23.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 389/33
Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2015 — Mocek e Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/UAMI — Lacoste (KAJMAN)
(Causa T-364/13) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo KAJMAN - Marchio comunitario figurativo anteriore che rappresenta un coccodrillo - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Domande di annullamento e di riforma presentate dall’interveniente - Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991»])
(2015/C 389/34)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Eugenia Mocek e Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna (Chojnice, Polonia) (rappresentanti: K. Grala e B. Szczepaniak, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente P. Geroulakos, poi D. Gája, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Lacoste SA (Parigi, Francia) (rappresentante: P. Gaultier, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 10 maggio 2013 (procedimento R 2466/2010-4), relativa al procedimento di opposizione tra Lacoste SA, da un lato, e Eugenia Mocek et Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna, dall’altro lato.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Le domande di annullamento e di riforma depositate dalla Lacoste SA sono respinte.
3)
La Eugenia Mocek e Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna sopporterà tutte le spese relative al ricorso nonché le proprie spese relative alle domande di annullamento e riforma della Lacoste SA.
4)
La Lacoste SA sopporterà le proprie spese relative alle proprie domande di annullamento e riforma.
(1) GU C 260 del 7.9.2013.
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