16.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 14/30
Sentenza del Tribunale del 23 novembre 2016 — Ipatau/Consiglio
(Cause riunite T-694/13 e T-2/15) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco delle persone interessate - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione - Proporzionalità»))
(2017/C 014/35)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Vadzim Ipatau (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: M. Michalauskas, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Naert e B. Driessen, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2013, L 288, pag. 69), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2013, L 288, pag. 1), della decisione 2014/750/PESC del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che modifica la decisione 2012/642/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2014, L 311, pag. 39), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1159/2014 del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2014, L 311, pag. 2), nelle parti in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1)
I ricorsi sono respinti.
2)
Il sig. Vadzim Ipatau è condannato alle spese.
(1) GU C 93 del 29.03.2014.
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