2.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 73/25
Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2015 — easyJet Airline/Commissione
(Causa T-355/13) (1)
((«Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Mercato dei servizi aeroportuali - Decisione recante rigetto di una denuncia - Articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 - Trattazione del caso da parte di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro - Rigetto della denuncia per motivi di priorità - Decisione dell’autorità garante della concorrenza che trae le conclusioni, nel diritto della concorrenza, da un’indagine condotta alla luce di una normativa nazionale applicabile al settore interessato - Obbligo di motivazione»))
(2015/C 073/32)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: easyJet Airline Co. Ltd (Luton, Regno Unito) (rappresentanti: M. Werner e R. Marian, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan e F. Ronkes Agerbeek, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Luchthaven Schiphol NV (Schiphol, Paesi Bassi) (rappresentanti: J. de Pree, G. Hakopian e S. Molin, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2013) 2727 final della Commissione, del 3 maggio 2013, recante rigetto della denuncia presentata dalla ricorrente contro la Luchthaven Schiphol, per un asserito comportamento anticoncorrenziale sul mercato dei servizi aeroportuali (Caso COMP/39.869 — easyjet/Schiphol).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La easyJet Airline Co. Ltd è condannata alle spese.
(1) GU C 260 del 7.9.2013.
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