19.10.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 346/22
Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Grecia/Commissione
(Causa T-346/13) (1)
((«FEAOG - Sezione “Garanzia” - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Misure di sostegno allo sviluppo rurale - Agroambiente - Adeguatezza dei controlli - Rettifiche finanziarie forfettarie»))
(2015/C 346/25)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: inizialmente da I. K. Chalkias, X. Basakou e A.-E. Vasilopoulou, poi da A.-E. Vasilopoulou, G. Kenellopoulos e O. Tsirkinidou, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A Marcoulli e D. Triantafyllou, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di esecuzione della Commissione 2013/214/UE, del 2 maggio 2013, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 123, pag. 11).
Dispositivo
1)
La decisione di esecuzione della Commissione 2013/214/UE, del 2 maggio 2013, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata, nella parte in cui essa impone alla Repubblica ellenica una rettifica forfettaria del 2 % per quanto riguarda le sottomisure agroambientali «Agricoltura biologica» e «Allevamento del bestiame biologico».
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Repubblica ellenica e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.
(1) GU C 245 del 24.8.2013.
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