ORDINANZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE
19 dicembre 2013 ( *1 )
«Impugnazione — Ordinanza in sede di procedimento sommario — Valori limite per il piombo, il bario, l’arsenico, l’antimonio, il mercurio, le nitrosammine e le sostanze nitrosabili nei giocattoli — Disposizioni notificate dalla Repubblica federale di Germania che mantengono in vigore i valori limite nazionali per tali sostanze — Decisione della Commissione che nega in toto l’approvazione di tali disposizioni»
Nella causa C‑426/13 P(R),
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 26 luglio 2013,
Commissione europea, rappresentata da M. Patakia e G. Wilms, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Repubblica federale di Germania, rappresentata da A. Wiedmann, in qualità di agente,
ricorrente in primo grado,
IL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito il primo avvocato generale, P. Cruz Villalón,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento dell’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 15 maggio 2013, Germania/Commissione (T‑198/12 R; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale il medesimo le ha intimato di autorizzare il mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica federale di Germania recanti valori limite per l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio presenti nei giocattoli (in prosieguo: le «disposizioni nazionali») sino a quando il Tribunale non abbia statuito nel merito sul ricorso di cui è investito e diretto all’annullamento della decisione C(2012) 1348 def. della Commissione, del 1o marzo 2012 (in prosieguo: la «decisione controversa»), che statuisce sulla domanda di mantenimento in vigore di tali disposizioni nazionali.
2
Il punto 2 dell’ordinanza impugnata descrive la decisione controversa nei seguenti termini:
«Con la decisione [controversa] la Commissione europea ha accolto, per le nitrosammine e le sostanze nitrosabili, la domanda che il governo tedesco le aveva presentato, ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, per ottenere l’approvazione del mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali recanti valori limite per i metalli pesanti sopra menzionati. Per quanto riguarda i valori limite per il piombo, il bario, l’arsenico, l’antimonio e il mercurio – corrispondenti ai valori che erano stati fissati dalla direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (GU L 187, pag. 1; in prosieguo: la “precedente direttiva giocattoli”) – la Commissione ha in sostanza respinto la domanda del governo tedesco e ha stabilito che, per il futuro, sarebbero stati applicati i valori limite fissati dalla direttiva [2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170, pag. 1)] (in prosieguo: la “nuova direttiva giocattoli”)».
Contesto normativo
3
Il contesto normativo è presentato come segue ai punti da 3 a 12 dell’ordinanza impugnata:
«Diritto primario
3
L’articolo 114, paragrafi [1, 3, 4, 6 e 7], TFUE, dispone quanto segue:
“1. Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell’articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio (…) adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.
(…)
3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell’ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell’ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.
4. Allorché, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione (…), uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 36 (…), esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.
(…)
6. La Commissione, entro sei mesi [dalla notifica di cui al paragrafo 4], approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui [al paragrafo 4] sono considerate approvate.
Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.
7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l’opportunità di proporre un adeguamento di detta misura”.
Diritto derivato
La precedente direttiva giocattoli
4
L’articolo 2 della precedente direttiva giocattoli stabilisce che i giocattoli possono essere immessi sul mercato solo se non compromettono la sicurezza o la salute degli utilizzatori o dei terzi, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne sia fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. Nello stato in cui viene immesso sul mercato ed in considerazione di una durata d’impiego prevedibile e normale, il giocattolo deve soddisfare alle condizioni di sicurezza e di salute stabilite dalla direttiva.
5
L’allegato II (intitolato “Requisiti essenziali dei giocattoli”), parte II (intitolata “Rischi particolari”), punto 3 (intitolato “Proprietà chimiche”), della precedente direttiva giocattoli fissa come obiettivo valori limite di tolleranza biologica massima giornaliera ammissibile, in particolare, per l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio. I valori limite di tolleranza biologica individuano la quantità massima ammissibile di una sostanza chimica che, a causa dell’utilizzo di giocattoli, può essere assorbita ed essere disponibile per taluni processi biologici nel corpo umano. Questi valori limite di tolleranza biologica non fanno distinzioni a seconda della consistenza del materiale del giocattolo. L’allegato II, parte II, punto 3, paragrafo 2, prima frase, della suddetta direttiva fissa, in particolare, i valori limite seguenti, che esprimono la tolleranza biologica massima giornaliera ammissibile in μg: antimonio: 0,2; arsenico: 0,1; bario: 25,0; piombo: 0,7 e mercurio: 0,5. Per quanto riguarda le nitrosammine e le sostanze nitrosabili, la precedente direttiva giocattoli non fissa alcun valore limite.
6
È su questa base che, in forza di un mandato della Commissione, il Comitato europeo di normalizzazione ha elaborato la norma armonizzata europea EN 71‑3 “Sicurezza dei giocattoli” (in prosieguo: l’“EN 71‑3”), la quale dai valori limite di tolleranza biologica deduce “valori limite di migrazione” per i materiali dei giocattoli e descrive una procedura che permette di determinarli. I valori limite di migrazione indicano la quantità massima ammissibile di una sostanza chimica che può migrare, ossia passare da un prodotto all’esterno, per esempio penetrare nella pelle o nel succo gastrico. Se i valori dell’EN 71‑3 sono rispettati, si ritiene che lo siano anche i valori limite di tolleranza biologica della precedente direttiva giocattoli. L’EN 71‑3 fissa, in particolare, i valori limite di migrazione seguenti: antimonio: 60 mg/kg; arsenico: 25 mg/kg; bario: 1000 mg/kg; piombo: 90 mg/kg e mercurio: 60 mg/kg.
La nuova direttiva giocattoli
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Nel 2003 la Commissione ha deciso di rivedere la precedente direttiva giocattoli. Al termine di numerose consultazioni di esperti su diversi progetti, all’inizio del 2008 essa ha presentato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, proposta che è stata accettata dal Consiglio l’11 maggio 2009, nonostante l’opposizione del governo tedesco, e adottata il 18 giugno 2009 per diventare la nuova direttiva giocattoli. L’allegato II (intitolato “Requisiti particolari di sicurezza”), parte III (intitolata “Proprietà chimiche”), punto 13, di tale direttiva fissa direttamente taluni valori limite di migrazione. Essa opera ora una distinzione in funzione di tre consistenze del materiale dei giocattoli a seconda che questo sia “secco/friabile/in polvere/flessibile”, che sia “liquido o colloso” o che sia “rimovibile mediante raschiatura”.
8
L’allegato II, parte III, punto 13, della nuova direttiva giocattoli fissa quindi i valori limite di migrazione seguenti:
Elemento
mg/kg di materiale per giocattoli secco, friabile, in polvere o flessibile
mg/kg di materiale per giocattoli liquido o colloso
mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura
Antimonio
45
11,3
560
Arsenico
3,8
0,9
47
Bario
4 500
1 125
56 000
Piombo
13,5
3,4
160
Mercurio
7,5
1,9
94
9
L’articolo 54 della nuova direttiva giocattoli impone agli Stati membri l’obbligo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a trasporla nei rispettivi ordinamenti nazionali anteriormente al 20 gennaio 2011 e di applicarle a decorrere dal 20 luglio 2011. L’articolo 55 prevede tuttavia una deroga, in quanto l’allegato II, parte II, punto 3, della precedente direttiva giocattoli è abrogato solo a decorrere dal 20 luglio 2013. I valori limite di tolleranza biologica fissati dalla precedente direttiva giocattoli, nonché i valori limite di migrazione che ne sono dedotti per i materiali che servono per la fabbricazione dei giocattoli, restano quindi in vigore fino al 20 luglio 2013, in particolare per quanto riguarda l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio.
10
Secondo il governo tedesco, l’articolo 55 della nuova direttiva giocattoli è una lex specialis che deroga all’articolo 54 e di conseguenza, a suo parere, l’allegato II, parte III, punto 13, della suddetta direttiva, disposizione di cui trattasi nel caso di specie, dev’essere trasposto soltanto entro il 20 luglio 2013. La Commissione ritiene invece che il termine di trasposizione previsto dall’articolo 54 della nuova direttiva giocattoli si applichi anche ai metalli pesanti sui quali verte la presente controversia. È solo nell’interesse dell’economia che l’articolo 55 prevederebbe un termine transitorio con scadenza al 20 luglio 2013, termine durante il quale i giocattoli le cui proprietà chimiche sono conformi ai requisiti della precedente direttiva giocattoli possono continuare ad essere fabbricati e messi in vendita. Tale disposizione non avrebbe lo scopo di accordare agli Stati membri un termine di trasposizione più lungo.
Diritto nazionale tedesco
11
La precedente direttiva giocattoli è stata trasposta nel diritto nazionale tedesco mediante regolamento nel 1989. Il regolamento di trasposizione fa riferimento ai requisiti di sicurezza stabiliti dall’allegato II della precedente direttiva giocattoli, che indicava i valori limite di tolleranza biologica applicabili, in particolare, ai cinque metalli pesanti che sono l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio.
12
Il diritto nazionale tedesco è stato adattato alla nuova situazione giuridica derivante dalla pubblicazione della nuova direttiva giocattoli nel 2011. Tuttavia, non è stata introdotta alcuna modifica per quanto riguarda i valori limite dei cinque metalli pesanti summenzionati, poiché l’allegato II, parte II, punto 3, della precedente direttiva giocattoli rimaneva in vigore. È questo il motivo per cui, con lettera di diffida del 22 novembre 2012, la Commissione ha avviato nei confronti della Repubblica federale di Germania, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, un procedimento per inadempimento per mancata parziale trasposizione della nuova direttiva giocattoli. Con lettera del 21 marzo 2013, il governo tedesco ha risposto alla diffida, negando qualsiasi inadempimento, per il motivo che l’allegato II, parte III, della nuova direttiva giocattoli produrrebbe i propri effetti soltanto a decorrere dal 20 luglio 2013».
Fatti e procedimento dinanzi al giudice dei procedimenti sommari
4
I fatti della controversia sono stati riassunti ai punti da 13 a 15 dell’ordinanza impugnata nei seguenti termini:
«13
Con lettera del 18 gennaio 2011 il governo tedesco ha chiesto alla Commissione, ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 36 TFUE, di approvare il mantenimento, oltre la data del 20 luglio 2013, delle sue disposizioni nazionali recanti valori limite per l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio (conformi all’allegato II, parte II, punto 3, della precedente direttiva giocattoli), nonché per le nitrosammine e le sostanze nitrosabili, in quanto tali disposizioni garantivano un livello di protezione della salute dei bambini superiore a quello istituito dalla nuova direttiva giocattoli. In particolare, esso si riferiva ai valori limite di migrazione fissati da quest’ultima direttiva per i giocattoli che possono essere raschiati. Secondo il governo tedesco, per quanto riguarda l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio, un confronto con i valori limite dell’EN 71‑3 indica che i valori limite di migrazione applicabili per il futuro sono più elevati, come risulta dalla seguente tabella:
Elemento
EN 71‑3 in mg/kg, che converte i valori limite di tolleranza biologica della precedente direttiva giocattoli (ripresi nel diritto nazionale)
Nuova direttiva giocattoli in mg/kg
Piombo
90
160
Arsenico
25
47
Mercurio
60
94
Bario
1 000
56 000
Antimonio
60
560
14
Il governo tedesco ha sostenuto che, anche se il paragone si limitava ai valori applicabili alla categoria “materiale rimovibile mediante raschiatura”, bastava questo unico confronto, senza necessità di tener conto delle altre due categorie, per dimostrare che l’applicazione delle disposizioni della nuova direttiva giocattoli implica un netto aumento della migrazione ammissibile dei metalli pesanti. La suddetta direttiva non preciserebbe in maniera chiara in quale proporzione i valori limite di migrazione di ognuna delle tre categorie si collocano gli uni rispetto agli altri. Sarebbe pertanto necessario partire dal principio secondo cui la quantità indicata può migrare ogni giorno a partire da ciascuna categoria. I valori limite di migrazione dovrebbero quindi essere valutati in modo cumulativo e sommati per definire l’esposizione complessiva nel caso in cui un bambino, nel corso di uno stesso giorno, si trovi in contatto con giocattoli rientranti nelle tre categorie.
15
Con la decisione [controversa] (…), la Commissione ha accolto la domanda del governo tedesco senza limitazioni per le nitrosammine e le sostanze nitrosabili. Per il bario e il piombo, essa l’ha accolta “fino alla data di entrata in vigore delle norme di diritto dell’Unione recanti nuovi valori limite (…), ma non oltre il 21 luglio 2013”. Per l’antimonio, l’arsenico e il mercurio, invece, la Commissione ha respinto la domanda».
5
Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 14 maggio 2012, la Repubblica federale di Germania ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa, in quanto, con la stessa, la Commissione ha, da un lato, respinto la sua domanda di mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali relative ai valori limite per l’antimonio, l’arsenico e il mercurio e, dall’altro, ha accolto tale domanda solo fino al 21 luglio 2013 per il bario e il piombo.
6
Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 febbraio 2013, il suddetto Stato membro ha avviato un procedimento sommario, con il quale ha chiesto, in sostanza, al presidente del Tribunale:
—
di approvare, a titolo provvisorio, le disposizioni nazionali, che mantengono valori limite per l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio, fino a quando il Tribunale non si sia pronunciato sul ricorso di merito;
—
in subordine, di ordinare alla Commissione di approvare, a titolo provvisorio, le suddette disposizioni nazionali, fino a quando il Tribunale non si sia pronunciato su detto ricorso.
7
Nelle sue osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori, depositate nella cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 2013, la Commissione ha chiesto al presidente del Tribunale:
—
di dichiarare tale domanda irricevibile o, in subordine, respingerla in quanto infondata;
—
di condannare la Repubblica federale di Germania a pagare le spese ulteriori derivanti dal procedimento sommario fino alla pronuncia sulle spese relative al procedimento di merito.
8
Il suddetto Stato membro ha replicato alle osservazioni della Commissione con memoria del 14 marzo 2013. Tale istituzione ha preso posizione su tale memoria con una controreplica del 27 marzo 2013.
L’ordinanza impugnata
9
Il presidente del Tribunale ha ricordato, ai punti da 20 a 23 dell’ordinanza impugnata, che il giudice del procedimento sommario può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato e disporre altri provvedimenti provvisori se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del richiedente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione sul ricorso di merito. Esso ha rilevato che il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco e che, nell’ambito di siffatta valutazione globale, quest’ultimo dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui va accertata la sussistenza dei vari presupposti suddetti nonché l’ordine in cui effettuare tale esame, poiché nessuna disposizione di diritto gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria. Ritenendo di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori, senza che fosse necessario sentire le osservazioni orali delle parti, il presidente del Tribunale ha esaminato in primo luogo la ricevibilità di tale domanda.
10
Ai punti da 24 a 39 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha esaminato l’argomento della Commissione secondo il quale la domanda di provvedimenti provvisori sarebbe stata irricevibile perché la Repubblica federale di Germania non aveva interesse ad agire, in quanto cercava, in realtà, di ottenere la sospensione dell’esecuzione di una decisione negativa, domanda che sarebbe inconcepibile nell’ambito di un procedimento sommario.
11
Pur ammettendo che una domanda di provvedimenti provvisori, che mira unicamente a ottenere la sospensione dell’esecuzione di una decisione negativa, sia in linea di principio irricevibile, in quanto la sospensione richiesta non può, di per sé, modificare la situazione giuridica del richiedente, il presidente del Tribunale ha rilevato, al punto 28 dell’ordinanza impugnata, che, nel caso specifico, non era la sospensione dell’esecuzione di un atto, ai sensi dell’articolo 278 TFUE, ad essere richiesta dal suddetto Stato membro, ma piuttosto l’adozione di un provvedimento provvisorio ai sensi dell’articolo 279 TFUE. Fondandosi in particolare sul punto 41 dell’ordinanza del vicepresidente della Corte del 7 marzo 2013, EDF/Commissione [C‑551/12 P(R)], esso ha constatato che né l’articolo 279 TFUE né l’articolo 104 del regolamento di procedura del Tribunale, né a maggior ragione l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea permettono di dichiarare siffatta domanda irricevibile solo perché il ricorso sul quale essa si innesta mira all’annullamento di una decisione negativa.
12
Ai punti da 30 a 38 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha dichiarato che le modalità del caso di specie deponevano particolarmente a favore della ricevibilità del provvedimento provvisorio richiesto dalla Repubblica federale di Germania. Esso ha rilevato che quest’ultima poteva, logicamente, richiedere il mantenimento in vigore dei valori limite fissati dalle disposizioni nazionali oltre il 20 luglio 2013 solo mediante un provvedimento provvisorio disposto conformemente all’articolo 279 TFUE. Dato che la Commissione sosteneva che il provvedimento provvisorio richiesto minaccia l’equilibrio istituzionale ed esula dalla competenza del giudice del merito, il presidente del Tribunale ha rilevato che, in materia di provvedimenti provvisori, il giudice del procedimento sommario dispone di competenze il cui impatto nei confronti delle istituzioni dell’Unione interessate va oltre gli effetti derivanti da una sentenza di annullamento, a patto che tali provvedimenti provvisori si applichino soltanto per la durata del procedimento di merito, non pregiudichino la decisione che dovrà essere pronunciata al termine di tale procedimento e non ne ostacolino l’effetto utile. Dopo aver dichiarato che queste ultime condizioni erano soddisfatte nel caso di specie, esso ha considerato che, in ogni caso, il provvedimento provvisorio richiesto rimaneva entro i limiti delle misure che la Commissione sarebbe stata tenuta, con tutta probabilità, ad adottare nell’esecuzione di un’eventuale sentenza di annullamento.
13
Al punto 39 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha concluso che la domanda di provvedimenti provvisori doveva essere dichiarata ricevibile, ma unicamente per quel che riguarda il capo di conclusioni presentato in via subordinata, dato che, alla luce del combinato disposto dell’articolo 114, paragrafi 4 e 6, TFUE, soltanto la Commissione è competente ad autorizzare le richieste di mantenimento in vigore che le rivolgono gli Stati membri, mentre il giudice del procedimento sommario, in linea di principio, è abilitato soltanto a ordinare all’istituzione interessata di adottare determinati provvedimenti o di astenersi dal farlo.
14
In secondo luogo, ai punti da 40 a 67 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha esaminato la condizione relativa al fumus boni iuris. Esso ha rilevato, innanzi tutto, che tale presupposto sussiste se almeno uno dei motivi addotti dal richiedente a sostegno del ricorso di merito appare prima facie pertinente e, in ogni caso, non infondato. Al riguardo, esso ha considerato che è sufficiente che tale motivo faccia sorgere questioni complesse e delicate che non possono essere considerate, prima facie, come irrilevanti, ma che necessitano di un esame approfondito, riservato al giudice competente a pronunciarsi nel merito, ovvero che dagli argomenti esposti dalle parti emerga l’esistenza, nell’ambito del procedimento di merito, di una controversia giuridica significativa, la cui soluzione non si impone immediatamente.
15
Per quanto riguarda l’autorizzazione, concessa fino al 21 luglio 2013, dei valori limite per il piombo e il bario, il presidente del Tribunale ha rilevato, ai punti 41 e 42 dell’ordinanza impugnata, che, secondo la Repubblica federale di Germania, la decisione controversa viola l’articolo 114 TFUE in quanto la Commissione ha corredato la sua approvazione delle disposizioni nazionali relative a tali valori limite dell’indicazione di un termine con scadenza al 21 luglio 2013, mentre, né il dettato del paragrafo 6 di tale articolo né la sua economia consentirebbero alla Commissione di corredare la decisione di approvazione del mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali di una restrizione temporale. Esso ha altresì rilevato, in sostanza, ai punti 43 e 44 della medesima ordinanza, che, secondo la Commissione, l’autorizzazione a mantenere in vigore disposizioni nazionali più rigorose costituisce una deroga alle misure di armonizzazione ed è apparso logico, nella fattispecie, limitare l’autorizzazione temporale, in quanto tale soluzione più flessibile era il solo modo di tener conto delle preoccupazioni legittime dello Stato membro interessato, pur garantendo l’applicazione di regole uniformi in qualunque momento ai giocattoli venduti nel mercato interno, ostacolando il meno possibile il funzionamento di quest’ultimo.
16
Il presidente del Tribunale ha rilevato in sostanza, ai punti 45 e 46 dell’ordinanza impugnata, che la stessa Commissione ha considerato, nella decisione controversa, che i valori limite fissati nelle disposizioni nazionali per il piombo e il bario, da un lato, erano giustificati da importanti esigenze di tutela della salute umana, in quanto proteggevano meglio quest’ultima rispetto ai valori fissati nella nuova direttiva giocattoli e, dall’altro, erano compatibili con il mercato interno, cosicché occorreva ammetterli, «ma con una durata limitata nel tempo». Esso ne ha dedotto, al punto 47 della medesima ordinanza, che la Commissione aveva confermato che tutte le condizioni di applicazione dell’articolo 114, paragrafi 4 e 6, TFUE erano presenti per quanto riguarda il piombo e il bario e ha aggiunto, ai punti da 48 a 50 della suddetta ordinanza, che riguardo alle procedure di revisione dei valori fissati dalla nuova direttiva giocattoli per tali sostanze, ancora in corso, non vi era certezza che si sarebbero concluse prima del 21 luglio 2013, data di scadenza fissata, nella decisione controversa, per il mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali. Il presidente del Tribunale ne ha quindi concluso, al punto 51 dell’ordinanza impugnata, che gli argomenti della Repubblica federale di Germania, che rimettevano in discussione l’approvazione limitata nel tempo dei valori limite applicabili al piombo e al bario, presentavano un carattere molto serio e sollevavano questioni che, prima facie, necessitavano di un esame approfondito, rientrante nella competenza del giudice del merito, cosicché la domanda di provvedimenti provvisori soddisfaceva il requisito del fumus boni iuris.
17
Quanto al rigetto della domanda di approvazione dei valori limite applicabili all’antimonio, all’arsenico e al mercurio, il presidente del Tribunale ha rilevato, al punto 53 dell’ordinanza impugnata, che, secondo la Repubblica federale di Germania, la decisione controversa viola l’articolo 114, paragrafi 4 e 6, TFUE, in quanto la Commissione ha addebitato a tale Stato membro il fatto di non aver dimostrato che i limiti di migrazione previsti dalla nuova direttiva giocattoli non offrivano un livello appropriato di protezione o che avrebbero avuto verosimilmente effetti nocivi sulla salute. Esso ha osservato che siffatto argomento consiste nel sostenere che uno Stato membro dovrebbe provare unicamente che le sue norme nazionali garantiscono un livello di protezione della sanità pubblica più elevato di quello previsto dalla misura di armonizzazione del diritto dell’Unione e che esse non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo. Esso ha rilevato, ai punti 54 e 55 della medesima ordinanza, che il suddetto Stato membro ritiene di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi in materia di prova, in quanto ha dimostrato, in base ai propri calcoli, che i valori limite, espressi in termini di tolleranza biologica, previsti dalle disposizioni nazionali, che sono identici a quelli fissati dalla precedente direttiva giocattoli, sono inferiori per queste tre sostanze e quindi proteggono meglio la salute umana dei valori limite di migrazione derivanti dalla nuova direttiva giocattoli, indipendentemente dalla consistenza del materiale del giocattolo.
18
Il presidente del Tribunale ha richiamato, ai punti da 56 a 59 dell’ordinanza impugnata, gli argomenti della Commissione volti a dimostrare che, secondo i calcoli di quest’ultima, i valori di migrazione risultanti dalle disposizioni nazionali sono nettamente superiori a quelli della nuova direttiva giocattoli per i materiali liquidi e secchi e sono inferiori a questi ultimi valori solo per i materiali «rimovibili mediante raschiatura», che sarebbero però, in via di principio, più difficilmente disponibili, perché prima dovrebbero essere raschiati. Esso ha osservato che la Commissione contesta, in sostanza, alla Repubblica federale di Germania di non aver calcolato la tolleranza biologica giornaliera raggiunta nella pratica, per i tre tipi di consistenza delle sostanze trattati separatamente nella nuova direttiva giocattoli, mediante l’applicazione dei valori unici fissati dalla precedente direttiva giocattoli, mentre tale Stato membro ha calcolato siffatta tolleranza biologica giornaliera per i valori di migrazione fissati dalla nuova direttiva giocattoli e ha successivamente confrontato queste diverse tolleranze biologiche, utilizzando così indici di tolleranza biologica non confrontabili.
19
Ai punti 60 e 61 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha rilevato che la controversia tra la Repubblica federale di Germania e la Commissione a proposito dei valori limite «corretti» per l’antimonio, l’arsenico e il mercurio presenti nei giocattoli solleva questioni estremamente tecniche, in particolare, al livello della conversione dei valori limite di migrazione e di tolleranza biologica, dato che tale Stato membro contesta la pertinenza dei «valori limite di tolleranza biologica che possono essere raggiunti nella pratica» considerati dalla Commissione. Esso ha osservato, al punto 62 della medesima ordinanza, che la stessa Commissione ammette che i valori fissati dalle disposizioni nazionali sono, per il materiale rimovibile mediante raschiatura, inferiori a quelli fissati dalla nuova direttiva giocattoli, ma che la Commissione non ha spiegato la pertinenza, al riguardo, della sua affermazione secondo la quale il materiale rimovibile mediante raschiatura è più difficilmente accessibile al bambino perché deve prima essere raschiato. Esso ha altresì considerato, al punto 63 dell’ordinanza impugnata, che la Commissione non ha fondati motivi per censurare il metodo utilizzato dal suddetto Stato membro a sostegno del suo argomento, dato che essa stessa lo ha utilizzato per 30 anni, anche nella decisione controversa, per autorizzare, in via provvisoria, i valori relativi al bario e al piombo.
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Dopo aver concluso, al punto 65 dell’ordinanza impugnata, che gli argomenti esposti dalla Repubblica federale di Germania a proposito del diniego di approvazione dei valori limite applicabili all’antimonio, all’arsenico e al mercurio sollevano questioni complesse, che, prima facie, non possono essere respinte in quanto irrilevanti, il presidente del Tribunale ha considerato, al punto 66 della medesima ordinanza, che non vi è alcun motivo per presupporre, nella fattispecie, che le disposizioni nazionali siano incompatibili con il mercato interno per quanto riguarda l’antimonio, l’arsenico e il mercurio. Esso ha quindi dichiarato, al punto 67 dell’ordinanza impugnata, che la condizione relativa al fumus boni iuris era soddisfatta per quel che riguarda il diniego di approvazione dei valori limite applicabili all’antimonio, all’arsenico e al mercurio.
21
In terzo luogo, il presidente del Tribunale ha esaminato, ai punti da 68 a 79 dell’ordinanza impugnata, la condizione relativa all’urgenza. Esso ha ricordato, al punto 68, che la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione nel merito e che il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che la parte che richiede il provvedimento provvisorio subisca un danno grave e irreparabile, mentre la prevedibilità del verificarsi di tale danno deve essere dimostrata da detta parte con un grado di probabilità sufficiente. Ai punti 69 e 70, esso ha rilevato che la Repubblica federale di Germania fa valere il verificarsi di un danno alla salute dei bambini successivamente al 20 luglio 2013, il che costituirebbe una grave affermazione dal momento che la salute è, di per sé, un valore particolarmente importante e che, una volta verificatosi, siffatto danno è irreversibile, considerato che i pregiudizi arrecati alla salute non possono essere eliminati retroattivamente. Al riguardo, la Commissione afferma, in sostanza, che, anche se i valori limite della precedente direttiva giocattoli portassero a un livello di tutela più elevato, questo non significherebbe che l’applicazione delle disposizioni della nuova direttiva giocattoli comportino danni gravi e irreparabili a decorrere dal 20 luglio 2013.
22
Ai punti da 71 a 74 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha considerato che la valutazione relativa al probabile verificarsi, nella fattispecie, di un danno grave e irreparabile, asseritamente derivante da rischi per la salute umana, dev’essere effettuata alla luce del principio di precauzione e ha considerato che l’esistenza del fumus boni iuris è rilevante ai fini di tale valutazione nell’ambito della causa in esame. Per quanto riguarda i valori applicabili al bario e al piombo, esso ha rilevato, al punto 75 della medesima ordinanza, che, secondo la stessa Commissione, le disposizioni nazionali erano giustificate da esigenze di protezione della salute, dal momento che offrono un livello di tutela più elevato al riguardo rispetto a quello garantito dalla nuova direttiva giocattoli. Esso ha osservato, ai punti 76 e 77 della suddetta ordinanza, che negare il beneficio di tale livello più elevato di tutela, per quanto riguarda l’esposizione dei bambini a metalli pesanti, dev’essere considerato come causa di un danno grave e irreparabile, e ha espressamente respinto l’argomento secondo il quale la nuova direttiva giocattoli assicura un livello di protezione sufficiente, poiché siffatto argomento viene invocato a sproposito alla luce della «rinazionalizzazione» della politica sanitaria, il cui principio è riconosciuto all’articolo 114, paragrafo 4, TFUE.
23
Per quanto riguarda i valori applicabili all’antimonio, all’arsenico e al mercurio, il presidente del Tribunale ha dichiarato, al punto 78 dell’ordinanza impugnata, che nulla permetteva di escludere che, dopo un esame approfondito, il giudice del merito rispondesse ai problemi complessi che la Repubblica federale di Germania aveva sollevato nel senso che le disposizioni nazionali applicabili all’antimonio, all’arsenico e al mercurio garantiscono, per quanto riguarda tali sostanze, un livello di protezione superiore a quello istituito dalla nuova direttiva giocattoli e, di conseguenza, i bambini sarebbero esposti a rischi di danni gravi e irreparabili alla loro salute se questo livello di protezione venisse loro negato. Esso ha quindi concluso, al punto 79 della medesima ordinanza, che tale Stato membro aveva dimostrato che, nella fattispecie, la condizione relativa all’urgenza era soddisfatta.
24
Infine, quanto alla ponderazione degli interessi, il presidente del Tribunale ha dichiarato, ai punti da 80 a 83 dell’ordinanza impugnata, che l’interesse della Commissione a ottenere il rigetto della domanda di provvedimenti provvisori per tutelare la coerenza del mercato interno deve cedere il passo dinanzi all’interesse della Repubblica federale di Germania a che sia autorizzato il mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali al fine di garantire il livello più elevato possibile di tutela della salute dei bambini, e ciò tanto più che il provvedimento provvisorio richiesto non farebbe che mantenere una situazione giuridica che perdura dal 1988, e tale mantenimento verrebbe concesso solo per un periodo limitato.
25
Sulla base di tutte le suesposte motivazioni il presidente del Tribunale ha deciso di concedere il provvedimento provvisorio richiesto in subordine dal suddetto Stato membro. Al riguardo l’articolo 1 del dispositivo dell’ordinanza impugnata così recita:
«La Commissione europea autorizzerà il mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica federale di Germania recanti valori limite per l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio presenti nei giocattoli sino alla pronuncia del Tribunale nella causa principale».
Conclusioni delle parti
26
La Commissione chiede che la Corte voglia:
—
in via principale, annullare l’ordinanza impugnata, e
—
respingere la domanda della Repubblica federale di Germania diretta ad ottenere che le sia ordinato di autorizzare in via provvisoria il mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali recanti valori limite per l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo, e il mercurio sino a quando il Tribunale non abbia statuito nel merito; o
in subordine,
—
annullare l’ordinanza impugnata nella parte in cui le ordina:
—
di approvare in via provvisoria i valori limite notificati dalla Repubblica federale di Germania per l’antimonio e il mercurio sino a quando il Tribunale non abbia statuito nel merito;
—
di approvare in via provvisoria i valori limite notificati da tale Stato membro per l’arsenico e il piombo nei materiali secchi e liquidi, sino a quando il Tribunale non abbia statuito nel merito;
—
respingere la domanda della Repubblica federale di Germania diretta ad ottenere che le sia ordinato di autorizzare in via provvisoria il mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali recanti valori limite per l’antimonio e il mercurio sino a quando il Tribunale non abbia statuito nel merito;
—
respingere la domanda del suddetto Stato membro diretta ad ottenere che le sia ordinato di autorizzare in via provvisoria il mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali recanti valori limite per l’arsenico e il piombo sino a quando il Tribunale non abbia statuito nel merito, nella parte in cui essa si fonda sui valori limite per l’arsenico e il piombo nei materiali secchi e liquidi, e
—
condannare la Repubblica federale di Germania alle spese dei due gradi di giudizio.
27
La Repubblica federale di Germania chiede che la Corte voglia:
—
respingere l’impugnazione per quanto riguarda le conclusioni presentate sia in via principale che in subordine, e
—
condannare la Commissione alle spese.
Sull’impugnazione
28
A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce cinque motivi, riguardanti rispettivamente:
—
l’errore di diritto relativo all’onere della prova nell’ambito della procedura di cui all’articolo 114, paragrafi 4 e 6, TFUE;
—
lo snaturamento dei fatti riguardo alla disponibilità dei «giocattoli raschiati»;
—
l’insufficienza della motivazione dell’ordinanza impugnata;
—
l’incoerenza tra i punti della motivazione di tale ordinanza, e
—
errori di diritto per quanto riguarda la ponderazione degli interessi.
29
Si devono esaminare congiuntamente, e in primo luogo, il primo e il quarto motivo.
Sul primo motivo, vertente sull’errore di diritto relativo all’onere della prova, e sul quarto motivo, vertente sull’incoerenza tra i punti della motivazione dell’ordinanza impugnata
Argomenti delle parti
30
Con il suo primo motivo, la Commissione sostiene che il presidente del Tribunale ha violato la regola dell’onere della prova che incombe allo Stato membro il quale chiede, a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, l’autorizzazione a mantenere in vigore una disposizione che deroga a una direttiva di armonizzazione, in quanto tale Stato deve dimostrare che la disposizione in parola garantisce un livello di tutela della salute più elevato di quello garantito dalle disposizioni di siffatta direttiva. Nella fattispecie, tale ripartizione dell’onere della prova si imporrebbe a maggior ragione in quanto i valori della precedente direttiva giocattoli sono stati sostituiti dai valori della nuova direttiva giocattoli, dopo che il legislatore dell’Unione ha deciso, con piena cognizione di causa e conformemente all’obbligo ad esso incombente, in forza dell’articolo 114, paragrafo 3, TFUE, di basarsi su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici, di sostituire con nuovi valori i precedenti valori che la Repubblica federale di Germania intende mantenere.
31
La Commissione fa valere che, nell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale non ha tenuto conto di tali peculiarità della procedura di cui all’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, rilevando segnatamente, nell’ambito della sua analisi sul fumus boni iuris e, in particolare, ai punti 61 e 64 della medesima ordinanza, che i motivi di annullamento dedotti dalla Repubblica federale di Germania dinanzi al Tribunale non erano «prima facie» irrilevanti. Parimenti, quanto alla condizione relativa all’urgenza per quanto riguarda l’antimonio, l’arsenico e il mercurio, il giudice del procedimento sommario ha considerato, ai punti 78 e 79 della medesima ordinanza, che il fatto che «nulla permette di escludere» la conclusione secondo la quale le disposizioni nazionali garantiscono un livello più elevato di protezione della salute è sufficiente per ottenere la concessione del provvedimento richiesto. Tale errata inversione dell’onere della prova emergerebbe chiaramente, in particolare, dal punto 76 della suddetta ordinanza, nel quale il presidente del Tribunale fa riferimento a una «rinazionalizzazione» della politica sanitaria in forza dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE. Tale errore di diritto si ripercuoterebbe sulla valutazione del fumus boni iuris, dell’urgenza nonché della ponderazione degli interessi e avrebbe anche indotto il giudice del procedimento sommario a non tener conto dei limiti del suo potere di controllo.
32
Per quanto riguarda il fumus boni iuris, la Commissione sostiene che, nell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale prescinde dal rapporto specifico esistente tra la regola e la deroga inerente alla procedura di cui all’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, applicando ad essa le stesse regole, relative all’onere della prova, applicabili in altri contesti, segnatamente in materia di concorrenza. La soluzione così accolta dal giudice del procedimento sommario obbligherebbe la Commissione ad adottare nuovi valori fondandosi consapevolmente su misure diverse dalle conoscenze scientifiche più recenti e arrecherebbe pregiudizio all’equilibrio istituzionale tra quest’ultimo e il legislatore dell’Unione.
33
Quanto all’urgenza, indipendentemente dalla questione se le disposizioni nazionali garantiscano un livello di protezione più elevato rispetto alle disposizioni della nuova direttiva giocattoli, fatto contestato dalla Commissione, la medesima fa valere che la questione consiste nello stabilire in quale misura queste ultime non solo prevedono un livello di protezione inferiore a quello garantito da siffatte disposizioni, ma mettono anche in pericolo la salute dei bambini in modo grave e irreparabile. Essa rileva che, secondo la giurisprudenza, spetta alla parte che richiede l’adozione di un provvedimento provvisorio dimostrare che essa non può attendere l’esito del procedimento di merito senza subire un danno grave e irreparabile. Peraltro, la Repubblica federale di Germania avrebbe espressamente riconosciuto, in una lettera inviata alla Commissione, del 2 marzo 2011, che esponeva i motivi della sua domanda di deroga presentata il 18 gennaio 2011 (in prosieguo: la «lettera del 2 marzo 2011»), che i valori fissati dalla nuova direttiva giocattoli per l’antimonio e il mercurio non superavano la quantità giornaliera di assorbimento totale tollerabile, circostanza che sarebbe del resto confermata dal parere del 12 gennaio 2011 dell’Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi.
34
Infine, la Commissione rileva che essa dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda le valutazioni scientifiche complesse e sostiene che il controllo giurisdizionale effettuato nella fattispecie va ben oltre tale ambito. A suo avviso, il presidente del Tribunale ha ecceduto i limiti dei suoi poteri, quale giudice del procedimento sommario, nel ritenere, in modo implicito, che la nuova direttiva giocattoli sia, in parte, illegittima.
35
Nell’ambito del quarto motivo della sua impugnazione, la Commissione contesta al giudice del procedimento sommario il fatto che l’ordinanza impugnata non operi alcuna distinzione tra i diversi materiali che compongono i giocattoli. Essa sostiene che, anche supponendo che gli argomenti del presidente del Tribunale siano corretti, la suddetta ordinanza avrebbe dovuto accogliere la domanda di mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali solo per il materiale rimovibile mediante raschiatura, poiché, come essa avrebbe dimostrato, la nuova direttiva giocattoli era molto più rigorosa per quanto attiene ai materiali liquidi e secchi.
36
Non tenendo affatto conto di tale dimostrazione, fondata sulle conoscenze scientifiche più recenti, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 114, paragrafo 3, TFUE, l’ordinanza impugnata obbligherebbe la Commissione ad autorizzare, per quanto riguarda l’antimonio, l’arsenico, il piombo e il mercurio, contenuti nei materiali liquidi e secchi che compongono i giocattoli, valori limite che proteggono la salute dei bambini in modo decisamente peggiore rispetto a quelli previsti dalla nuova direttiva giocattoli.
37
Quanto al materiale rimovibile mediante raschiatura, è vero che i valori limite di migrazione risultanti dai valori limite di tolleranza biologica fissati dalle disposizioni nazionali sarebbero inferiori a quelli della nuova direttiva giocattoli, ma, tenuto conto delle conoscenze scientifiche più recenti, il mantenimento in vigore di tali valori nazionali non sarebbe necessario, in quanto la salute dei bambini sarebbe tutelata altrettanto efficacemente dai nuovi valori, come avrebbe ammesso la stessa Repubblica federale di Germania, nella sua lettera del 2 marzo 2011, riguardo all’antimonio e al mercurio. In subordine, la Commissione invita la Corte, nel caso in cui tale argomento non sia accolto, ad annullare l’ordinanza impugnata unicamente per i materiali liquidi e secchi.
38
In risposta al primo motivo, la Repubblica federale di Germania fa valere, in via preliminare, che tale motivo è irricevibile in quanto la Commissione rimette in discussione, in realtà, valutazioni di fatto effettuate dal presidente del Tribunale. In ogni caso, quest’ultimo non avrebbe affatto invertito l’onere della prova, ma si sarebbe limitato a considerare che gli argomenti fatti valere da tale Stato membro a sostegno della sua domanda di provvedimenti provvisori erano plausibili e coerenti. Pertanto, l’ordinanza impugnata non pregiudicherebbe in alcun modo la decisione che dovrà essere pronunciata sul merito della causa. Dato che la Commissione rimette in discussione la competenza del giudice del procedimento sommario ad adottare un provvedimento provvisorio come quello ordinato al punto 1 del dispositivo della medesima ordinanza, il suddetto Stato membro fa valere che essa non fa che riproporre argomenti già dedotti in primo grado e che, anche per questa ragione, tale parte del suo argomento dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile.
39
Per quanto riguarda il quarto motivo dell’impugnazione, la Repubblica federale di Germania eccepisce nuovamente l’irricevibilità degli argomenti dedotti dalla Commissione a sostegno di tale motivo, in quanto quest’ultima rimetterebbe in discussione, in realtà, valutazioni di fatto effettuate dal presidente del Tribunale. Quanto al resto, essa afferma, in sostanza, che la Commissione è incorsa in errori nel metodo di calcolo impiegato, segnatamente in quanto ha utilizzato a tal fine i valori limite di migrazione fissati nella norma EN 71‑3. Tali errori l’avrebbero indotta ad effettuare un confronto inesatto tra il livello di protezione della salute garantito dalle disposizioni nazionali e quello garantito dalle disposizioni della nuova direttiva giocattoli.
Giudizio della Corte
40
L’articolo 104, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce che le domande di provvedimenti provvisori devono precisare «l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto». Pertanto, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni iuris) e se gli stessi sono urgenti, in quanto occorre, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del richiedente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione sul ricorso di merito. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte del 14 ottobre 1996, SCK e FNK/Commissione, C-268/96 P(R), Racc. pag. I-4971, punto 30]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte del 23 febbraio 2001, Austria/Consiglio, C-445/00 R, Racc. pag. I-1461, punto 73).
– Sul fumus boni iuris
41
Occorre ricordare, innanzi tutto, che il presupposto del fumus boni iuris è soddisfatto qualora sussista, nella fase del procedimento sommario, una controversia importante la cui soluzione non si impone immediatamente, cosicché, prima facie, il ricorso non è privo di serio fondamento (v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte del 13 giugno 1989, Publishers Association/Commissione, 56/89 R, Racc. pag. 1693, punto 31, e dell’8 maggio 2003, Commissione/Artegodan e a., C-39/03 P-R, Racc. pag. I-4485, punto 40). Infatti, poiché la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione nel merito, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte, il giudice del procedimento sommario deve limitarsi a valutare «prima facie» la fondatezza dei motivi dedotti nell’ambito della controversia sul merito al fine di stabilire se esista un probabilità di successo del ricorso sufficientemente elevata.
42
Dato che la Commissione sostiene, nella fattispecie, che il presidente del Tribunale ha violato la regola dell’onere della prova incombente allo Stato membro che chiede, sul fondamento dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, di poter mantenere in vigore una disposizione derogatoria di una direttiva di armonizzazione, in quanto quest’ultimo deve dimostrare, a suo avviso, che tale disposizione garantisce una migliore protezione della salute rispetto alle disposizioni della direttiva di armonizzazione in questione, è giocoforza constatare che essa interpreta in modo errato la natura della valutazione che deve essere effettuata dal giudice del procedimento sommario, indipendentemente dalla materia in questione nella causa di cui è investito il Tribunale.
43
È vero che il contesto specifico della procedura di cui all’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, e in particolare il fatto che spetta allo Stato membro provare che la deroga, da esso richiesta, alle disposizioni di una direttiva di armonizzazione è giustificata, nonché il potere discrezionale di cui dispone la Commissione al riguardo, sono rilevanti ai fini dell’esame del fumus boni iuris. Tuttavia, tale rilevanza significa unicamente che il giudice del procedimento sommario, nel verificare se lo Stato membro che chiede l’adozione di un provvedimento provvisorio abbia dedotto motivi idonei, prima facie, a dimostrare la sussistenza di un atto illegittimo posto in essere dalla Commissione e, quindi, l’esistenza del fumus boni iuris, deve tener conto del fatto che spetta allo Stato membro provare, nella fase del procedimento amministrativo, che sussistono i presupposti per la concessione della deroga richiesta. Tale rilevanza non significa, per contro, che lo Stato membro sarebbe tenuto a provare in modo definitivo, nella fase del procedimento sommario, la sussistenza dei medesimi presupposti. Infatti, se dovesse prendere posizione su quest’ultima questione, il giudice del procedimento sommario si pronuncerebbe necessariamente su un aspetto della fondatezza del ricorso di merito proposto dallo Stato membro interessato ed eccederebbe, così, i limiti delle proprie competenze.
44
Ne consegue che il presidente del Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto e, in particolare, non ha operato alcuna inversione dell’onere della prova dichiarando nell’ordinanza impugnata, segnatamente ai punti 61 e 65, che i motivi di annullamento dedotti dalla Repubblica federale di Germania dinanzi al Tribunale non erano irrilevanti «prima facie».
45
Quanto all’argomento della Commissione secondo il quale l’ordinanza impugnata la costringerebbe ad adottare nuove disposizioni fondandosi su informazioni diverse dalle conoscenze scientifiche più recenti e, in tal modo, a violare l’obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 114, paragrafo 3, TFUE, secondo il quale essa «si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici», occorre rilevare che il presidente del Tribunale ha considerato, ai punti da 41 a 52 dell’ordinanza impugnata, relativamente al piombo e al bario, e ai punti da 53 a 67, relativamente all’antimonio, all’arsenico e al mercurio, che la Repubblica federale di Germania aveva dedotto argomenti idonei a dimostrare che i suoi motivi di merito, volti a suffragare la tesi opposta a quella propugnata dalla Commissione, non erano infondati. Nel contesto della presente impugnazione, relativa a un procedimento sommario, si può contestare al giudice del medesimo procedimento di aver violato la suddetta disposizione solo se venisse dimostrato dalla parte che lo affermava che tale conclusione risultava manifestamente errata.
46
Occorre constatare, al riguardo, come esposto in dettaglio dalla Repubblica federale di Germania nella sua comparsa di risposta all’impugnazione, che i suoi argomenti di merito si fondano, in sostanza, sul livello di protezione asseritamente più elevato, per quanto riguarda la salute dei bambini, dei valori limite di tolleranza biologica fissati nelle sue disposizioni nazionali rispetto a quelli ottenuti dai valori limite di migrazione fissati dalla nuova direttiva giocattoli.
47
Il suddetto Stato membro sottolinea, in particolare, che, sebbene i valori limite di tolleranza biologica in microgrammi di sostanza nociva assorbita ogni giorno, ossia le dosi giornaliere di assorbimento tollerabili, fissati dalle disposizioni nazionali, siano identici a quelli fissati dalla precedente direttiva giocattoli, i valori limite di migrazione per i materiali che compongono i giocattoli, che la norma EN 71‑3 ha dedotto da quest’ultima, non sono stati trasposti in tali disposizioni. Così, secondo tale Stato membro, la Commissione ha travisato il contenuto delle disposizioni nazionali utilizzando valori limite di migrazione fissati dalla norma EN 71‑3 per calcolare valori limite di tolleranza biologica che essa avrebbe poi attribuito alle disposizioni nazionali al fine di confrontare questi ultimi con i valori limite di tolleranza biologica calcolati a partire dai valori limite di migrazione fissati dalla nuova direttiva giocattoli, per i tre tipi di materiali ivi definiti.
48
La Repubblica federale di Germania fa valere che i valori limite di tolleranza biologica così determinati, che la Commissione ha attribuito alle disposizioni nazionali ai fini del confronto, sono più elevati dei valori limite di tolleranza biologica realmente fissati dalle stesse disposizioni nazionali. In base al confronto effettuato da tale Stato membro tra, da un lato, i valori limite di tolleranza biologica fissati dalle disposizioni nazionali e, dall’altro, quelli ottenuti dai valori limite di migrazione fissati dalla nuova direttiva giocattoli, le disposizioni nazionali offrono un livello di protezione più elevato di quello garantito da tale direttiva, in quanto la medesima prevede una dose giornaliera di assorbimento tollerabile più elevata per tutte le sostanze utilizzate, e ciò per i tre materiali: rimovibili mediante raschiatura, secchi e liquidi.
49
Pertanto, secondo la Repubblica federale di Germania, il metodo adottato dalla Commissione ai fini dei suoi calcoli dei valori limite è errato, il che l’avrebbe indotta a effettuare un confronto non corretto tra il livello di protezione della salute assicurato dalle disposizioni nazionali e quello garantito dalle disposizioni della nuova direttiva giocattoli.
50
Senza che sia necessario pronunciarsi sulla fondatezza degli argomenti dedotti nel merito dalla Repubblica federale di Germania, né sugli argomenti di segno contrario della Commissione, compito che rientra unicamente nella competenza del giudice di merito, occorre rilevare che gli argomenti di tale Stato membro sono sufficientemente plausibili da permettere di concludere, nell’ambito della presente impugnazione, che il presidente del Tribunale non è incorso in alcuna violazione dell’articolo 114, paragrafo 3, TFUE giungendo alla conclusione, al punto 51 dell’ordinanza impugnata, per quanto riguarda il piombo e il bario, nonché al punto 65, per quanto attiene all’antimonio, all’arsenico e al mercurio, secondo la quale i motivi dedotti dal suddetto Stato membro dinanzi al Tribunale non erano irrilevanti «prima facie». Deriva altresì da quanto precede che la medesima ordinanza non è viziata da incoerenza, nel senso inteso dalla Commissione nel titolo del suo quarto motivo, per il fatto che il presidente del Tribunale è giunto a tali conclusioni nonostante gli argomenti di segno contrario fatti valere dalla Commissione. Fatta salva la fondatezza della sua valutazione circa l’urgenza e la ponderazione degli interessi, esso non ha neppure ecceduto i limiti delle sue competenze, in qualità di giudice del procedimento sommario, né violato le disposizioni dell’articolo 114 TFUE, traendo le conseguenze da siffatte conclusioni quanto al fumus boni iuris e ordinando così, solamente in via provvisoria, alla Commissione di autorizzare il mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali.
– Sull’urgenza e sulla ponderazione degli interessi
51
Dato che la Commissione contesta al presidente del Tribunale, per quanto riguarda l’antimonio, l’arsenico e il mercurio, di aver invertito l’onere della prova in quanto lo stesso ha considerato, ai punti 78 e 79 dell’ordinanza impugnata, che «nulla permette di escludere» la conclusione secondo la quale le disposizioni nazionali assicurano un livello più elevato di protezione della salute di quello garantito dalla nuova direttiva giocattoli, occorre ricordare anzitutto che il presidente del Tribunale doveva muovere logicamente dalla premessa, ai fini della valutazione dell’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, che i motivi di merito dedotti dalla Repubblica federale di Germania potevano essere accolti [v., per analogia, ordinanza del vicepresidente della Corte del 10 settembre 2013, Commissione/Pilkington Group, C‑278/13 P(R), punto 38].
52
Infatti, il danno grave e irreparabile di cui va dimostrato il probabile verificarsi è quello che risulterebbe, eventualmente, dal diniego di concedere un provvedimento provvisorio richiesto, nell’ipotesi in cui il ricorso di merito si concludesse, successivamente, con esito positivo e dev’essere quindi valutato partendo da tale premessa, senza che ciò implichi una qualsiasi presa di posizione da parte del giudice del procedimento sommario quanto ai motivi di merito. Pertanto, gli argomenti fatti valere dalla Commissione fondandosi sull’onere della prova che incombe, nella fase del procedimento amministrativo, allo Stato membro che richiede una deroga a una direttiva di armonizzazione ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE non possono rimettere in discussione la valutazione, effettuata dal giudice del procedimento sommario, della condizione relativa all’urgenza. Quanto all’argomento più specifico, relativo alla circostanza che il presidente del Tribunale ha fatto riferimento, al punto 76 dell’ordinanza impugnata, a una «rinazionalizzazione» della politica sanitaria il cui principio sarebbe riconosciuto all’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, è sufficiente constatare che, per le stesse ragioni summenzionate, tale censura non può incidere sulla suddetta valutazione, senza necessità di prendere posizione sulla pertinenza di tale qualificazione della procedura prevista dalla predetta disposizione.
53
Quanto all’argomento della Commissione secondo il quale, anche supponendo che le disposizioni nazionali garantiscano un livello di protezione più elevato rispetto a quelle della nuova direttiva giocattoli, sarebbe altresì necessario che queste ultime mettessero in pericolo la salute dei bambini in modo grave e irreparabile, occorre osservare che il presidente del Tribunale ha correttamente sottolineato, ai punti da 71 a 73 dell’ordinanza impugnata, la rilevanza del principio di precauzione nel presente contesto.
54
Conformemente al suddetto principio, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, le istituzioni dell’Unione, in applicazione di tale principio, possono adottare misure di tutela senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (sentenze del 5 maggio 1998, National Union Farmers’ e a., C-157/96, Racc. pag. I-2211, punto 63, e del 12 gennaio 2006, Agrarproduktion Staebelow, C-504/04, Racc. pag. I-679, punto 39). Ne consegue che il giudice del procedimento sommario non è incorso in alcun errore di diritto nella fattispecie considerando, ai fini della sua valutazione relativa al probabile verificarsi di un danno grave e irreparabile, e fatta salva la valutazione relativa alla ponderazione degli interessi, che l’applicazione, sia pure provvisoria, di valori che potrebbero non essere i più efficaci ai fini della protezione della salute umana e, più in particolare, di quella dei bambini, basta a dimostrare, con un grado di probabilità sufficiente, il verificarsi in futuro di un danno grave e irreparabile.
55
Quanto all’argomento della Commissione secondo il quale il governo tedesco avrebbe espressamente ammesso, nella sua lettera del 2 marzo 2011, che i valori fissati dalla nuova direttiva giocattoli per l’antimonio e il mercurio non superano la quantità giornaliera di assorbimento totale tollerabile, circostanza che sarebbe stata del resto confermata dal parere del 12 gennaio 2011 dell’Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi, occorre constatare che la Commissione solleva così una questione di valutazione dei fatti che il presidente del Tribunale non ha esplicitamente esaminato nell’ordinanza impugnata, senza tuttavia affermare uno snaturamento dei fatti al riguardo.
56
Pertanto, tale argomento dev’essere respinto in quanto irricevibile. Infatti, occorre ricordare che, in forza degli articoli 256 TFUE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che si applicano anche alle impugnazioni proposte conformemente all’articolo 57, secondo comma, del medesimo Statuto, l’impugnazione è limitata ai soli motivi di diritto, con esclusione della valutazione di fatti. Pertanto, il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti e, dall’altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento di questi elementi [v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 24 luglio 2003, Linea GIG/Commissione, C-233/03 P(R), Racc. pag. I-7911, punti da 34 a 36].
57
In ogni caso, occorre rilevare che la Repubblica federale di Germania ha esposto sia dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte, nell’ambito del presente procedimento sommario, le ragioni per cui essa ritiene che il probabile verificarsi di danno grave e irreparabile sia dimostrato nella fattispecie, relativamente alle cinque sostanze in questione. Essa ha fatto valere segnatamente che la salute umana, in particolare quella dei bambini, è di per sé un valore particolarmente importante. Infatti, indipendentemente dagli elementi e dagli argomenti che tale Stato membro ha fatto valere nella fase del procedimento amministrativo, è sufficiente rilevare che, conformemente a quanto è stato dichiarato al punto 54 della presente ordinanza, il presidente del Tribunale, fondandosi in particolare sul principio di precauzione, non è incorso in alcun errore di diritto al riguardo.
58
Infine, dato che la Commissione sostiene che l’errore di diritto da essa affermato riguardo all’onere della prova incide anche sulla valutazione della ponderazione degli interessi effettuata dal giudice del procedimento sommario, occorre rilevare che essa non deduce alcun argomento specifico al riguardo. La questione della ponderazione degli interessi sarà quindi esaminata nell’ambito del quinto motivo dell’impugnazione vertente su tale aspetto dell’ordinanza impugnata.
59
Risulta da quanto precede che il primo e il quarto motivo dedotti dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione devono essere respinti.
Sul secondo motivo, vertente sullo snaturamento dei fatti
Argomenti delle parti
60
Secondo la Commissione, il presidente del Tribunale ha snaturato i fatti, al punto 62 dell’ordinanza impugnata, partendo dalla premessa secondo la quale i valori limite inferiori stabiliti nelle disposizioni nazionali riguardavano i giocattoli «raschiati», nel senso di essere particolarmente usati, mentre, in realtà, si trattava di materiali che compongono i giocattoli che possono essere assorbiti dai bambini solo dopo essere stati raschiati da questi ultimi. La Commissione sostiene che, se non avesse snaturato i fatti, il presidente del Tribunale avrebbe potuto accogliere la domanda unicamente per i materiali rimovibili mediante raschiatura, e respingerla per i materiali liquidi o in polvere. A causa dello snaturamento dei fatti, quest’ultimo si sarebbe quindi privato di tale possibilità nella sua ordinanza.
61
La Repubblica federale di Germania considera che il presidente del Tribunale non ha snaturato i fatti e sostiene che, in ogni caso, il punto dell’ordinanza impugnata, censurato al riguardo dalla Commissione, non costituisce il sostegno necessario della conclusione cui è pervenuto il giudice del procedimento sommario riguardo al fumus boni iuris.
Giudizio della Corte
62
Occorre rilevare che lo snaturamento dei fatti asserito dalla Commissione riguardo al punto 62 dell’ordinanza impugnata non ha inciso in alcun modo sulla valutazione globale del fumus boni iuris effettuata dal presidente del Tribunale ai punti da 53 a 67 della medesima ordinanza per quanto riguarda l’antimonio, l’arsenico e il mercurio. Infatti, anche supponendo che quest’ultimo abbia erroneamente interpretato i riferimenti, contenuti nel fascicolo, alla nozione di disponibilità dei giocattoli raschiati, partendo dalla premessa secondo la quale questi ultimi dovevano essere particolarmente usati, esso ha anche rilevato, giustamente, al suddetto punto 62, che la stessa Commissione aveva ammesso che, anche secondo il proprio metodo di conversione, i valori limite contenuti nelle disposizioni nazionali, per il materiale rimovibile mediante raschiatura, proteggono maggiormente la salute dei bambini rispetto a quelli fissati dalla nuova direttiva giocattoli. Siffatta constatazione basta, a tal proposito, a fondare la conclusione cui è pervenuto il presidente del Tribunale al suddetto punto 67, secondo la quale la condizione relativa al fumus boni iuris è soddisfatta, per quanto riguarda il materiale rimovibile mediante raschiatura, relativamente alle tre sostanze in questione.
63
Pertanto, il secondo motivo dedotto dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione è inconferente e, in quanto tale, dev’essere disatteso.
Sul terzo motivo, vertente sull’insufficienza della motivazione
Argomenti delle parti
64
La Commissione contesta al presidente del Tribunale di non aver spiegato le ragioni per cui esso ha considerato irrilevante l’argomento di quest’ultima, secondo il quale la nuova direttiva giocattoli proteggerebbe meglio la salute dei bambini, mentre siffatta spiegazione sarebbe necessaria considerato il rapporto esistente tra la regola e la sua deroga nel contesto dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE. La Commissione individua una seconda insufficienza nella motivazione dell’ordinanza impugnata, rilevando che, nella decisione controversa, essa non ha verificato, per quanto riguarda l’antimonio, l’arsenico e il mercurio, se esistesse o meno una discriminazione arbitraria, una restrizione dissimulata al commercio o un ostacolo al funzionamento del mercato interno, mentre, nella suddetta ordinanza, il presidente del Tribunale ha effettuato esso stesso tale valutazione limitandosi a riprendere, al riguardo, l’argomento della Repubblica federale di Germania secondo la quale il ragionamento relativo a tali condizioni volte a garantire una concorrenza non falsata, adottato per il piombo, il bario, le nitrosammine e le sostanze nitrosabili, è agevolmente applicabile alle altre sostanze, in quanto, a suo avviso, le disposizioni nazionali sono identiche. Tale motivazione sarebbe insufficiente, poiché l’elemento determinante è non già l’identità delle suddette disposizioni, bensì proprio la situazione del mercato. Ancora una volta, il giudice del procedimento sommario avrebbe sostituito la propria valutazione a quella degli organi competenti.
65
La Repubblica federale di Germania considera che nessuno degli argomenti dedotti dalla Commissione al riguardo dimostra un’insufficiente motivazione che possa viziare di irregolarità l’ordinanza impugnata.
Giudizio della Corte
66
Da un giurisprudenza costante emerge che le sentenze del Tribunale devono essere sufficientemente motivate affinché la Corte sia posta in condizione di esercitare il suo controllo giurisdizionale (v. in tal senso, segnatamente, sentenze del 14 maggio 1998, Consiglio/de Nil e Impens, C-259/96 P, Racc. pag. I-2915, punto 32; del 16 marzo 2000, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione, C-395/96 P e C-396/96 P, Racc. pag. I-1365, punto 106, nonché del 18 ottobre 2012, Neuman e a./José Manuel Baena Grupo, C‑101/11 P e C‑102/11 P, punto 80). Al riguardo, è sufficiente che il ragionamento sia chiaro e comprensibile e che sia inoltre idoneo a motivare la conclusione che lo stesso mira a suffragare (sentenza del 4 ottobre 2007, Naipes Heraclio Fournier/UAMI, C‑311/05 P, punto 53).
67
Per quanto attiene alla censura della Commissione secondo la quale il presidente del Tribunale non avrebbe sufficientemente motivato il rigetto dell’argomento con il quale quest’ultima sosteneva che la nuova direttiva giocattoli proteggeva meglio la salute dei bambini rispetto alle disposizioni nazionali, occorre rilevare che quest’ultimo, il cui esame nel merito doveva riguardare esclusivamente l’esistenza del fumus boni iuris, ha esposto sufficientemente, ai punti da 40 a 67 dell’ordinanza impugnata, le ragioni per cui riteneva, nonostante tale argomento, che la condizione relativa al fumus boni iuris fosse soddisfatta. Quanto alla presunta rilevanza, al riguardo, del rapporto esistente tra le regola e la sua deroga nel contesto dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, è sufficiente rinviare ai punti da 42 a 44 della presente ordinanza, da cui emerge che il presidente del Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto per quanto riguarda l’onere della prova che incombeva alla Repubblica federale di Germania nell’ambito del procedimento sommario.
68
Quanto all’affermazione secondo la quale il presidente del Tribunale non avrebbe sufficientemente motivato, al punto 66 dell’ordinanza impugnata, il suo ragionamento riguardo all’esistenza o meno di una discriminazione arbitraria, di una restrizione dissimulata al commercio o di un ostacolo al funzionamento del mercato interno, relativamente all’antimonio, all’arsenico e al mercurio, in quanto si sarebbe limitato a riprodurre l’argomento della Repubblica federale di Germania secondo la quale il ragionamento relativo a tali condizioni volte a garantire una concorrenza non falsata, adottato per il piombo, il bario, le nitrosammine e le sostanze nitrosabili, è agevolmente applicabile in via analogica alle altre sostanze, dato che le disposizioni nazionali sono identiche, occorre sottolineare che il presidente del Tribunale, in quanto giudice del procedimento sommario, doveva valutare unicamente l’esistenza del fumus boni iuris rispetto alla mancanza delle suddette condizioni, e non già l’esistenza definitiva delle stesse in quanto tali. Peraltro, il fatto, per il giudice del procedimento sommario, di utilizzare nel suo ragionamento, su un punto particolare di fatto o di diritto, gli argomenti dell’una o dell’altra parte non può costituire di per sé un difetto di motivazione.
69
Nel contesto della domanda di provvedimenti provvisori di cui era investito, il presidente del Tribunale ha quindi adottato una motivazione adeguata che consente alla Corte di comprendere le ragioni che lo hanno indotto a concludere per l’esistenza del fumus boni iuris riguardo all’assenza di una discriminazione arbitraria, di una restrizione dissimulata al commercio e di un ostacolo al funzionamento del mercato interno, relativamente all’antimonio, all’arsenico e al mercurio, dal momento che, a suo avviso, il ragionamento della Commissione relativo a tali condizioni volte a garantire una concorrenza non falsata per il piombo, il bario, le nitrosammine e le sostanze nitrosabili, era applicabile alle altre tre sostanze summenzionate, dato che le disposizioni nazionali sono identiche, al riguardo, per tutte queste sostanze.
70
Ne consegue che il terzo motivo dedotto dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione dev’essere respinto.
Sul quinto motivo, vertente su errori nella ponderazione degli interessi
Argomenti delle parti
71
La Commissione fa valere che, nell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale si è limitato ad attenersi all’argomento della Repubblica federale di Germania, secondo il quale l’interesse di tale istituzione sarebbe stato limitato al funzionamento del mercato interno. La Commissione confuta questa tesi e sottolinea che l’interesse da essa propugnato nella fattispecie consiste nel rispetto della volontà del legislatore dell’Unione, come viene espressa nella nuova direttiva giocattoli. Nella prassi tale interesse mirerebbe anzitutto a proteggere la salute dei bambini e non solo il mercato interno. Al fine di garantire detta protezione della salute in modo ottimale, tale direttiva si fonda, come rilevato dalla Commissione nell’ambito del suo primo e quarto motivo e conformemente a quanto prescritto dell’articolo 114, paragrafo 3, TFUE, sulle conoscenze scientifiche più recenti. L’ordinanza impugnata non terrebbe alcun conto di tale interesse nell’effettuare la ponderazione degli interessi.
72
La Repubblica federale di Germania sostiene che la nuova direttiva giocattoli, in quanto misura di armonizzazione adottata sul fondamento dell’articolo 114, paragrafo 1, TFUE e volta a garantire la realizzazione del mercato interno per quanto riguarda la sicurezza dei giocattoli, non può avere come principale obiettivo la protezione della salute dei bambini, contrariamente a quanto afferma la Commissione. Pertanto, dato che il presidente del Tribunale non è incorso in alcun errore al riguardo, il quinto motivo non può essere accolto.
Giudizio della Corte
73
Occorre osservare che, nell’ambito del procedimento sommario, avviato dinanzi al presidente del Tribunale dalla Repubblica federale di Germania, la Commissione mirava ad ottenere il rigetto della domanda di provvedimenti provvisori onde rendere possibile l’applicazione in tutta l’Unione, sin dal 21 luglio 2013, dei valori limite di migrazione fissati nella nuova direttiva giocattoli, dato che essa aveva respinto la domanda di deroga presentata da tale Stato membro ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE.
74
Orbene, è pacifico tra le parti che la nuova direttiva giocattoli è una misura di armonizzazione ai sensi del suddetto articolo 114, paragrafo 4, TFUE. Del resto, essa è stata adottata in base all’articolo 95 CE, disposizione ripresa all’articolo 114, paragrafo 1, TFUE. Tale disposizione stabilisce le regole applicabili per conseguire gli obiettivi enunciati all’articolo 26 TFUE, ossia, in sostanza, quelli che consentono la realizzazione del mercato interno. Pertanto, tenuto conto del fondamento giuridico utilizzato per la sua adozione, la nuova direttiva giocattoli ha necessariamente come principale obiettivo l’armonizzazione delle norme nazionali nel settore da essa disciplinato, ossia quello della sicurezza dei giocattoli, ed è quindi questo l’obiettivo sotteso all’interesse della Commissione a ottenere che tale direttiva sia applicata immediatamente.
75
Infatti, occorre ricordare che l’articolo 168, paragrafo 5, TFUE esclude qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri dirette a proteggere e a migliorare la salute umana. È vero che, come è già stato dichiarato dalla Corte, misure di armonizzazione adottate sul fondamento di altre disposizioni di diritto primario possono avere un’incidenza sulla protezione della salute umana. Il paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo prevede del resto che sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed iniziative dell’Unione e l’articolo 114, paragrafo 3, TFUE stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio cercano di conseguire tale obiettivo, nell’esercizio delle loro competenze relative alla realizzazione del mercato interno (v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 2000, Germania/Parlamento e Consiglio, C-376/98, Racc. pag. I-8419, punti 77 e 78, nonché del 12 dicembre 2006, Germania/Parlamento e Consiglio, C-380/03, Racc. pag. I-11573, punti da 93 a 95). Tuttavia, non può farsi ricorso ad altre disposizioni del diritto primario come fondamento giuridico al fine di aggirare l’espressa esclusione di qualsiasi armonizzazione, volta a proteggere e a migliorare la salute umana, sancita all’articolo 168, paragrafo 5, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2000, Germania/Parlamento e Consiglio, cit., punto 79).
76
Deriva così dalla giurisprudenza della Corte che, ai fini di un procedimento sommario come quello che forma oggetto della presente impugnazione, è l’obiettivo di armonizzazione delle legislazioni nazionali nel settore della sicurezza dei giocattoli e non già l’obiettivo di protezione della salute dei bambini in quanto tale a dover essere effettivamente considerato come sotteso all’interesse difeso dalla Commissione nell’ambito di tale procedimento.
77
Risulta da quanto precede che il presidente del Tribunale, dopo aver proceduto, ai punti 82 e 83 dell’ordinanza impugnata, alla ponderazione degli interessi attraverso un confronto tra l’interesse della Repubblica federale di Germania al mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali ai fini della protezione della salute dei bambini e l’interesse della Commissione al rigetto della domanda di provvedimenti provvisori, affinché le disposizioni armonizzate, adottate dal legislatore dell’Unione nella nuova direttiva giocattoli, potessero essere applicate, a decorrere dal 21 luglio 2013, in tutto il mercato interno, compresa la Germania, ha correttamente concluso, sempre al punto 83, che l’interesse della Commissione doveva cedere il passo dinanzi all’interesse di tale Stato membro a ottenere siffatto mantenimento in vigore.
78
Di conseguenza, il quinto motivo dedotto dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione dev’essere respinto.
Sulle osservazioni della Commissione relative alle recenti iniziative intraprese riguardo al bario e al piombo
79
Dato che la Commissione ha informato la Corte, al termine dell’atto introduttivo della sua impugnazione, del fatto che, con il regolamento (UE) n. 681/2013 della Commissione, del 17 luglio 2013, che modifica l’allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE (GU L 195, pag. 16), essa ha ridotto i valori limite di migrazione fissati per il bario, è sufficiente constatare che, poiché la Repubblica federale di Germania ha comunicato alla Corte che, a suo avviso, tale provvedimento non aveva sufficiente rilevanza, il medesimo non incideva sul contesto della presente controversia. A maggior ragione, il fatto che sia prevista un’eventuale riduzione dei valori relativi al piombo non può avere effetti sul presente procedimento.
80
Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione può essere accolto, l’impugnazione dev’essere respinta in toto.
Sulle spese
81
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione a norma dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica federale di Germania ha chiesto la condanna della Commissione, che è risultata soccombente, quest’ultima dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Commissione europea è condannata alle spese.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
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