6.4.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 101/26
Ricorso proposto dell'8 febbraio 2013 — Boehringer Ingelheim Pharma/UAMI — Nepentes (Momarid)
(Causa T-75/13)
2013/C 101/55
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Boehringer Ingelheim Pharma (Ingelheim, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard e D. Slopek)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nepentes S.A. (Varsavia, Polonia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 28 novembre 2012, procedimento R 2292/2011-4, nella parte in cui ha autorizzato la registrazione del marchio MOMARID in relazione a preparati sanitari per uso medico; sostanze dietetiche adattate all’uso medico; preparati, sostanze e prodotti farmaceutici e medici per la protezione, il mantenimento, il trattamento o l’idratazione della pelle, del corpo, del viso, della bocca, delle labbra, degli occhi, dei capelli, delle mani e delle unghie; preparati e sostanze farmaceutici e medici per la cura e l’aspetto della pelle, del corpo, del viso, della bocca, delle labbra, degli occhi, dei capelli, delle mani e delle unghie; prodotti e preparati farmaceutici e medici per il dimagrimento; prodotti, preparati e sostanze dermatologici; preparati dermatologici per la prevenzione ed il trattamento dei disturbi della pelle; prodotti dermatologici (medicinali); preparati farmaceutici per il trattamento di disturbi dermatologici; preparati farmaceutici per il trattamento locale dei disturbi dermatologici; prodotti medicinali dermatologici; preparati farmaceutici veterinari ad uso dermatologico; prodotti medicinali veterinari per il trattamento dei disturbi ormonali; ormoni per uso medico; preparati ormonali per uso veterinario; ormoni; prodotti steroidei, preparati ormonali per uso veterinario; ormoni; prodotti steroidei, preparati ormonali per uso farmaceutico e medico; prodotti d’igiene; prodotti chimici per uso farmaceutico (in prosieguo: i «prodotti controversi»);
—
condannare il convenuto alle spese del procedimento o — nel caso in cui la controinteressata dinanzi all’UAMI intervenga a sostegno del convenuto — ordinare che esse siano sopportate in solido dal convenuto e dall’interveniente.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Momarid», per prodotti e servizi della classe 5 — Domanda di marchio comunitario n. 9 164 328
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio comunitario n. 2 396 448«LONARID», per prodotti della classe 5
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in combinato disposto con la regola 50, paragrafo 2, lettera h), del regolamento n. 2868/95 del Consiglio e con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.
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