14.4.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 112/31
Sentenza del Tribunale del 6 marzo 2014 — Anapurna/UAMI — Annapurna (ANNAPURNA)
(Causa T-71/13) (1)
([«Marchio comunitario - Procedura di decadenza - Marchio comunitario denominativo ANNAPURNA - Domanda di annullamento proposta dall’interveniente - Articolo 134, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di procedura del Tribunale - Uso effettivo del marchio - Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Forma dell’utilizzo del marchio - Prova dell’uso per i prodotti registrati»])
2014/C 112/40
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Anapurna GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: P. Ehrlinger e T. Hagen, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Annapurna SpA (Prato, Italia) (rappresentanti: S. Verea, K. Muraro e M. Balestriero, avvocati)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 3 dicembre 2012 (procedimento R 2409/2011-5), relativa a una procedura di decadenza tra la Anapurna GmbH e la Annapurna SpA.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La domanda di annullamento della Annapurna SpA è respinta.
3)
La Anapurna GmbH è condannata alle spese, ad eccezione di quelle della Annapurna.
4)
La Annapurna sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 101 del 6.4.2013.
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