ORDINANZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE
10 settembre 2013 ( *1 )
«Impugnazione — Procedimento amministrativo — Pubblicazione di una decisione della Commissione relativa a un’intesa sul mercato europeo del vetro destinato agli autoveicoli — Sospensione dell’esecuzione di una decisione della Commissione che respinge parzialmente la domanda della richiedente volta ad ottenere il trattamento riservato di talune informazioni contenute nella decisione che constata tale intesa»
Nella causa C‑278/13 P(R),
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 21 maggio 2013,
Commissione europea, rappresentata da M. Kellerbauer, P. Van Nuffel e G. Meessen, in qualità di agenti,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Pilkington Group Ltd, con sede in Lathom (Regno Unito), rappresentata da J. Scott, S. Wisking e K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors,
richiedente in primo grado,
IL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE
sentito il primo avvocato generale, N. Jääskinen,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento dell’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea dell’11 marzo 2013, Pilkington Group/Commissione (T‑462/12 R; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale il Tribunale ha accolto una domanda di provvedimenti provvisori aventi ad oggetto la decisione C(2012) 5718 def. della Commissione, del 6 agosto 2012, che respinge la domanda di trattamento riservato presentata dalla Pilkington Group Ltd, in forza dell’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (Caso COMP/39.125 – Vetro destinato al settore auto) (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Fatti all’origine della controversia e procedimento dinanzi al giudice dei procedimenti sommari
2
I fatti dai quali è scaturita la controversia sono sintetizzati ai punti da 2 a 8 dell’ordinanza impugnata come segue:
«2
Con la decisione [controversa], la Commissione (...) ha respinto la domanda diretta al mantenimento della versione non riservata della propria decisione C (2008) 6815 def., del 12 novembre 2008, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39.125 – Vetro destinato al settore auto) (in prosieguo: la “decisione del 2008”), come pubblicata nel febbraio 2010 sul sito Internet della direzione generale “Concorrenza”.
3
Nella decisione del 2008, la Commissione aveva accertato un’infrazione all’articolo 81 CE, commessa tra il 1998 e il 2003, nel territorio dello Spazio economico europeo (SEE), dalla [Pilkington Group Ltd (in prosieguo: la “Pilkington”)], unitamente ad altre società appartenenti al suo gruppo, da più società appartenenti al gruppo francese Saint-Gobain e al gruppo giapponese Asahi – al quale [appartiene], in particolare, la società AGC Glass Europe – nonché dalla società belga Soliver per quanto riguarda le vendite di vetro utilizzato per i veicoli nuovi e per i pezzi di ricambio originali destinati agli autoveicoli (in prosieguo: il “cartello del vetro destinato al settore auto”). Di conseguenza, la Commissione ha inflitto ai membri di tale cartello ammende per un importo complessivo superiore a EUR 1,3 miliardi, mentre l’ammenda inflitta al gruppo della [Pilkington] ammontava a EUR 370 milioni.
4
Dopo aver esaminato le domande di trattamento riservato formulate dalle società destinatarie della decisione del 2008, la Commissione, nel febbraio 2010, ha pubblicato sul suo sito Internet una versione integrale non riservata provvisoria di tale decisione. Detta pubblicazione non è stata contestata dalla [Pilkington].
5
Con lettera del 28 aprile 2011, la Commissione ha informato la [Pilkington] in merito al proprio intendimento di pubblicare, per ragioni di trasparenza, una versione non riservata, più dettagliata, della decisione del 2008 e di respingere, a tal fine, varie domande di trattamento riservato che la medesima le aveva presentato per quanto riguarda, in primo luogo, i nominativi dei clienti, i nomi e le descrizioni dei prodotti, nonché altre informazioni che consentivano l’identificazione di taluni clienti (in prosieguo: le “informazioni di categoria I”), in secondo luogo, il numero dei pezzi di ricambio forniti dalla [Pilkington], la quota (…) di una determinata casa automobilistica, il calcolo dei prezzi, le modifiche dei prezzi, ecc. (in prosieguo: le “informazioni di categoria II”) e, in terzo luogo, informazioni che, secondo la [Pilkington], avrebbero consentito l’identificazione di taluni membri del proprio personale asseritamente coinvolti nell’attuazione dell’intesa (in prosieguo: le “informazioni di categoria III”). La Commissione ha invitato la [Pilkington], in caso di disaccordo, ad adire il consigliere-auditore ai sensi della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione [europea], del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275, pag. 29).
6
Constatando che la versione più dettagliata proposta conteneva numerose informazioni che non erano state pubblicate nel febbraio 2010 per ragioni di riservatezza, la [Pilkington], con lettera del 30 giugno 2011, ha comunicato al consigliere-auditore la propria intenzione di opporsi alla pubblicazione di una versione della decisione del 2008 più dettagliata di quella pubblicata nel febbraio 2010, sostenendo che le informazioni di categoria I e II dovevano essere tutelate, in quanto costituivano segreti commerciali, mentre la divulgazione delle informazioni di categoria III avrebbe consentito l’identificazione di persone fisiche, ossia di dipendenti della [Pilkington] asseritamente coinvolti nell’attuazione dell’intesa. La [Pilkington] ha quindi richiesto il trattamento riservato di tutte queste informazioni.
7
Nella decisione [controversa], firmata «[p]er la Commissione», il consigliere-auditore, pur riconoscendo la riservatezza di alcune informazioni fatte valere dalla [Pilkington], ha respinto tuttavia la quasi totalità delle domande.
8
La decisione [controversa] è stata notificata alla [Pilkington] il 9 agosto 2012».
3
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 ottobre 2012, la Pilkington ha proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa, tuttora pendente dinanzi al Tribunale. A sostegno del ricorso, essa ha fatto valere, in sostanza, che la pubblicazione controversa viola, da un lato, l’obbligo di riservatezza che incombe alla Commissione in forza degli articoli 339 TFUE e 28 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), e, dall’altro, l’obbligo di proteggere i dati personali ad essa incombente in forza dell’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in quanto la versione più dettagliata della decisione del 2008 contiene segreti commerciali, coperti dal segreto professionale, e informazioni che consentono di identificare i dipendenti della ricorrente.
4
Con atto separato, depositato in pari data nella cancelleria del Tribunale, la Pilkington ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori, chiedendo al presidente del Tribunale di voler:
—
sospendere l’esecuzione della decisione controversa fino a quando il Tribunale non si fosse pronunciato sul ricorso principale;
—
ordinare alla Commissione di astenersi dal pubblicare una versione della decisione del 2008 più dettagliata, per quanto la riguardava, rispetto a quella pubblicata sul suo sito Internet nel febbraio 2010;
—
condannare la Commissione alle spese.
5
Nelle proprie osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori, depositate nella cancelleria del Tribunale l’11 gennaio 2013, la Commissione ha chiesto al presidente del Tribunale di:
—
respingere la domanda di provvedimenti provvisori e
—
condannare la Pilkington alle spese.
Ordinanza impugnata
6
Dopo aver respinto varie domande di intervento ai punti da 14 a 22 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha esaminato la domanda di provvedimenti provvisori a partire dal punto 23 della medesima ordinanza.
7
Il presidente del Tribunale ha ricordato, ai punti da 24 a 27 di tale ordinanza, che i due presupposti, dell’urgenza e del fumus boni iuris, sono cumulativi e che il giudice dei procedimenti sommari effettua altresì il bilanciamento degli interessi. Ha rilevato che tale giudice dispone di un ampio potere discrezionale per stabilire il modo in cui detti presupposti vanno accertati e ha deciso di procedere, anzitutto, all’esame congiunto delle questioni legate al bilanciamento degli interessi e all’urgenza.
8
Ai punti 28 e 29 della suddetta ordinanza, richiamandosi alle ordinanze del presidente della Corte dell’11 maggio 1989, Radio Telefis Eireann e a./Commissione (76/89 R, 77/89 R e 91/89 R, Racc. pag. 1141, punto 15), e del 26 giugno 2003, Belgio e Forum 187/Commissione (C-182/03 R e C-217/03 R, Racc. pag. I-6887, punto 142), il presidente del Tribunale ha ricordato che il bilanciamento dei diversi interessi in gioco consiste, per il giudice dei procedimenti sommari, nel determinare se l’interesse della parte che richiede i provvedimenti provvisori a ottenerne la concessione prevalga o meno sull’interesse all’applicazione immediata dell’atto controverso, esaminando, più in particolare, se l’eventuale annullamento di tale atto da parte del giudice di merito consentirebbe il capovolgimento della situazione che si sia verificata nel caso di esecuzione immediata del medesimo, e, viceversa, se la sospensione dell’esecuzione del suddetto atto potrebbe ostacolare la sua piena efficacia, nel caso in cui il ricorso di merito fosse respinto. Il presidente del Tribunale ha aggiunto, riferendosi all’ordinanza del presidente della Corte del 17 maggio 1991, CIRFS e a./Commissione (C-313/90 R, Racc. pag. I-2557, punto 24), che la decisione adottata dal giudice dei procedimenti sommari deve avere carattere provvisorio nel senso che non può precorrere il significato della futura decisione di merito né renderla illusoria privandola di effetto utile.
9
Il presidente del Tribunale ha proseguito rilevando, ai punti 31 e 32 dell’ordinanza impugnata, che, per preservare l’effetto utile di una sentenza di annullamento della decisione controversa, la Pilkington doveva essere in grado di evitare che la Commissione procedesse ad una pubblicazione illegittima delle informazioni controverse, dato che una tale sentenza sarebbe stata resa illusoria e privata di effetto utile ove la domanda di provvedimenti provvisori fosse stata respinta, in quanto tale rigetto avrebbe avuto l’effetto di consentire alla Commissione di procedere alla pubblicazione immediata delle suddette informazioni, e ciò malgrado il fatto che anche l’effettiva pubblicazione delle informazioni controverse non avrebbe avuto, probabilmente, l’effetto di privare la Pilkington dell’interesse ad agire riguardo all’annullamento della decisione controversa. Di conseguenza, al punto 33 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha ritenuto che l’interesse della Commissione al rigetto della domanda di provvedimenti provvisori doveva cedere dinanzi all’interesse fatto valere dalla Pilkington, tanto più che la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti si sarebbe semplicemente tradotta nel mantenere, per un periodo limitato, lo status quo esistente dal febbraio 2010.
10
Poiché la Commissione ha dedotto l’interesse dei soggetti potenzialmente danneggiati dal cartello del vetro destinato al settore auto, i quali necessiterebbero delle informazioni di categoria I e II per dimostrare la fondatezza delle loro azioni risarcitorie, il presidente del Tribunale ha osservato, ai punti 35 e 36 dell’ordinanza impugnata, che tale argomento della Commissione non era idoneo a prevalere sull’interesse della Pilkington nel caso di specie, dato che, in particolare per quanto attiene alle norme nazionali in materia di prescrizione, la Commissione aveva omesso di indicare che cosa impedisse ai soggetti danneggiati summenzionati di intentare le azioni risarcitorie in tempo utile, ottenendo al contempo la sospensione dei procedimenti nazionali sino alla pronuncia della sentenza nel procedimento di merito.
11
Al punto 38 di tale ordinanza, il presidente del Tribunale ha osservato che, poiché il risultato del bilanciamento degli interessi deponeva pertanto a favore della Pilkington, risultava urgente tutelare l’interesse fatto valere da quest’ultima, sempreché la stessa rischiasse di subire un danno grave e irreparabile in caso di rigetto della sua domanda di provvedimenti provvisori. Egli ha rilevato che, secondo la Pilkignton, la situazione risultante da una pubblicazione della versione più dettagliata della decisione del 2008 sarebbe stata irreversibile.
12
Ai punti da 39 a 42 della suddetta ordinanza, il presidente del Tribunale ha concluso che il presupposto dell’urgenza non era soddisfatto riguardo alle informazioni di categoria III, essenzialmente perché, a suo avviso, la Pilkington non aveva dimostrato che le misure richieste fossero necessarie per tutelare un interesse di sua spettanza.
13
Riguardo alle informazioni di categoria I e II, ha invece dichiarato, ai punti da 43 a 45 della medesima ordinanza, che il suddetto presupposto era in via di principio soddisfatto. Infatti, egli ha rilevato che, nel caso in cui la pubblicazione delle informazioni in questione avesse violato il diritto di tutela del segreto professionale, quale sancito dall’articolo 339 TFUE e dall’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), tale diritto fondamentale della Pilkington avrebbe potuto essere irreversibilmente privato di qualsiasi valore. Peraltro, la Pilkington avrebbe rischiato di veder compromesso il proprio diritto fondamentale a un ricorso effettivo, sancito agli articoli 6 della CEDU e 47 della Carta, qualora la Commissione fosse stata autorizzata a pubblicare le suddette informazioni prima che il Tribunale avesse statuito sul ricorso di merito.
14
Ai punti 46 e seguenti dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha respinto gli argomenti ex adverso dedotti dalla Commissione. Al riguardo, egli ha rilevato, al punto 47 di detta ordinanza, che l’argomento della Commissione secondo cui la Pilkington non aveva fatto valere la violazione di un diritto fondamentale era infondato. Egli ha inoltre considerato, ai punti da 48 a 50 della suddetta ordinanza, che l’argomento della Commissione vertente sul fatto che la pubblicazione in questione fosse una conseguenza prevedibile delle azioni della Pilkington – vale a dire della condotta illecita di tale società, di modo che tale conseguenza non potesse essere ascritta a una violazione dei suoi diritti fondamentali, come peraltro ritenuto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sua sentenza Gillberg c. Svezia del 3 aprile 2012 (§ 67 e 72) – non poteva essere accolto, in quanto il presente caso riguardava la riservatezza di talune informazioni, diversamente da quello oggetto di tale sentenza.
15
Inoltre, il presidente del Tribunale ha sottolineato, ai punti 52 e 53 dell’ordinanza impugnata, che occorreva abbandonare l’approccio seguito dalla precedente giurisprudenza (ordinanze del presidente del Tribunale del 7 novembre 2003, Bank Austria Creditanstalt/Commissione, T-198/03 R, Racc. pag. II-4879, e del 22 dicembre 2004, Microsoft/Commissione, T-201/04 R, Racc. pag. II-4463), nella quale il giudice dei procedimenti sommari, di fronte all’argomento dell’irreversibilità della pubblicazione di informazioni sensibili idonee a essere utilizzate nelle azioni di risarcimento danni dirette contro l’interessato, aveva qualificato il danno che potrebbe derivare all’interessato da un tale utilizzo delle suddette informazioni come meramente economico, danno che in quanto tale, di norma, non può essere considerato irreparabile. Egli ha aggiunto che, infatti, a decorrere al più tardi dal 1o dicembre 2009, data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha elevato la Carta al rango di diritto primario dell’Unione e previsto che la medesima abbia lo stesso valore giuridico dei Trattati (articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE), il rischio imminente di una violazione grave e irreparabile dei diritti fondamentali conferiti dagli articoli 7 e 47 della Carta in tale settore deve essere qualificato, di per sé, come danno che giustifica la concessione dei provvedimenti di tutela provvisoria richiesti.
16
Il presidente del Tribunale ha proseguito, ai punti da 54 a 56 dell’ordinanza impugnata, scartando in quanto non rilevanti nella fattispecie altre ordinanze richiamate dalla Commissione, segnatamente quelle del presidente della Corte del 15 aprile 1998, Camar/Commissione e Consiglio [C-43/98 P(R), Racc. pag. I-1815], e del presidente del Tribunale del 18 marzo 2011, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione (T‑457/09 R), poiché esse avevano ad oggetto mere limitazioni dell’esercizio dei diritti fondamentali interessati, ed altresì l’ordinanza del presidente della Corte del 27 settembre 2004, Commissione/Akzo e Akcros [C-7/04 P(R), Racc. pag. I-8739], poiché nella causa che aveva dato luogo a quest’ultima, concernente la riservatezza o meno di documenti sequestrati dalla Commissione durante un accertamento, si controverteva non già sull’accesso del pubblico a tali documenti, bensì sulla questione, molto diversa, se la Commissione fosse autorizzata a prenderne conoscenza, quando è essa stessa tenuta al rispetto del segreto professionale.
17
Ai punti 58 e seguenti dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha esaminato il presupposto del fumus boni iuris. Dopo aver ricordato, al suddetto punto 58, che tale presupposto è soddisfatto quando almeno uno dei motivi dedotti dalla parte che richiede i provvedimenti provvisori a sostegno del ricorso di merito sembra prima facie pertinente e, in ogni caso, non privo di serio fondamento, egli ha rilevato, al punto 59 di tale ordinanza, che, nello specifico contesto della tutela provvisoria di informazioni asseritamente riservate, il giudice dei procedimenti sommari, salvo ignorare il carattere intrinsecamente accessorio e provvisorio del procedimento sommario nonché il rischio imminente di vanificare i diritti fondamentali invocati dalla parte che ne richiede la tutela provvisoria, può concludere per l’assenza del fumus boni iuris, in via di principio, solo nel caso in cui la riservatezza delle informazioni in questione fosse manifestamente assente.
18
Al punto 60 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha esaminato il secondo motivo dedotto dalla Pilkington a sostegno del suo ricorso di merito, nel quale essa contesta alla Commissione, in particolare, di aver violato l’articolo 339 TFUE nonché gli articoli 28, paragrafo 1, e 30, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 allorché ha deciso di pubblicare informazioni che avrebbero dovuto essere considerate segreti commerciali e la cui riservatezza avrebbe dovuto essere tutelata per tale ragione. Ha rilevato peraltro che, secondo la Pilkington, la Commissione avrebbe erroneamente valutato la questione della sussistenza o meno di motivi imperativi tali da consentire la divulgazione delle informazioni in questione.
19
Ai punti da 61 a 65 di tale ordinanza, il presidente del Tribunale ha concluso che le informazioni di categoria I e II, globalmente considerate, erano commercialmente sensibili, nonostante risalissero a oltre cinque anni prima, sostanzialmente in quanto svelavano le pratiche commerciali della Pilkington nei confronti di case automobilistiche che erano tuttora sue clienti.
20
Il presidente del Tribunale ha inoltre considerato, ai punti da 67 a 73 della suddetta ordinanza, che, senza nulla togliere al valore degli argomenti dedotti dalla Commissione nel merito, non si dovesse concludere nel senso dell’assenza manifesta del fumus boni iuris. Infatti, egli ha sottolineato che la valutazione della fondatezza del ricorso nel merito avrebbe richiesto un esame minuzioso delle informazioni per le quali era stato chiesto il trattamento riservato, nonché un bilanciamento degli interessi della Pilkington e dell’interesse generale alla trasparenza, che non potevano esser effettuati dal giudice dei procedimenti sommari. Inoltre, egli ha osservato che il fatto che il consigliere-auditore avesse riconosciuto la segretezza di talune informazioni sia di categoria I che di categoria II denotava, di per sé, che per loro stessa natura le informazioni controverse non potevano essere qualificate prima facie, nel loro complesso, come manifestamente prive del requisito della segretezza o della riservatezza. Inoltre, riguardo alla vetustà delle informazioni controverse, il presidente del Tribunale ha dichiarato che l’argomento della Pilkington secondo cui dette informazioni restavano comunque riservate nel caso di specie, non appariva del tutto privo di rilevanza.
21
Per tutte queste ragioni, il presidente del Tribunale ha deciso di accogliere la domanda di provvedimenti provvisori della Pilkington nella parte in cui era volta ad ottenere il divieto di pubblicazione, da parte della Commissione, delle informazioni di categoria I e II e di respingerla quanto al resto. I punti 2 e 3 del dispositivo dell’ordinanza impugnata sono formulati come segue:
«2)
È sospesa l’esecuzione della decisione [controversa] riguardo a due categorie di informazioni, quali menzionate al punto 6 della decisione C(2012) 5718 def., relative, da un lato, ai nomi dei clienti, ai nomi e alle descrizioni dei prodotti, nonché ad altre informazioni che consentono l’identificazione di taluni clienti e, dall’altro, al numero dei pezzi di ricambio forniti dalla [Pilkington], alla quota […] di una determinata casa automobilistica, al calcolo dei prezzi, alle modifiche dei prezzi, ecc.
3)
Si ordina alla Commissione (...) di astenersi dal pubblicare una versione della [decisione del 2008], che sia più dettagliata, riguardo alle informazioni rientranti nelle due categorie menzionate al precedente punto 2, di quella pubblicata nel febbraio 2010 sul suo sito Internet».
Sull’impugnazione
22
A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce due motivi, riguardanti, rispettivamente:
—
un errore di diritto nella valutazione del presupposto dell’urgenza, e
—
in subordine, un errore di diritto nella valutazione del presupposto del fumus boni iuris, in combinato con quello dell’urgenza.
23
Un’ultima parte dell’impugnazione è dedicata alle conseguenze che, ad avviso della Commissione, potrebbero derivare dalla decisione adottata dal presidente del Tribunale nell’ordinanza impugnata. L’istituzione afferma in sostanza che, se i giudici dei procedimenti sommari dell’Unione adottassero l’approccio esposto in tale ordinanza, diventerebbe per essa praticamente impossibile pubblicare in tempo utile informazioni relative alle infrazioni alle norme del diritto della concorrenza, ai sensi dell’articolo 30 del regolamento n. 1/2003, dato che, d’ora in poi, ad una società basterebbe addurre che talune informazioni sono riservate per impedirne la pubblicazione prima che il giudice del merito statuisca sulla loro riservatezza. Ad avviso della Commissione, tale giurisprudenza del presidente del Tribunale avrebbe inoltre un impatto negativo sullo svolgimento dei procedimenti in materia di repressione delle infrazioni alle regole di concorrenza, in quanto essa è potenzialmente applicabile anche alla fase dell’accesso alla comunicazione degli addebiti.
24
La Pilkington ritiene che tale argomento della Commissione sia irricevibile, poiché non contiene alcun motivo di impugnazione e che, in ogni caso, i timori della Commissione non siano fondati. Riguardo all’eventuale applicazione, per analogia, dell’approccio fatto proprio dal presidente del Tribunale ai casi riguardanti l’accesso alla comunicazione degli addebiti, la Pilkington sottolinea che sussiste una differenza notevole fra la divulgazione di un’informazione a un numero limitato di società e la sua divulgazione in Internet al pubblico in generale.
Sul primo motivo, relativo a un errore di diritto nella valutazione del presupposto dell’urgenza
Argomenti delle parti
25
La Commissione ritiene che la valutazione del presupposto dell’urgenza compiuta dal presidente del Tribunale ai punti da 44 a 56 dell’ordinanza impugnata sia basata su un’interpretazione erronea dell’articolo 104, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, là dove il presidente del Tribunale ha affermato che l’asserita violazione del diritto dell’Unione costituisce un pregiudizio che giustifica la concessione di una sospensione dell’esecuzione di una decisione senza che occorra verificare se tale violazione generi, nel caso di specie, un danno grave e irreparabile. Orbene, il danno che la Pilkington dovrebbe dimostrare al fine di ritenere soddisfatto il presupposto relativo all’urgenza deve essere grave e irreparabile, nel senso che esso non potrebbe essere riparato né da una decisione di merito, né da un’azione separata per il risarcimento dei danni. Ai punti 45 e 53 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale avrebbe dato per presupposta l’esistenza di un «danno che giustifica la concessione dei provvedimenti di tutela provvisoria richiesti» basandosi soltanto su un’asserita violazione dei diritti fondamentali, senza accertarsi che la Pilkington avesse esposto in modo attendibile che, stanti le peculiarità del caso di specie, in assenza di tali provvedimenti, essa avrebbe subito un danno grave e irreparabile.
26
Secondo la Commissione, l’obbligo di stabilire l’urgenza valutando il rischio che si produca un danno grave e irreparabile si applica, indistintamente, a tutti i settori del diritto, compresi i casi in cui una parte ricorrente chieda provvedimenti provvisori volti a far sospendere l’esecuzione di una decisione di pubblicare talune informazioni che essa reputa riservate. Tale istituzione sottolinea che il fatto che la conoscenza di tali informazioni, sino ad allora mantenute segrete, sia irreversibile non significa che la loro divulgazione comporti inevitabilmente, nell’ambito di una domanda di provvedimenti provvisori, il rischio di un danno grave e irreparabile in tutti i casi. In effetti, ciò sarebbe stato correttamente dichiarato dal presidente del Tribunale nelle citate ordinanze Bank Austria Creditanstalt/Commissione (punti da 50 a 62) e Microsoft/Commissione (punti da 253 a 256).
27
La Commissione sottolinea che le imprese interessate da procedimenti in materia di diritto della concorrenza hanno, di norma, interessi principalmente economici alla tutela della segretezza delle loro informazioni. La misura in cui la divulgazione di tali informazioni diventa irreparabile dipenderebbe da una combinazione di circostanze, quali l’utilità commerciale di tali informazioni per le società che le forniscono e per altre società presenti sul mercato di cui trattasi. Quindi, la probabilità che la divulgazione delle suddette informazioni provochi un danno grave e irreparabile, tale da non poter essere riparato mediante una successiva compensazione economica, potrebbe essere accertata solamente mediante una valutazione delle conseguenze di una tale divulgazione alla luce delle circostanze del caso di specie.
28
Inoltre, la Commissione sostiene che l’obbligo di stabilire se il presupposto dell’urgenza sia soddisfatto attraverso la valutazione del rischio che si produca un danno grave e irreparabile alla luce delle circostanze del caso di specie si applica anche quando una domanda di provvedimenti provvisori abbia ad oggetto una decisione asseritamente lesiva di diritti fondamentali. Essa rileva, in particolare, che il presidente della Corte, nella citata ordinanza Camar/Commissione e Consiglio (punti 46 e 47), ha respinto l’argomento secondo cui il danno dedotto sarebbe per definizione irreparabile quando «riguarda l’ambito delle libertà fondamentali» e ha considerato che non è sufficiente dedurre, in modo astratto, una violazione di diritti fondamentali al fine di dimostrare che il danno che potrebbe derivarne avrebbe necessariamente un carattere irreparabile.
29
Secondo la Commissione, a torto il presidente del Tribunale ha negato, al punto 54 dell’ordinanza impugnata, la rilevanza della citata ordinanza Camar/Commissione e Consiglio con la motivazione che, nel caso oggetto di quest’ultima ordinanza, la ricorrente aveva potuto dedurre solo una «limitazione» dei suoi diritti fondamentali, mentre nel caso di specie, se la sua domanda di provvedimenti provvisori fosse respinta, la Pilkington risulterebbe «completamente privata dei diritti fondamentali fatti valere». Infatti, dalla citata ordinanza Camar/Commissione e Consiglio non risulterebbe una siffatta distinzione riguardo alla questione se una parte ricorrente che deduca la violazione dei suoi diritti fondamentali debba dimostrare la probabilità che si verifichi un danno «irreparabile».
30
Per quanto riguarda la rilevanza, a tal proposito, dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della conseguente tutela rafforzata dei diritti sanciti dalla Carta, circostanze ricordate al punto 53 dell’ordinanza impugnata, la Commissione sottolinea che il presidente del Tribunale non ha spiegato in che misura esse avrebbero inciso sui presupposti delle domande di provvedimenti provvisori previsti dall’articolo 104, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, tanto più che sia il diritto al rispetto della vita privata, sancito agli articoli 8 della CEDU e 7 della Carta, sia il diritto a un ricorso effettivo, sancito agli articoli 6 di detta convenzione e 47 della Carta, sono tutelati a titolo di principi generali del diritto dell’Unione quanto meno a partire dagli inizi degli anni ’80. L’approccio fatto proprio dal presidente del Tribunale contrasterebbe con la costante giurisprudenza secondo cui l’asserita violazione di una norma sovraordinata di diritto non può dimostrare, di per sé sola, il carattere grave e irreparabile di un eventuale danno [ordinanze del presidente della Corte del 25 giugno 1998, Antille olandesi/Consiglio, C-159/98 P(R), Racc. pag. I-4147, punto 62, nonché del 25 luglio 2000, Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio, C-377/98 R, Racc. pag. I-6229, punto 45].
31
Secondo la Commissione, sebbene il valore intrinseco elevato dei diritti fondamentali possa comportare che talune violazioni di questi ultimi non possano essere riparate mediante una compensazione economica, l’articolo 278 TFUE, ai sensi del quale i ricorsi proposti alla Corte non hanno effetto sospensivo, sarebbe privato del suo effetto utile se il fatto di invocare una violazione dei diritti fondamentali dovesse essere automaticamente sufficiente per dimostrare il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori. La Commissione rimprovera al presidente del Tribunale di avere escluso, senza esaminarla, la possibilità che una compensazione economica potesse bastare a riparare il danno causato all’interesse economico che la tutela della riservatezza invocata rappresenta per la Pilkington, mentre detta società avrebbe affermato, in sostanza, che la divulgazione delle informazioni asseritamente confidenziali avrebbe potuto cagionarle uno svantaggio concorrenziale nei confronti dei suoi concorrenti o dei suoi clienti. Pertanto, l’approccio adottato dal presidente del Tribunale non terrebbe conto del fatto che il danno economico potenzialmente risultante dall’asserita violazione del diritto della Pilkington alla riservatezza sarebbe meramente finanziario.
32
Pur riconoscendo che la divulgazione di informazioni riservate può, stante il suo carattere irreversibile, causare un danno grave e irreparabile in certi casi, la Commissione sostiene che i presupposti enunciati dall’articolo 104, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, unitamente all’effetto non sospensivo dei ricorsi proposti contro gli atti dell’Unione di cui all’articolo 278 TFUE, obbligano il giudice dei procedimenti sommari a valutare, in funzione delle circostanze del caso di specie, la probabilità che, in mancanza dei provvedimenti provvisori domandati, si verifichi un danno grave e irreparabile, il quale non può essere semplicemente presunto in ragione del fatto che sia stata dedotta una violazione di diritti fondamentali.
33
La Pilkington sostiene che nessun elemento della giurisprudenza può suffragare la tesi della Commissione. Sarebbe palesemente errato considerare il danno grave e irreparabile causato a un diritto fondamentale come un tipo di pregiudizio speciale che può essere ignorato.
34
La Pilkington condivide la tesi della Commissione secondo cui, conformemente a una giurisprudenza consolidata, il presupposto dell’urgenza è soddisfatto solo quando, in caso di mancata concessione dei provvedimenti provvisori richiesti, può prodursi un danno grave e irreparabile. Nondimeno, tale società ritiene, come il presidente del Tribunale, che un siffatto danno possa derivare da quello causato ai diritti fondamentali a seguito della violazione grave e irreparabile di questi ultimi. Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il presidente del Tribunale avrebbe esaminato il danno specifico che la Pilkington avrebbe subito per effetto della pubblicazione delle informazioni in questione ed avrebbe concluso che i diritti fondamentali di quest’ultima rischiavano di essere violati in modo grave e irreparabile, circostanza che avrebbe costituito per tale società un danno grave e irreparabile.
Giudizio della Corte
35
L’articolo 104, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce che le domande di provvedimenti provvisori devono precisare «l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto». Pertanto, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice dei procedimenti sommari se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti, nel senso che, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, è necessario che siano adottati e producano i loro effetti già prima della decisione sul ricorso di merito. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora uno di essi non sussista [ordinanza del presidente della Corte del 14 ottobre 1996, SCK e FNK/Commissione, C-268/96 P(R), Racc. pag. I-4971, punto 30]. Il giudice dei procedimenti sommari procede altresì, se del caso, al bilanciamento degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte del 23 febbraio 2001, Austria/Consiglio, C-445/00 R, Racc. pag. I-1461, punto 73).
36
A tal riguardo, occorre sottolineare che lo scopo del procedimento sommario è di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte. Proprio per conseguire tale scopo, l’urgenza dev’essere valutata rispetto alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria [v. ordinanza del presidente della Corte del 14 dicembre 2001, Commissione/Euroalliages e a., C-404/01 P(R), Racc. pag. I-10367, punti 61 e 62]. Spetta a quest’ultima parte dimostrare di non poter attendere la conclusione del giudizio nel merito senza subire un danno di questo tipo (v. ordinanza del presidente della Corte del 12 ottobre 2000, Grecia/Commissione, C-278/00 R, Racc. pag. I-8787, punto 14).
37
Anche se è vero che, per stabilire la sussistenza di un danno grave e irreparabile, non è necessario esigere che il verificarsi del danno sia dimostrato con assoluta certezza, e anche se basta che quest’ultimo sia prevedibile con sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che la parte che chiede un provvedimento provvisorio resta tenuta a dimostrare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di tale danno grave e irreparabile [ordinanza del presidente della Corte del 14 dicembre 1999, HFB e a./Commissione, C-335/99 P(R), Racc. pag. I-8705, punto 67].
38
Si deve sottolineare che, nel caso di specie, il danno dedotto risulta dalla pubblicazione di informazioni asseritamente riservate. Ai fini della valutazione della sussistenza di un danno grave e irreparabile, e fermo restando l’esame del fumus boni iuris, esame che è collegato a tale valutazione pur essendo da essa distinto, il presidente del Tribunale doveva necessariamente muovere dalla premessa secondo cui le informazioni asseritamente riservate erano effettivamente tali, in base alle allegazioni formulate dalla Pilkington tanto nel suo ricorso di merito quanto nell’ambito del procedimento sommario.
39
A tal riguardo, si deve rilevare che, ai punti 44 e 45 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha inferito l’esistenza di un danno grave e irreparabile dalla circostanza che i diritti fondamentali della Pilkington sarebbero stati violati in modo serio ed irreversibile dalla pubblicazione dei suoi asseriti segreti commerciali in circostanze nelle quali non avrebbe potuto esperire alcun ricorso effettivo. Sul punto, risulta dai punti 52 e 53 di tale ordinanza che il presidente del Tribunale ha deciso di discostarsi dalla precedente giurisprudenza della medesima giurisdizione, secondo la quale la divulgazione di un’informazione riservata di natura commerciale, in violazione dei diritti fondamentali della parte che richiede l’adozione di un provvedimento provvisorio, non implica necessariamente il prodursi di un danno grave e irreparabile. A sostegno di questo ragionamento, egli ha fatto valere, in particolare, l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nonché la conseguente tutela rafforzata dei diritti sanciti dalla Carta.
40
Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la tesi secondo cui un danno è per definizione irreparabile se incide sulla sfera dei diritti fondamentali non può essere accolta, dato che non è sufficiente dedurre, in modo astratto, una violazione dei diritti fondamentali al fine di dimostrare che il danno che potrebbe derivarne avrebbe necessariamente un carattere irreparabile (v., in tal senso, ordinanza Camar/Commissione e Consiglio, cit., punti 46 e 47). La tutela rafforzata dei diritti fondamentali che discenderebbe dal Trattato di Lisbona non è idonea a rimettere in discussione questa giurisprudenza, dato che i suddetti diritti, ed in particolare quelli invocati nella fattispecie, erano già tutelati nel diritto dell’Unione prima dell’entrata in vigore di questo Trattato.
41
È vero che la violazione di taluni diritti fondamentali, quali la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, sancita all’articolo 4 della Carta, può di per sé, in ragione della natura stessa del diritto violato, generare un danno grave e irreparabile. Tuttavia, è vero anche che, conformemente alla giurisprudenza richiamata ai punti 36 e 37 della presente ordinanza, spetta sempre alla parte che chiede l’adozione di un provvedimento provvisorio dedurre e dimostrare la probabilità che, nel suo caso specifico, si verifichi un danno siffatto.
42
È quanto avviene, in particolare, quando una parte chiede l’adozione di provvedimenti provvisori al fine di prevenire la pubblicazione di dati commerciali asseritamente coperti dal segreto professionale. Infatti, come correttamente osservato dalla Commissione, la misura in cui la divulgazione di tali informazioni genera un danno grave e irreparabile dipende da una combinazione di circostanze, quali, segnatamente, l’importanza delle informazioni sul piano commerciale per l’impresa che le fornisce e l’utilità di queste ultime per le altre imprese operanti sul mercato.
43
Nei limiti in cui il presidente del Tribunale ha affermato, al punto 54 dell’ordinanza impugnata, che, stante la violazione di diritti fondamentali oggetto del caso in esame, la Pilkington sarebbe risultata completamente privata dei suoi diritti, mentre la causa all’origine della citata ordinanza Camar/Commissione e Consiglio riguardava una mera limitazione dei diritti in questione, è sufficiente rilevare che la differenza sussistente tra queste due cause non priva l’ordinanza da ultimo citata della sua rilevanza. Infatti, tale differenza nulla muta sotto il profilo dell’obbligo sopra menzionato, che incombe alla parte che chiede l’adozione di un provvedimento provvisorio, di dedurre e dimostrare la probabilità che, nel suo caso specifico, si verifichi un danno grave e irreparabile.
44
Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che il presidente del Tribunale ha commesso un errore di diritto allorché ha considerato, in particolare ai punti 44 e 45 dell’ordinanza impugnata, che l’asserita violazione del diritto fondamentale della Pilkington alla tutela dei suoi segreti professionali, sancito agli articoli 339 TFUE, 8 della CEDU e 7 della Carta, nonché del diritto di tale società a un ricorso giurisdizionale effettivo, sancito agli articoli 6 della CEDU e 47 della Carta, fosse sufficiente, di per sé sola, a dimostrare la sopravvenienza di un danno grave e irreparabile nelle circostanze del caso di specie.
45
Occorre tuttavia ricordare che, se dalla motivazione di una pronuncia del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto, una violazione di questo tipo non è idonea a determinare l’annullamento di tale decisione e si deve procedere a una sostituzione della motivazione (v., in tal senso, sentenze del 9 giugno 1992, Lestelle/Commissione, C-30/91 P, Racc. pag. I-3755, punto 28, nonché del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C-120/06 P e C-121/06 P, Racc. pag. I-6513, punto 187, e giurisprudenza ivi citata).
46
Al riguardo, dall’ordinanza impugnata, ed in particolare dal suo punto 43, risulta che il danno dedotto dalla Pilkington in ordine alle informazioni di categoria I e II consiste nel fatto che, una volta che le informazioni riservate fossero pubblicate, un successivo annullamento della decisione controversa per violazione dell’articolo 339 TFUE e del diritto fondamentale alla tutela del segreto professionale non sovvertirebbe gli effetti derivanti dalla pubblicazione di tali informazioni. I clienti, i concorrenti e i fornitori della Pilkington, gli analisti finanziari al pari del grande pubblico potrebbero avere accesso alle informazioni di cui trattasi e utilizzarle liberamente, il che causerebbe a tale società un danno grave e irreparabile. Di conseguenza, quest’ultima verrebbe privata di una tutela giurisdizionale effettiva qualora le informazioni controverse fossero rese note prima della soluzione della controversia nel merito.
47
Si deve rilevare che il danno in tal modo dedotto presenta il grado di gravità richiesto. Infatti, muovendo dalla premessa secondo cui le informazioni di categoria I e II erano coperte dal segreto professionale, la loro pubblicazione causerebbe necessariamente un danno notevole alla Pilkington, in considerazione del fatto che si tratta di informazioni commerciali specifiche relative ad elementi quali l’identità dei clienti, il numero di pezzi forniti, il calcolo dei prezzi e le modifiche dei prezzi.
48
Riguardo al carattere irreparabile di detto danno, è infatti evidente che l’annullamento della decisione controversa da parte del Tribunale non sarebbe idoneo a sovvertire gli effetti della pubblicazione di una versione della decisione del 2008 contenente le informazioni controverse, dato che non potrebbe cancellare la conoscenza di queste ultime da parte delle persone che avessero letto questa decisone.
49
Tuttavia, secondo la Commissione, il danno dedotto dalla Pilkington nel caso di specie è un danno meramente economico, dato che, quando si oppone alla pubblicazione delle informazioni in questione, tale società mira a tutelare interessi commerciali ed economici.
50
Orbene, un danno di tipo pecuniario non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, come irreparabile, atteso che, in linea generale, un risarcimento pecuniario è in grado di ripristinare la situazione del soggetto leso anteriore al verificarsi del danno (v., in particolare, ordinanza del presidente della Corte del 18 ottobre 1991, Abertal e a./Commissione, C-213/91 R, Racc. pag. I-5109, punto 24). Un tale pregiudizio potrebbe essere riparato, in particolare, nell’ambito di un’azione risarcitoria proposta sulla base degli articoli 268 TFUE e 340 TFUE (ordinanze del presidente della Corte del 26 settembre 1988, Cargill e a./Commissione, 229/88 R, Racc. pag. 5183, punto 18, e Commissione/Euroalliages e a., cit., punto 70).
51
Nel caso di specie, come giustamente rilevato dal presidente del Tribunale al punto 43 dell’ordinanza impugnata, la Pilkington, al fine di dimostrare la sussistenza di un danno grave e irreparabile, ha richiamato gli effetti della pubblicazione delle informazioni in questione legati al loro libero utilizzo da parte di varie categorie di soggetti terzi. In tal senso, il pregiudizio dedotto dalla Pilkington, qualora dovesse prodursi, sarebbe costituito da una lesione dei suoi interessi commerciali ed economici conseguente a un tale utilizzo. Nel caso in cui tali interessi commerciali ed economici della Pilkington fossero lesi a causa della pubblicazione delle informazioni in questione, il versamento di una compensazione adeguata dovrebbe, almeno in teoria, essere sufficiente a riparare il danno dedotto. Di conseguenza, quest’ultimo può essere effettivamente qualificato come economico, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto della presente ordinanza, e sarebbe d’altronde, in linea di principio, riparabile nell’ambito di un’azione risarcitoria.
52
Si deve tuttavia rilevare che un danno di tipo economico può essere considerato irreparabile, in particolare, se esso, anche quando si verifica, non può essere quantificato [ordinanza del vicepresidente della Corte del 7 marzo 2013, EDF/Commissione, C‑551/12 P(R), punto 60 e giurisprudenza ivi citata].
53
È vero che l’incertezza legata al ristoro di un danno di tipo pecuniario nell’ambito di un’eventuale azione risarcitoria non può essere considerata, di per sé, quale circostanza idonea a dimostrare il carattere irreparabile di un danno di tal genere ai sensi della giurisprudenza della Corte. Infatti, nella fase del procedimento sommario, la possibilità di ottenere il ristoro di un danno di tipo pecuniario successivamente, nell’ambito di un’eventuale azione di risarcimento esperibile in seguito all’annullamento dell’atto impugnato, è incerta per definizione. Orbene, il procedimento sommario non ha lo scopo di sostituirsi a una tale azione di risarcimento del danno per eliminare questa incertezza, dato che la sua finalità è soltanto di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva che interverrà nella causa di merito sulla quale s’innesta il procedimento cautelare, causa di merito costituita, nella fattispecie, da un giudizio di annullamento [ordinanza del presidente della Corte del 14 dicembre 2011, Alcoa Trasformazioni/Commissione, C‑446/10 P(R), punti da 55 a 57; v. anche il punto 36 della presente ordinanza].
54
Ciò non vale, però, quando già al momento della valutazione compiuta dal giudice dei procedimenti sommari risulti chiaro che il danno dedotto, considerata la sua natura e le modalità in cui è previsto che si verifichi, non sarà tale da poter essere identificato e quantificato in modo adeguato dopo che si sarà prodotto e che, in concreto, un’azione risarcitoria non ne permetterebbe quindi il ristoro. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso della pubblicazione di informazioni commerciali specifiche ed asseritamente confidenziali relative a elementi come quelli oggetto della fattispecie in esame, segnatamente l’identità dei clienti, il numero di pezzi forniti, il calcolo dei prezzi e le modifiche dei prezzi.
55
Si deve necessariamente constatare che il danno che la Pilkington potrebbe subire per effetto della pubblicazione dei suoi asseriti segreti commerciali sarebbe diverso, sia per natura che per portata, a seconda che i soggetti che ne siano venuti a conoscenza rientrino in ciascuna delle categorie di soggetti menzionate al punto 43 dell’ordinanza impugnata, vale a dire i suoi clienti, i suoi concorrenti, i suoi fornitori, oppure gli analisti finanziari, o soggetti appartenenti al grande pubblico. In effetti, sarebbe impossibile identificare il numero e la qualità di ciascuna delle persone che siano effettivamente venute a conoscenza delle informazioni pubblicate e valutare così l’impatto che la pubblicazione di queste ultime potrebbe aver avuto, in concreto, sugli interessi commerciali ed economici della Pilkington.
56
Da ultimo, riguardo all’argomento dedotto dalla Commissione nella terza parte della sua impugnazione, secondo cui l’ordinanza impugnata avrebbe un impatto negativo anche sullo svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di repressione delle infrazioni alle regole di concorrenza, nella misura in cui essa è idonea a trovare applicazione, per analogia, anche alla fase dell’accesso alla comunicazione degli addebiti, occorre aggiungere, ad ogni buon conto, che quest’ultima ipotesi è molto diversa rispetto a quella della pubblicazione di una decisione definitiva recante l’accertamento di un’infrazione di questo tipo.
57
Infatti, quando una parte del procedimento amministrativo ha accesso a una versione di una comunicazione degli addebiti contenente segreti commerciali, tale accesso le è accordato, in via di principio, al solo fine di consentirle di partecipare in modo utile a tale procedimento, di modo che essa non ha il diritto di sfruttare le informazioni contenute in tale documento per altre finalità. Peraltro, il danno potenzialmente risultante dall’accesso a una comunicazione degli addebiti accordato a un numero limitato di persone ben identificabili non è comparabile, segnatamente dal punto di vista della possibilità di valutarlo e, in definitiva, di quantificarlo, a quello risultante dalla pubblicazione in Internet di una decisione definitiva che può essere consultata da chiunque.
58
Di conseguenza, dal giudizio formulato ai punti da 51 a 55 della presente ordinanza non è possibile dedurre che il fatto, per la Commissione, di accordare l’accesso a una comunicazione degli addebiti sia necessariamente idoneo a generare un danno grave e irreparabile allo stesso modo della pubblicazione di una decisione definitiva recante l’accertamento di un’infrazione.
59
In considerazione di quanto precede, giustamente il presidente del Tribunale ha dichiarato che il presupposto dell’urgenza era nella fattispecie soddisfatto, dato che la probabilità che la Pilkington subisse un danno grave e irreparabile era sufficientemente dimostrata.
60
Di conseguenza, il primo motivo di impugnazione deve essere respinto.
Sul secondo motivo, relativo a un errore di diritto nella valutazione del presupposto del fumus boni iuris, in combinato con quello dell’urgenza
Argomenti delle parti
61
Nell’ambito del secondo motivo, dedotto in via subordinata, la Commissione sostiene che il presidente del Tribunale le ha imposto, in particolare al punto 59 dell’ordinanza impugnata, l’onere di provare l’assenza di un fumus boni iuris mediante la dimostrazione che la riservatezza delle informazioni in questione fosse manifestamente assente.
62
La Commissione sottolinea che, secondo la giurisprudenza, in sede di valutazione dell’urgenza e, se del caso, di bilanciamento degli interessi, il giudice deve prendere in considerazione il carattere più o meno valido dei motivi addotti al fine di dimostrare il fumus boni iuris. Dato che il presidente del Tribunale aveva basato la sua valutazione dell’urgenza unicamente sulla circostanza che qualsiasi divulgazione di informazioni riservate avrebbe comportato una violazione di diritti fondamentali, egli non poteva limitarsi ad un’analisi in astratto del presupposto del fumus boni iuris. Secondo la Commissione, non incombeva ad essa l’onere di dimostrare che tali informazioni non erano manifestamente riservate, bensì spettava alla Pilkington dimostrare la riservatezza delle informazioni di cui trattasi, il che era tanto più difficile in quanto esse risalivano a oltre cinque anni prima.
63
La Commissione addebita altresì al presidente del Tribunale di avere trascurato, ai punti 69 e 70 dell’ordinanza impugnata, il fatto che al consigliere-auditore incombeva il compito non già di dimostrare che talune informazioni non fossero riservate, bensì soltanto di verificare se la Pilkington avesse sufficientemente motivato le sue domande di trattamento riservato. Inoltre, gli argomenti della Commissione sarebbero stati travisati, dato che quest’ultima avrebbe richiamato la circostanza che le informazioni in questione risalivano a oltre cinque anni prima ed erano state condivise dai partecipanti all’intesa non già per escludere in modo generale la riservatezza di queste ultime, ma semplicemente per ricordare che spettava alla Pilkington spiegare, in relazione a ciascun elemento, le ragioni per le quali informazioni risalenti a oltre cinque anni prima, e note agli altri partecipanti all’intesa, fossero ancora riservate. L’accoglimento di alcune delle domande di trattamento riservato della Pilkington da parte del consigliere-auditore, lungi dall’essere contraddittorio, dimostrerebbe che quest’ultimo era disposto ad accettare tali domande, se e in quanto la Pilkington deduceva argomenti sufficienti per giustificare il trattamento riservato delle informazioni in parola.
64
Secondo la Pilkington, il presidente del Tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza costante che esige, al fine di determinare se il presupposto del fumus boni iuris sia soddisfatto, una valutazione concreta degli argomenti della parte che chiede un provvedimento provvisorio. Essa rileva che l’applicazione di uno standard di prova più elevato rispetto a quello del fumus boni iuris sarebbe contraria alla giurisprudenza in materia di provvedimenti provvisori e completamente estranea alla valutazione provvisoria che dev’essere compiuta dal giudice dei procedimenti sommari. In ogni caso, la Pilkington sostiene che le osservazioni della Commissione al riguardo sono non soltanto erronee, ma prive di rilevanza nel caso di specie, dato che essa avrebbe effettivamente dimostrato l’esistenza di un fumus boni iuris, come riconosciuto dal presidente del Tribunale ai punti da 67 a 72 dell’ordinanza impugnata.
Giudizio della Corte
65
Con tale secondo motivo, vertente su un asserito errore di diritto nella valutazione del presupposto del fumus boni iuris in combinato con quello dell’urgenza, la Commissione si duole che il presidente del Tribunale abbia in sostanza operato un’inversione dell’onere della prova riguardo all’esame del presupposto del fumus boni iuris, e che una siffatta inversione sia tanto più criticabile in quanto, a suo avviso, il presidente del Tribunale avrebbe dato un’interpretazione troppo ampia del presupposto dell’urgenza.
66
Alla luce della sostituzione della motivazione di cui ai punti 46 e seguenti della presente ordinanza, occorre per prima cosa respingere gli argomenti della Commissione relativi all’incidenza, sull’analisi del fumus boni iuris, dell’approccio adottato dal presidente del Tribunale riguardo alla condizione relativa all’urgenza. Infatti, dato che tale presupposto è, ormai, considerato come soddisfatto non già in ragione di una mera violazione dei diritti fondamentali in quanto tale, ma sostanzialmente in ragione dell’impossibilità di quantificare il danno dedotto in modo adeguato nel caso concreto, tali argomenti non possono essere accolti.
67
Secondo una costante giurisprudenza, richiamata al punto 58 dell’ordinanza impugnata, il presupposto del fumus boni iuris è soddisfatto quando almeno uno dei motivi dedotti dalla parte che richiede i provvedimenti provvisori a sostegno del ricorso di merito appare, prima facie, non privo di serio fondamento [v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte del 19 luglio 1995, Commissione/Atlantic Container Line e a., C-149/95 P(R), Racc. pag. I-2165, punto 26, nonché dell’8 maggio 2003, Commissione/Artegodan e a., C-39/03 P-R, Racc. pag. I-4485, punto 40 e giurisprudenza ivi citata]. Ciò vale in particolare, come giustamente rilevato dal presidente del Tribunale al punto 58 dell’ordinanza impugnata, quando uno dei motivi dedotti riveli l’esistenza di questioni giuridiche complesse la cui soluzione non è evidente e necessita dunque di un esame approfondito, che non può essere effettuato dal giudice dei procedimenti sommari ma deve costituire oggetto della causa di merito, oppure quando il contraddittorio fra le parti mostra l’esistenza di controversie giuridiche rilevanti la cui soluzione non è evidente (v., in tal senso, ordinanza Commissione/Atlantic Container Line e a., cit., punto 30).
68
Ciò premesso, si deve rilevare che il presidente del Tribunale – quando ha dichiarato al punto 59 dell’ordinanza impugnata che, per quanto riguarda il contenzioso relativo alla tutela provvisoria di informazioni asseritamente riservate, il giudice dei procedimenti sommari, salvo ignorare la natura intrinsecamente accessoria e provvisoria del procedimento sommario, può concludere per l’assenza del fumus boni iuris, in via di principio, solo nel caso in cui la riservatezza delle informazioni in questione sia manifestamente assente – non ha inteso discostarsi dalle affermazioni esposte al punto 58 dell’ordinanza impugnata. Analogamente, si deve osservare che il presidente del Tribunale, quando ha rilevato, al punto 67 di tale ordinanza, che, senza nulla togliere al valore degli argomenti dedotti dalla Commissione, la cui fondatezza è destinata ad essere esaminata dal giudice di merito, gli atti di causa non consentivano di concludere nel senso dell’assenza manifesta del fumus boni iuris, ha semplicemente sottolineato la necessità, in una causa concernente l’eventuale pubblicazione di informazioni riservate, di non pregiudicare, allo stadio dell’esame di una domanda di provvedimenti provvisori, gli esiti della causa di merito.
69
In ogni caso, il presidente del Tribunale ha fondato la sua analisi concreta del fumus boni iuris su considerazioni specifiche che corrispondono effettivamente alle regole in materia di prova e di onere della prova esposte nelle considerazioni svolte al punto 58 dell’ordinanza impugnata e confermate al punto 67 della presente ordinanza.
70
Infatti, al punto 68 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha dichiarato che, stante il volume delle informazioni oggetto delle domande di trattamento riservato, per accertare se la Commissione fosse incorsa in errori nel respingere la maggior parte di tali domande di trattamento riservato occorreva affrontare questioni complesse, la cui soluzione meritava un esame minuzioso che non poteva essere effettuato dal giudice dei procedimenti sommari.
71
Inoltre, il presidente del Tribunale non ha operato alcuna inversione dell’onere della prova, al punto 69 dell’ordinanza impugnata, quando ha considerato che la circostanza che il consigliere-auditore avesse riconosciuto la segretezza di talune informazioni, sia di categoria I che di categoria II, indeboliva il ragionamento di quest’ultimo secondo cui tali informazioni, per il fatto di essere state scambiate tra i membri del cartello del vetro destinato al settore auto, sarebbero state trasformate in dati generalmente noti, né quando è giunto alla conclusione che non risultava che la circostanza che la Pilkington avesse comunicato tali informazioni ad altri membri di detto cartello significasse palesemente che tali informazioni erano accessibili, se non al grande pubblico, almeno a taluni ambienti specializzati. Infatti, tali deduzioni, mediante le quali il presidente del Tribunale ha risposto ad argomentazioni specifiche dedotte dalla Commissione, appaiono prima facie logiche e non denotano, in via di principio, alcun errore di diritto.
72
Nei limiti in cui, allo stesso punto 69, il presidente del Tribunale ha altresì dedotto da quest’ultima circostanza che le informazioni controverse non potevano essere qualificate nel loro complesso come manifestamente prive del requisito della segretezza o della riservatezza, occorre tuttavia sottolineare che il consigliere-auditore ha il dovere di esaminare individualmente ciascuna informazione e che la sua conclusione riguardo a un’informazione non implica, in via di principio, alcuna incidenza sulla valutazione dal medesimo compiuta riguardo alle altre. Nondimeno, ai fini della presente impugnazione, è sufficiente constatare che tale affermazione non era indispensabile ai fini del ragionamento seguito dal presidente del Tribunale e, in ogni caso, non conforta la tesi della Commissione secondo cui quest’ultimo avrebbe commesso un errore di diritto consistente nel discostarsi dallo standard di prova richiamato al punto 58 dell’ordinanza impugnata ed avallato al punto 67 della presente ordinanza, o nell’inversione dell’onere della prova.
73
Né il presidente del Tribunale ha invertito l’onere della prova quando ha considerato, al punto 70 dell’ordinanza impugnata, che gli argomenti specifici e dettagliati dedotti dalla Pilkington, sintetizzati ai punti da 63 a 65 dell’ordinanza impugnata, non erano del tutto irrilevanti ai fini della dimostrazione che le informazioni di categoria I e II erano rimaste segrete per loro stessa natura, nonostante risalissero ad oltre cinque anni prima, oppure quando ha osservato che non poteva «manifestamente escludersi» che fosse pertinente l’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43). Difatti, mediante tali osservazioni, egli ha semplicemente constatato che i suddetti argomenti apparivano, prima facie, non privi di serio fondamento, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 67 della presente ordinanza.
74
Da quanto precede risulta che il presidente del Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nell’applicare la condizione del fumus boni iuris e che, pertanto, il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto.
75
Ne consegue che l’impugnazione dev’essere integralmente respinta, considerato che gli argomenti dedotti nella terza parte della medesima non costituiscono in alcun modo mezzi di impugnazione.
Sulle spese
76
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Pilkington ha chiesto la condanna della Commissione, quest’ultima, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Commissione europea è condannata alle spese.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Full & Egal Universal Law Academy