23.3.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 86/20
Ricorso proposto il 23 gennaio 2013 — Elan/Commissione
(Causa T-27/13)
2013/C 86/34
Lingua processuale: lo sloveno
Parti
Ricorrente: Elan, proizvodnja športnih izdelkov, d.o.o. (Begunje na Gorenjskem, Slovenia) (rappresentante: P. Pensa, odvetnik)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare gli articoli da 2 a 5 della decisione della Commissione, del 19 settembre 2012, su misure a favore dell’impresa Elan d.o.o., SA.26379 (C 13/2010);
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce nella motivazione quattro motivi a sostegno del ricorso.
1)
Primo motivo del ricorso: violazione dell’obbligo di motivazione (articolo 296, secondo comma, TFUE) e violazione delle forme sostanziali per carenza di motivazione (articolo 263, secondo comma, TFUE)
La Commissione ha motivato in maniera carente la ragione per cui imputa allo Stato il conferimento di capitali da parte delle società Zavarovalnica Triglav e Triglav Naložbe. Oltre a ciò non ha motivato perché non ha accettato le cessioni nell’ambito della divisione marittima della società Elan come appropriate misure di compensazione.
2)
Secondo motivo del ricorso: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE a causa di un errore manifesto nella valutazione dei fatti riguardo all’esistenza di risorse statali e per avere ascritto allo Stato il modo di procedere delle società Zavarovalnica Triglav, Triglav Naložb e KAD-PPS
In primo luogo, la Commissione ha commesso un errore manifesto nel valutare il contesto fattuale riguardo alla vigilanza ed all’influenza dello Stato sul Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) [Istituto per l’assicurazione pensionistica e l’invalidità] e quindi sulle società Zavarovalnica Triglav e Triglav Naložbe. In secondo luogo, la Commissione non ha menzionato alcuno degli indizi, necessari conformemente alla giurisprudenza nella causa Stardust Marine, affinché sia possibile ascrivere allo Stato il modo di procedere delle società KAD-PPS, Zavarovalnica Triglav e Triglav Naložbe, ignorando del tutto che le società private Zavarovalnica Triglav e Triglav Naložbe hanno esercitato un controllo negativo sulla società Elan.
3)
Terzo motivo del ricorso: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE riguardo alla conformità del modo di procedere delle società al principio dell’investitore privato in un’economia di mercato a causa di una valutazione manifestamente erronea dei fatti riguardo al processo decisionale dei soci prima della ricapitalizzazione ed all’attuazione della misura n. 2 (ricapitalizzazione della società Elan nell’estate 2008)
La Commissione ha accertato in maniera manifestamente erronea sei decisive circostanze di fatto sul cui fondamento ha concluso che la misura n. 2 non fosse conforme al principio dell’investitore privato in un’economia di mercato:
—
in primo luogo, la Commissione si è limitata, in maniera fuorviante, a tener conto della peggior stima del valore della proprietà del capitale della società Elan benché nella valutazione rapida del valore fossero riportate quattro stime;
—
in secondo luogo, in maniera arbitraria e senza perizia di esperti, essa ha respinto come superata e irrilevante la stima del valore condotta dalla società Audit-IN,,nonché conferito una priorità ingiustificata alla valutazione rapida del valore;
—
in terzo luogo, la Commissione ha constatato erroneamente che alla ricapitalizzazione non ha partecipato alcun investitore privato, benché la quota del capitale privato sia stata almeno del 35,05 %;
—
in quarto luogo, la Commissione ha constatato erroneamente che la stessa società Elan ha formulato il piano pluriennale 2008-2012 ed il piano di risanamento, giacché ha del tutto trascurato il fatto che la base per l’elaborazione del piano di risanamento della società Elan era la strategia di riconversione, che un consulente esterno ha messo a punto per la società;
—
in quinto luogo, è errata anche la constatazione che non sia stato raggiunto l’accordo con le banche sulla riprogrammazione dei prestiti in essere prima della ricapitalizzazione, in quanto la Commissione ha manifestamente ignorato del tutto le prove documentali in cui le banche hanno certificato alla società Elan che avrebbero riprogrammato i suoi prestiti, qualora i soci avessero ricapitalizzato la società Elan;
—
in sesto luogo, è falsa l’affermazione della Commissione secondo la quale la ricapitalizzazione della società Elan del 2007 non ha portato frutti e che quindi i soci privati non hanno più investito nella società Elan.
4)
Quarto motivo del ricorso: valutazione manifestamente erronea dei fatti riguardo alle misure di compensazione ex punti 38-40 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al risanamento ed alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà e violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE
La Commissione ha constatato in maniera manifestamente erronea che la società Elan non ha attuato appropriate misure di compensazione e di conseguenza ha applicato in maniera errata l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE in combinato disposto con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al risanamento ed alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà:
—
in primo luogo, la Commissione ha ignorato il fatto che nella strategia di riconversione si menziona espressamente che in caso di estrema emergenza si metterà in liquidazione la società di distribuzione negli Stati Uniti d’America;
—
in secondo luogo, la Commissione ha erroneamente menzionato che si è pervenuti ad interrompere la collaborazione nell’impresa comune di distribuzione su iniziativa dell’impresa Dal Bello;
—
in terzo luogo la Commissione non ha considerato, ingiustificatamente, l’effetto delle misure di compensazione relative al commercio al dettaglio di sci sul commercio «principale» della società Elan, e quindi sulla produzione di sci.
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