17.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 383/12
Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2016 — Merck/Commissione
(Causa T-470/13) (1)
((«Concorrenza - Mercato dei medicinali antidepressivi contenenti il principio attivo farmaceutico citalopram - Nozione di restrizione della concorrenza per oggetto - Concorrenza potenziale - Medicinali generici - Barriere all’ingresso sul mercato derivanti dall’esistenza di brevetti - Accordi stipulati tra il titolare di brevetti e un’impresa di medicinali generici - Errore di diritto - Errore di valutazione - Imputabilità delle infrazioni - Responsabilità della società controllante per le infrazioni alle regole della concorrenza commesse dalle proprie controllate - Certezza del diritto - Termine ragionevole - Ammende»))
(2016/C 383/16)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Merck KGaA (Darmstadt, Germania) (rappresentanti: inizialmente B. Bär-Bouyssière, K. Lillerud, L. Voldstad, B. Marschall, P. Sabbadini, R. De Travieso, M. Holzhäuser e S. O, avvocati, M. Marelus, solicitor, nonché R. Kreisberger e L. Osepciu, barristers, successivamente B. Bär-Bouyssière, L. Voldstad, M. Holzhäuser, A. Cooke, M. Gampp, avvocati, M. Marelus, R. Kreisberger e L. Osepciu)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Bourke, F. Castilla Contreras e T. Vecchi, successivamente F. Castilla Contreras, T. Vecchi, B. Mongin e C. Vollrath, agenti, assistiti da S. Kingston, barrister)
Interveniente a sostegno della convenuta: Generics (UK) Ltd (Potters Bar, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente G. Drauz, M. Rosenthal e B. Record, avvocati, successivamente G. Drauz e M. Rosenthal)
Oggetto
La domanda di annullamento della decisione C(2013) 3803 final della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39226 — Lundbeck), e la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente da tale decisione.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Merck KGaA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
(1) GU C 325 del 9.11.2013.
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