8.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 48/44
Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Grecia/Commissione
(Causa T-241/13) (1)
([«FEAOG - Sezione “Garanzia” - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Carni bovine - Carni ovine e caprine - Tabacco - Articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 - Articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 - Articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004»])
(2016/C 048/49)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias, S. Papaïoannou e A. Vasilopoulou, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Marcoulli e D. Triantafyllou, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2013/123/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), [Sezione «Garanzia»], del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 67, pag. 20), in quanto esclude talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica
Dispositivo
1)
La decisione di esecuzione 2013/123/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di talune spese effettuate dagli Stati membri in base al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata in quanto esclude talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica, nel settore del tabacco, a titolo dell’anno di domanda 2006.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Commissione europea e la Repubblica ellenica sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 207 del 20.7.2013.
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