24.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 421/37
Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2014 — Skysoft Computersysteme/UAMI — British Sky Broadcasting Group e Sky IP International (SKYSOFT)
(Causa T-262/13) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo SKYSOFT - Marchio comunitario denominativo anteriore SKY - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
2014/C 421/50
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Skysoft Computersysteme GmbH (Kleinmachnow, Germania) (rappresentanti: P. Ehrlinger e T. Hagen, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock e N. Bambara, agenti)
Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Regno Unito); e Sky IP International Ltd (Isleworth) (rappresentanti: J. Barry, S. Wright, solicitors, e P. Roberts, barrister)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 20 marzo 2013 (procedimento R 2503/2011-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la British Sky Broadcasting Group plc e la Sky IP International Ltd, da un lato, e la Skysoft Computersysteme GmbH, dall’altro.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Skysoft Computersysteme GmbH è condannata alle spese.
(1) GU C 207 del 20.7.2013.
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