23.3.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 86/28
Ricorso proposto il 7 febbraio 2013 — Al-Tabbaa/Consiglio
(Causa T-74/13)
2013/C 86/47
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mazen Al-Tabbaa (Beirut, Libano) (rappresentanti: M. Lester, barrister e G. Martin, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782/PESC (GU L 330, pag. 21), nella parte in cui riguarda il ricorrente;
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1117/2012 del Consiglio, del 29 novembre 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 330, pag. 9), nella parte in cui riguarda il ricorrente; e
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1)
Primo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha commesso un errore manifesto di fatto e di valutazione nel decidere di applicare tali misure restrittive al ricorrente e nel considerare che i criteri per la sua iscrizione fossero soddisfatti.
2)
Secondo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha omesso di fornire al ricorrente una motivazione sufficiente o adeguata per la sua iscrizione tra i destinatari delle misure controverse.
3)
Terzo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato i fondamentali diritti della difesa del ricorrente ed il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
4)
Quarto motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato, senza giustificazione né proporzione, i diritti fondamentali del ricorrente, in particolare il suo diritto di proprietà, d’iniziativa economica, alla tutela della sua reputazione e della sua vita privata e familiare.
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