Causa F-102/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 2 agosto 2016 — Urena de Poznanski/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto — Trasferimento verso il regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione acquisiti a titolo di altri regimi — Decisione di riconoscimento di un abbuono di annualità che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII allo Statuto — Articolo 81 del regolamento di procedura — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)
C3642016IT4710120160802IT0059471471
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 2 agosto 2016 — Urena de Poznanski/Commissione
(Causa F-102/13) ( 1 )
«(Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto — Trasferimento verso il regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione acquisiti a titolo di altri regimi — Decisione di riconoscimento di un abbuono di annualità che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII allo Statuto — Articolo 81 del regolamento di procedura — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)»2016/C 364/59Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Soldimar Urena de Poznanski (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, C. Ehrbar e G. Gattinara, agenti, successivamente, J. Currall e G. Gattinara, agenti, ed infine G. Gattinara, agente)
Oggetto
La domanda di annullamento della decisione di svolgere il calcolo dell’abbuono dei diritti a pensione acquisiti anteriormente all'entrata in servizio sulla base delle nuove DGE, relativa al trasferimento dei diritti pensionistici della ricorrente nel regime pensionistico dell'Unione, che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII allo Statuto dei funzionari.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.
2)
Ciascuna parte sopporta le proprie spese.
( 1 ) GU C 24 del 25.01.2014, pag. 40.
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