8.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 287/19
Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2016 — Telefónica/Commissione
(Causa T-216/13) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercati portoghese e spagnolo delle telecomunicazioni - Clausola di non concorrenza nel mercato iberico inserita nel contratto per l’acquisizione da parte della Telefónica della quota detenuta dalla Portugal Telecom nell’operatore brasiliano di telefonia mobile Vivo - Salvaguardia legale “nei limiti consentiti dalla legge” - Infrazione per oggetto - Restrizione accessoria - Autonomia del comportamento della ricorrente - Concorrenza potenziale - Infrazione per effetti - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Domanda di audizione di testimoni»))
(2016/C 287/22)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Telefónica, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez e E. Peinado Iríbar, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito e C. Urraca Caviedes, agenti)
Oggetto
In via principale, domanda di annullamento della decisione C (2013) 306 final della Commissione, del 23 gennaio 2013, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (caso COMP/39.839 — Telefónica/Portugal Telecom), e, in subordine, domanda di riduzione dell’ammenda.
Dispositivo
1)
L’articolo 2 della decisione C (2013) 306 final della Commissione, del 23 gennaio 2013, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (caso COMP/39.839 — Telefónica/Portugal Telecom), è annullata nella parte in cui fissa l’importo dell’ammenda inflitta alla Telefónica, SA a EUR 66 894 000, nei limiti in cui tale importo è stato fissato sulla base del valore delle vendite adottato dalla Commissione europea.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Telefónica sopporterà tre quarti delle proprie spese nonché un quarto di quelle sostenute dalla Commissione. La Commissione sopporterà tre quarti delle proprie spese e un quarto di quelle sostenute dalla Telefónica.
(1) GU C 156 del 1.6.2013.
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