20.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 222/12
Sentenza del Tribunale del 10 maggio 2016 – Mikhalchanka/Consiglio
(Causa T-693/13) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco delle persone interessate - Giornalista - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione»))
(2016/C 222/13)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Aliaksei Mikhalchanka (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: M. Michalauskas, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e F. Naert, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 288, pag. 69), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 288, pag. 1).
Dispositivo
1)
La domanda di non luogo presentata dal Consiglio dell’Unione europea è respinta.
2)
Sono annullati, nelle parti in cui riguardano il sig. Aliaksei Mikhalchanka:
—
la decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia;
—
il regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.
3)
Il Consiglio sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Mikhalchanka.
(1) GU C 93 del 29.3.2014.
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