ORDINANZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
28 novembre 2013 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Diritto a un ricorso effettivo — Persone giuridiche aventi scopo di lucro — Gratuito patrocinio — Insussistenza di un collegamento con il diritto dell’Unione — Manifesta incompetenza della Corte»
Nella causa C‑258/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla 5a Vara Cível de Lisboa (Portogallo), con decisione del 13 marzo 2013, pervenuta in cancelleria il 13 maggio 2013, nel procedimento
Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio Lda
contro
Instituto da Segurança Social IP,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, K. Lenaerts (relatore), vicepresidente della Corte, J. L. da Cruz Vilaça, J.-C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame verte sull’interpretazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia fra la Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio Lda (in prosieguo: la «Sociedade Agrícola») e l’Instituto da Segurança Social IP (in prosieguo: l’«Instituto») in merito al rifiuto di quest’ultimo di concederle il patrocinio a spese dello Stato.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
La direttiva 2003/8/CE
3
Il considerando 5 della direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU L 26, pag. 41 e rettifica in GU L 32, pag. 15) recita quanto segue:
«La presente direttiva mira a promuovere l’applicazione del principio secondo il quale il patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere deve essere concesso a tutti coloro che non dispongono di mezzi sufficienti, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. Il diritto generalmente riconosciuto di avere accesso alla giustizia è anche ribadito all’articolo 47 della [Carta]».
4
L’ambito di applicazione personale del diritto al patrocinio a spese dello Stato è definito come segue all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/8:
«La persona fisica, che sia parte in una controversia ai sensi della presente direttiva, ha diritto a un patrocinio adeguato a spese dello Stato che le garantisca un accesso effettivo alla giustizia in conformità delle condizioni stabilite dalla presente direttiva».
Il diritto portoghese
5
La legge n. 34/2004, del 29 luglio 2004, come modificata dalla legge n. 47/2007, del 28 agosto 2007 (in prosieguo: la «legge n. 34/2004»), stabilisce il regime di accesso alla giustizia e agli organi giurisdizionali e traspone, inoltre, la direttiva 2003/8 nell’ordinamento giuridico portoghese.
6
L’articolo 7, paragrafo 3, della legge n. 34/2004 prevede quanto segue:
«Le persone giuridiche aventi scopo di lucro e le imprese individuali a responsabilità limitata non hanno diritto al gratuito patrocinio».
7
Tuttavia, la normativa portoghese esenta dal pagamento delle spese e degli oneri relativi all’azione giudiziaria le persone giuridiche aventi scopo di lucro e le imprese individuali a responsabilità limitata che si trovino in stato di insolvenza o siano sottoposte ad un procedimento di ristrutturazione di impresa.
La decisione di rinvio e le questioni pregiudiziali
8
La Sociedade Agrícola, stabilita a Lisbona (Portogallo), è una persona giuridica avente scopo di lucro.
9
Il 15 gennaio 2013, la Sociedade Agrícola ha presentato all’Instituto, organo amministrativo competente, domanda di gratuito patrocinio sotto forma di esenzione dal pagamento delle tasse di cancelleria e degli altri oneri processuali, chiedendo altresì di nominare e remunerare un avvocato, e affermando che intendeva esercitare un’azione in giudizio per un importo di EUR 52 500.
10
L’Instituto ha tuttavia considerato manifestamente irricevibile la domanda di gratuito patrocinio in quanto, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, della legge n. 34/2004, le persone giuridiche aventi scopo di lucro non vi hanno diritto.
11
Avverso la predetta decisione dell’Instituto, la Sociedade Agrícola presentava ricorso innanzi alla 5a Vara Cível de Lisboa, chiedendo che si procedesse ad un rinvio pregiudiziale affinché la Corte si pronunciasse sull’interpretazione dell’articolo 47 della Carta.
12
Secondo il giudice del rinvio, la sentenza della Corte del 22 dicembre 2010, DEB (C-279/09, Racc. pag. I-13849) è rilevante per risolvere la controversia nel procedimento principale. Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che tale sentenza debba nondimeno essere chiarita con riferimento alle persone giuridiche aventi scopo di lucro.
13
È in tale contesto che la 5a Vara Cível de Lisboa ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 47 della [Carta], che sancisce il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, osti all’esistenza di una normativa nazionale che esclude le persone giuridiche aventi scopo di lucro dal beneficio del gratuito patrocinio.
2)
Se l’articolo 47 della [Carta] debba essere interpretato nel senso che il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva è garantito qualora il diritto interno dello Stato membro, pur escludendo le persone giuridiche aventi scopo di lucro dal beneficio del gratuito patrocinio, conceda automaticamente alle medesime l’esenzione dalle spese relative all’azione giudiziaria in caso di insolvenza o di ristrutturazione di impresa».
Sulla competenza della Corte
14
In forza dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, la Corte può, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso, sentito l’avvocato generale, statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
15
Tale norma deve essere applicata nel caso di specie.
16
Secondo costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte può interpretare il diritto dell’Unione unicamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite (v. sentenza del 5 ottobre 2010, McB., C-400/10 PPU, Racc. pag. I-8965, punto 51, e ordinanza del 6 giugno 2013, Cholakova, C‑14/13, punto 21).
17
Le questioni pregiudiziali vertono sull’interpretazione dell’articolo 47 della Carta.
18
A tale riguardo, occorre ricordare che l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione (sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, punto 17).
19
Tale disposizione conferma pertanto la costante giurisprudenza secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse (v., in questo senso, ordinanza del 14 dicembre 2011, Boncea e a., C‑483/11 e C‑484/11, punto 29, nonché sentenza Åkerberg Fransson, cit., punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
20
Ove una situazione giuridica non rientri nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza (v., in tal senso, ordinanza del 12 luglio 2012, Currà e a., C‑466/11, punto 26, nonché sentenza Åkerberg Fransson, cit., punto 22).
21
Orbene, la decisione di rinvio non contiene alcun elemento concreto che consenta di ritenere che l’oggetto del procedimento principale riguardi l’interpretazione o l’applicazione di una norma di diritto dell’Unione diversa da quelle figuranti nella Carta (v. ordinanze del 7 febbraio 2013, Pedone, C‑498/12, punto 14, e Gentile, C‑499/12, punto 14, nonché dell’8 maggio 2013, T, C‑73/13, punto 13).
22
Infatti, atteso che la direttiva 2003/8 non prevede la concessione alle persone giuridiche del patrocinio a spese dello Stato (v. sentenza DEB, cit., punto 43), occorre, da un lato, rilevare che tale direttiva non è applicabile al procedimento principale.
23
Dall’altro lato, si deve costatare che, a differenza della causa all’origine della citata sentenza DEB, in cui la Corte ha interpretato l’articolo 47 della Carta nell’ambito di un procedimento per responsabilità dello Stato introdotto ai sensi del diritto dell’Unione, la decisione di rinvio non contiene alcun elemento concreto che consenta di ritenere che la Sociedade Agrícola abbia presentato un’istanza di gratuito patrocinio nell’ambito di un’azione giudiziaria avente ad oggetto la protezione dei diritti che le sono attribuiti dal diritto dell’Unione.
24
Ciò considerato, si deve costatare che la Corte è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni sollevate dalla 5a Vara Cível de Lisboa.
Sulle spese
25
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
La Corte è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni sollevate in via pregiudiziale dalla 5a Vara Cível de Lisboa (Portogallo) con decisione del 13 marzo 2013 (causa C‑258/13).
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.
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