25.7.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 270/38
Sentenza del Tribunale del 9 giugno 2016 — Growth Energy et Renewable Fuels Association/Consiglio
(Causa T-276/13) (1)
((«Dumping - Importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti - Dazio antidumping definitivo - Ricorso per annullamento - Associazione - Insussistenza di un’incidenza diretta dei membri - Irricevibilità - Dazio antidumping a livello nazionale - Trattamento individuale - Campionatura - Diritti della difesa - Non discriminazione - Dovere di diligenza»))
(2016/C 270/41)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Growth Energy (Washington, DC, Stati Uniti), e Renewable Fuels Association (Washington, DC, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente P. Vander Schueren, successivamente P. Vander Schueren e M. Peristeraki, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, agente, assistito da B. Byrne, solicitor e da G. Berrisch, avvocato, successivamente da R. Bierwagen e C. Hipp, avvocati)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. França e T. Maxian Rusche, agenti); e ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol (rappresentanti: O. Prost e A. Massot, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America (GU L 49, pag. 10) nella parte in cui incide sulle ricorrenti e sui loro membri.
Dispositivo
1)
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America, è annullato nella parte in cui incide sulla Patriot Renewable Fuels LLC, sulla Plymouth Energy Company LLC, sulla POET LLC e sulla Platinum Ethanol LLC.
2)
Il ricorso è respinto per la restante parte.
3)
La Growth Energy e la Renewable Fuels Association, il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione europea e la ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol sopportano le proprie spese.
(1) GU C 226 del 3.8.2013.
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