29.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 213/33
Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2015 — Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commissione
(Causa T-623/13) (1)
([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti riguardanti due procedimenti nazionali in materia di concorrenza - Documenti trasmessi alla Commissione da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza nell’ambito della cooperazione prevista dalle disposizioni del diritto dell’Unione - Diniego d’accesso - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo - Mancanza di un obbligo per l’istituzione interessata di effettuare un esame concreto e specifico del contenuto dei documenti oggetto della domanda di accesso quando l’indagine in questione è definitivamente conclusa - Mancanza di necessità di una misura di organizzazione del procedimento che richieda la produzione dei documenti controversi - Omessa presa in considerazione della situazione specifica del richiedente»])
(2015/C 213/55)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Unión de Almacenistas de Hierros de España (Madrid, Spagna) (rappresentanti: A. Creus Carreras e A. Valiente Martin, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, K. Petersen e A. Lippstreu, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 18 settembre 2013 con la quale è negato alla ricorrente l’accesso a determinati documenti relativi alla corrispondenza intercorsa tra la Commissione e la Comisión Nacional de la Competencia (CNC, autorità nazionale spagnola garante della concorrenza), riguardo a due procedimenti nazionali avviati da quest’ultima.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Unión de Almacenistas de Hierros de España sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 24 del 25.1.2014.
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