12.1.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 7/32
Sentenza del Tribunale del 19 novembre 2014 — Evonik Oil Additives/UAMI — BRB International (VISCOTECH)
(Causa T-138/13) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo VISCOTECH - Marchi nazionali e internazionali denominativi anteriori VISCOPLEX - Prova dell’estensione territoriale e della validità di un marchio internazionale anteriore - Regola 19, paragrafo 2, e regola 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2015/C 007/35)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Evonik Oil Additives GmbH (Darmstadt, Germania) (rappresentante: J. Albrecht, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: BRB International BV (Ittervoort, Paesi Bassi) (rappresentante: A. Bekema, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 19 dicembre 2012 (procedimento R 907/2012-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Evonik Oil Additives GmbH e la BRB International BV.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Evonik Oil Additives GmbH è condannata alle spese.
(1) GU C 141 del 18.5.2013.
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