1.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 31/22
Ricorso proposto il 29 novembre 2013 — ZZ/Agenzia europea dell'ambiente (AEA)
(Causa F-115/13)
2014/C 31/40
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: A. Bertolini, avvocato)
Convenuta: Agenzia europea dell'ambiente (AEA)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente e, di conseguenza, reintegrare la ricorrente nel posto che occupava o in un posto diverso, oppure, qualora ciò non avvenisse, condannare la convenuta a risarcire la ricorrente per il danno materiale subìto e, in ogni caso, per il danno morale subìto.
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione dell’Agenzia europea dell’ambiente del 29 maggio 2013, recante rigetto del reclamo presentato dalla ricorrente il 1o maggio 2013;
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di conseguenza:
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reintegrare la ricorrente nel posto che occupava o in un posto adeguato alle sue competenze all’interno dell’AEA mediante la proroga del suo contratto, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;
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in subordine, e qualora la succitata domanda di reintegrazione non dovesse essere accolta, condannare la convenuta a risarcire la ricorrente per il danno materiale subito, provvisoriamente calcolato ex aequo et bono in misura pari alla differenza tra la retribuzione da essa percepita in qualità di agente temporaneo dell’AEA per un periodo di tempo almeno equivalente a quello del suo contratto iniziale (tre anni);
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in ogni caso, condannare la convenuta a pagare una somma provvisoria ex aequo et bono pari a EUR 5 000 a titolo di risarcimento del danno immateriale, oltre agli interessi di mora al tasso legale dalla data della sentenza;
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condannare la convenuta alle spese.
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