25.7.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 270/38
Sentenza del Tribunale del 9 giugno 2016 — Marquis Energy/Consiglio
(Causa T-277/13) (1)
((«Dumping - Importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti - Dazio antidumping definitivo - Ricorso per annullamento - Incidenza diretta - Ricevibilità - Dazio antidumping a livello nazionale - Trattamento individuale - Campionatura»))
(2016/C 270/42)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Marquis Energy LLC (Hennepin, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente P. Vander Schueren, successivamente P. Vander Schueren e M. Peristeraki, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, agente, assistito da B. Byrne, solicitor e da G. Berrisch, avvocato, successivamente da R. Bierwagen e C. Hipp, avvocati)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. França e T. Maxian Rusche, agenti); e ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol (rappresentanti: O. Prost e A. Massot, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America (GU L 49, pag. 10) nella parte in cui incide sulla ricorrente.
Dispositivo
1)
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America, è annullato nella parte in cui incide sulla Marquis Energy LLC.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea sostiene le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Marquis Energy.
3)
La Commissione europea e la ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol sopportano le proprie spese.
(1) GU C 226 del 3.8.2013.
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