8.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 287/18
Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2016 — Portugal Telecom/Commissione
(Causa T-208/13) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercati portoghese e spagnolo delle telecomunicazioni - Clausola di non concorrenza nel mercato iberico inserita nel contratto per l’acquisizione da parte della Telefónica della quota detenuta dalla Portugal Telecom nell’operatore brasiliano di telefonia mobile Vivo - Salvaguardia legale “nei limiti consentiti dalla legge” - Obbligo di motivazione - Infrazione per oggetto - Restrizione accessoria - Concorrenza potenziale - Infrazione per effetti - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Domanda di audizione di testimoni»))
(2016/C 287/21)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Portugal Telecom SGPS, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: N. Mimoso Ruiz e R. Bordalo Junqueiro, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Giolito, C. Urraca Caviedes e T. Christoforou, successivamente C. Giolito, C. Urraca Caviedes e P. Costa de Oliveira, agenti, assistiti da M. Marques Mendes, avvocato)
Oggetto
In via principale, domanda di annullamento della decisione C (2013) 306 final della Commissione, del 23 gennaio 2013, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (caso COMP/39.839 — Telefónica/Portugal Telecom), e, in subordine, domanda di riduzione dell’ammenda.
Dispositivo
1)
L’articolo 2 della decisione C (2013) 306 final della Commissione, del 23 gennaio 2013, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (caso COMP/39.839 — Telefónica/Portugal Telecom), è annullata nella parte in cui fissa l’importo dell’ammenda inflitta alla Portugal Telecom SGPS, SA a EUR 12 290 000, nei limiti in cui tale importo è stato fissato sulla base del valore delle vendite adottato dalla Commissione europea.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Portugal Telecom SGPS sopporterà tre quarti delle proprie spese nonché un quarto di quelle sostenute dalla Commissione. La Commissione sopporterà tre quarti delle proprie spese e un quarto di quelle sostenute dalla Portugal Telecom SGPS.
(1) GU C 164 dell’8.6.2013.
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