31.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 402/27
Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2016 — ENAC/INEA
(Causa T-695/13) (1)
((«Contributo finanziario - Progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia - Realizzazione di uno studio per lo sviluppo intermodale dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio - Determinazione dell’importo finale del contributo finanziario - Costi non finanziabili - Errore di diritto - Obbligo di motivazione»))
(2016/C 402/29)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) (Roma, Italia) (rappresentanti: G. Palmieri e P. Garofoli, avvocati dello Stato)
Convenuta: Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (rappresentanti: I. Ramallo, D. Silhol e Z. Szilvássy, agenti, assistiti da M. Merola, C. Santacroce e L. Armati, avvocati)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (Grassobbio, Italia) (rappresentante: M. Muscardini, G. Greco e G. Carullo, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle lettere del 18 marzo e del 23 ottobre 2013 dell’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA), divenuta INEA, relative a taluni costi sostenuti in occasione della realizzazione di uno studio di fattibilità concernente l’intermodalità dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Italia) a seguito del contributo finanziario concesso al ricorrente dalla Commissione europea.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è condannato alle spese.
(1) GU C 52 del 22.2.2014.
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