Causa F-74/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 2 agosto 2016 — Mommer/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, relativo al trasferimento dei diritti a pensione — Trasferimento verso il regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione acquisiti a titolo di altri regimi — Decisione di riconoscimento di un abbuono di annualità che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII allo Statuto — Articolo 81 del regolamento di procedura — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)
C3642016IT4520120160802IT0057452462
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 2 agosto 2016 — Mommer/Commissione
(Causa F-74/13) ( 1 )
«(Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, relativo al trasferimento dei diritti a pensione — Trasferimento verso il regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione acquisiti a titolo di altri regimi — Decisione di riconoscimento di un abbuono di annualità che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII allo Statuto — Articolo 81 del regolamento di procedura — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)»2016/C 364/57Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Anne Mommer (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente, S. Orlandi, J.-N. Louis e D. de Abreu Caldas, avvocati, successivamente, S. Orlandi, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, C. Ehrbar e G. Gattinara, agenti, successivamente, J. Currall e Gattinara, agenti, ed infine G. Gattinara, agente)
Oggetto
La domanda di annullamento della decisione relativa al trasferimento dei diritti a pensione della ricorrente nel regime pensionistico dell’Unione che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII allo Statuto dei funzionari
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.
2)
Ciascuna parte sopporta le proprie spese.
( 1 ) GU C 274 del 21.09.2013, pag. 33.
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