20.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 236/33
Sentenza del Tribunale del 4 giugno 2015 — Stayer Ibérica/UAMI — Korporaciya «Masternet» (STAYER)
(Causa T-254/13) (1)
((«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo STAYER - Marchio internazionale denominativo anteriore STAYER - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009»))
(2015/C 236/44)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Stayer Ibérica, SA (Pinto, Spagna) (rappresentante: S. Rizzo, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: ZAO Korporaciya «Masternet» (Mosca, Russia) (rappresentante: N. Bürglen, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 4 marzo 2013 (procedimento R 2196/2011-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la ZAO Korporaciya «Masternet» e la Stayer Ibérica, SA.
Dispositivo
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 marzo 2013 (procedimento R 2196/2011-2) è annullata nei limiti in cui essa ha dichiarato la nullità del marchio comunitario figurativo STAYER per «componenti di macchine per il taglio e la pulizia di diamanti; punte e mole a disco per le seguenti industrie; marmo, granito, pietra, argilla, lastre, piastrelle e mattoni e, in termini generali, strumenti per il taglio in quanto parti dell’equipaggiamento compreso nella classe 7» rientranti nella classe 7, nonché per gli «oggetti abrasivi tascabili (mole e mole semplici)», rientranti nella classe 8.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
L’UAMI, la Stayer Ibérica, SA e la ZAO Korporaciya «Masternet» sopporteranno ciascuno le proprie spese.
(1) GU C 207 del 20.7.2013.
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