15.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 198/32
Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2015 — Bank of Industry and Mine/Consiglio
(Causa T-10/13) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di prevenire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Ricevibilità - Eccezione di illegittimità - Errore di diritto - Proporzionalità - Diritto di proprietà - Competenza del Consiglio - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Riesame delle misure restrittive adottate - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Errore di valutazione»))
(2015/C 198/42)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bank of Industry and Mine (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti E. Glaser e S. Perrotet)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e M. Bishop, agenti)
Oggetto
Da un lato, una domanda di annullamento parziale dell’articolo 1, numero 8, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58) e, dall’altro lato, una domanda di annullamento della decisione 2012/635, del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16), e della decisione comunicata con la lettera del Consiglio del 14 marzo 2014, nella parte in cui riguardano l’iscrizione del nome della ricorrente nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Bank of Industry anf Mine è condannata alle spese.
(1) GU C 79 del 16/3/2013.
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