22.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 305/25
Sentenza del Tribunale 30 giugno 2016 — Jinan Meide Casting/Consiglio
(Causa T-424/13) (1)
([«Dumping - Importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Cina - Dazio antidumping definitivo - Trattamento riservato dei calcoli del valore normale - Informazione fornita in tempo utile - Termine per l’adozione di una decisione relativa allo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato - Diritti della difesa - Parità di trattamento - Principio di irretroattività - Articolo 2, paragrafi da 7 a 11, articolo 3, paragrafi da 1 a 3, articolo 6, paragrafo 7, articolo 19, paragrafi 1 e 5, e articolo 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009»])
(2016/C 305/33)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Jinan Meide Casting Co. Ltd (Jinan, Cina) (rappresentanti: R. Antonini e E. Monard, avocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert e B. Driessen, agenti, assistiti da S. Gubel, avvocato e B. O'Connor, solicitor)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e M. França, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia (GU L 129, pag. 1), nella parte in cui si applica alla ricorrente.
Dispositivo
1)
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia, è annullato nella parte in cui si applica alla Jinan Meide Casting Co. Ltd.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Jinan Meide Casting Co.
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 325 del 9.11.2013.
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