6.4.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 101/20
Ricorso proposto il 24 gennaio 2013 — Pedro Group/UAMI — Cortefiel (PEDRO)
(Causa T-38/13)
2013/C 101/44
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Pedro Group Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentante: B. Brandreth, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cortefiel, SA (Madrid, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare parzialmente la decisione R 0271/2011-4 della quarta commissione di ricorso, del 26 novembre 2012: annullare la parte della decisione relativa al parziale annullamento della decisione della divisione di opposizione del 17 dicembre 2010 e al rigetto della domanda di marchio comunitario della ricorrente per taluni prodotti della classe 25;
—
condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio nominativo «PEDRO» per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35 — Marchio comunitario n. 7 541 857
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio comunitario figurativo in bianco e nero «Pedro del Hierro» n. 1 252 899 per prodotti e servizi delle classi 3, 9, 14, 18, 25, 35, e 42 e marchio internazionale n. 864 740 asseritamente valido in Bulgaria, Spagna e Romania per il marchio figurativo in bianco e nero «Pedro del Hierro» per prodotti e servizi delle classi 3, 14, 25 and 35.
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto totale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata nella parte in cui ha respinto l’opposizione per prodotti della classe 25, rigetto della domanda per tali prodotti e rigetto del ricorso per la parte restante
Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), 15 e 42, paragrafo 2 del regolamento del Consiglio n. 207/2009
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