23.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 65/31
Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2015 — Trentea/FRA
(Causa T-107/13 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Assunzione - Decisione di rigetto della candidatura e di nomina di un altro candidato - Motivo sollevato per la prima volta in udienza - Snaturamento degli elementi di prova - Obbligo di motivazione - Contestazione della condanna alle spese»))
(2015/C 065/42)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Cornelia Trentea (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)
Altra parte nel procedimento: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) (rappresentanti: M. Kjærum, agente, assistito dall’avv. B. Wägenbaur)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’11 dicembre 2012, Trentea/FRA (F-112/10, Racc. FP, EU:F:2012:179).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La sig.ra Cornelia Trentea sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) nell’ambito del procedimento di primo grado.
(1) GU C 129 del 4.5.2013.
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