ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
12 febbraio 2015 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura – Questioni pregiudiziali identiche – Articoli 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale – Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze – Nuova procedura di gara – Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato – Restrizione – Motivi imperativi di interesse generale – Proporzionalità»
Nella causa C‑651/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con decisione del 5 novembre 2013, pervenuta in cancelleria il 9 dicembre 2013, nel procedimento
Lb Group Ltd
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS),
Galassia Game Srl,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da A. Ó Caoimh, presidente di sezione, C. Toader (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,
avvocato generale: N. Wahl
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché dei principi di parità di trattamento e di effettività.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Lb Group Ltd al Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) e alla Galassia Game Srl, in merito all’indizione di una nuova procedura di gara per l’affidamento di concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
3 Il procedimento principale s’inscrive in un contesto di diritto e di fatto essenzialmente analogo a quello della causa che ha dato luogo alla sentenza Stanley International Betting e Stanleybet Malta (C‑463/13, EU:C:2015:25).
4 La Lb Group Ltd è una società registrata a Malta dal 2011 che opera in Italia mediante operatori denominati «Centri di trasmissione di dati», allo stesso modo della Stanley International Betting Ltd e della Stanleybet Malta Ltd nella causa decisa dalla sentenza Stanley International Betting e Stanleybet Malta (EU:C:2015:25). Proprio come le predette società in quest’ultima causa, la Lb Group Ltd chiede l’annullamento della nuova gara per il rilascio di concessioni di gioco d’azzardo in Italia, deducendone il carattere discriminatorio e contrastante con la sentenza Costa e Cifone (C‑72/10 e C‑77/10, EU:C:2012:80), e sollecita l’organizzazione di una nuova gara.
5 Il Consiglio di Stato, avendo riscontrato che il contesto di diritto e di fatto del procedimento principale era analogo a quello della causa conclusasi con la sentenza Stanley International Betting e Stanleybet Malta (EU:C:2015:25), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, identiche a quelle sollevate nella causa suddetta:
«1) Se gli articoli 49 [TFUE] e segg. e 56 [TFUE] e segg. (…) ed i principi affermati dalla Corte (...) nella sentenza [Costa e Cifone (EU:C:2012:80)] vadano interpretati nel senso che essi ostano a che vengano poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove la detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare.
2) Se gli articoli 49 [TFUE] e segg. e 56 [TFUE] e segg. (…) ed i principi affermati dalla Corte (...) nella medesima sentenza (...) vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l’esigenza di riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione causale adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata dei rapporti concessori in passato attribuiti».
Sulle questioni pregiudiziali
6 Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quest’ultima, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
7 Ciò si verifica nella presente causa, in quanto, nella sua sentenza Stanley International Betting e Stanleybet Malta (EU:C:2015:25), la Corte ha già avuto modo di esaminare questioni identiche a quelle sollevate nella presente causa e, di conseguenza, la risposta fornita dalla Corte in detta sentenza è pienamente trasponibile alle questioni sollevate dal giudice del rinvio nel procedimento principale.
8 Pertanto, alle questioni poste occorre rispondere che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.
Sulle spese
9 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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