11.1.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 7/18
Sentenza del Tribunale del 12 novembre 2015 — Italia/Commissione
(Causa T-255/13) (1)
((«FEAOG - Sezione “Garanzia” - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Rettifiche finanziarie forfettarie - Pagamenti diretti - Condizionalità - Aiuti alla trasformazione degli agrumi - Criteri per il riconoscimento di un organismo pagatore»))
(2016/C 007/25)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da B. Tidore e M. Salvatorelli, avvocati dello Stato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e P. Rossi, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2013/123/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), [sezione «Garanzia»,] del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 67, pag. 20), nella parte in cui contiene rettifiche finanziarie forfettarie concernenti alcune spese effettuate dalla Repubblica italiana.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica italiana è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
(1) GU C 178 del 22.6.2013.
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