Causa F-23/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 1o agosto 2016 — Mario Animali e a./Commissione europea (Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto — Trasferimento verso il regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione acquisiti a titolo di altri regimi — Decisione di riconoscimento di un abbuono di annualità che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII allo Statuto — Articolo 81 del regolamento di procedura — Ricorso manifestamente infondato)
C3642016IT4410120160801IT0055441441
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 1o agosto 2016 — Mario Animali e a./Commissione europea
(Causa F-23/13) ( 1 )
«(Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto — Trasferimento verso il regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione acquisiti a titolo di altri regimi — Decisione di riconoscimento di un abbuono di annualità che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII allo Statuto — Articolo 81 del regolamento di procedura — Ricorso manifestamente infondato)»2016/C 364/55Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Mario Animali e a. (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente, D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati, successivamente, D. de Abreu Caldas e J.-N. Louis, avvocati, ed infine J.-N. Louis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, C. Ehrbar e M. G. Gattinara, agenti, successivamente, J. Currall e G. Gattinara, agenti, ed infine G. Gattinara, in qualità di agente)
Oggetto
La domanda volta all’annullamento della decisione che comunica il calcolo definitivo del numero di annualità da prendere in considerazione nell’ambito del trasferimento dei diritti a pensione dei ricorrenti nel sistema pensionistico dell’Unione, conformemente alle nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato.
2)
Ciascuna parte sopporta le proprie spese.
( 1 ) GU C 156 dell’1.06.2013, pag. 55.
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