Causa F-39/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 1o agosto 2016 — Sajewicz- Świackiewcz/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto — Trasferimento verso il regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione acquisiti a titolo di altri regimi — Decisione recante il riconoscimento dell’abbuono di annualità che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto — Articolo 81 del regolamento di procedura — Ricorso manifestamente infondato)
C3642016IT4510120160801IT0056451451
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 1o agosto 2016 — Sajewicz- Świackiewcz/Commissione
(Causa F-39/13) ( 1 )
«(Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto — Trasferimento verso il regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione acquisiti a titolo di altri regimi — Decisione recante il riconoscimento dell’abbuono di annualità che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto — Articolo 81 del regolamento di procedura — Ricorso manifestamente infondato)»2016/C 364/56Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Jolanta Sajewicz- Świackiewcz (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente, D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e S. Orlandi, avvocati, successivamente, D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis e S. Orlandi, avvocati, poi, J.-N. Louis e S. Orlandi, avvocati, ed infine J.-N. Louis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, C. Ehrbar e M. G. Gattinara, agenti, successivamente, J. Currall e G. Gattinara, agenti, poi, G. Gattinara, agente, ed infine G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)
Oggetto
La domanda di annullamento della decisione con cui è stabilito l’abbuono dei diritti a pensione maturati prima di entrare in servizio presso la Commissione in applicazione delle nuove DGE nonché della decisione di rigetto del reclamo
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato.
2)
Ciascuna parte sopporta le proprie spese.
( 1 ) GU C 207 del 20.07.2013, pag. 60.
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