13.4.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 108/32
Ricorso proposto il 14 febbraio 2013 — Samsung SDI e a./Commissione
(Causa T-84/13)
2013/C 108/81
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Samsung SDI Co. Ltd (Gyeonggi-do, Repubblica di Corea), Samsung SDI Germany GmbH (Berlino, Germania), Samsung SDI (Malaysia) Bhd (Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia) (rappresentanti: G. Berrisch e L. -A. Grelier, avvocati, D. Hull, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare gli articoli 1, paragrafo 2, e 2, paragrafo 2, della decisione C(2012) 8839 def. della Commissione, del 5 dicembre 2012, caso COMP/39.437 — tubi per schermi di televisore e di computer (decisione impugnata) nella parte in cui riguarda le ricorrenti;
—
in subordine: annullare parzialmente l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione nella parte in cui concerne le date di inizio e di cessazione della partecipazione delle ricorrenti alla violazione relativa a tubi catodici usati per i televisori («CPT»), e ridurre l’ammenda inflitta alle ricorrenti dall’articolo 2, paragrafo 2, della decisione impugnata;
—
condannare la convenuta alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono, per quanto riguarda la violazione CPT, tre motivi. Riguardo alla violazione relativa a tubi catodici usati per gli schermi di computer («CDT»), le ricorrenti deducono tre motivi.
Per quanto riguarda la violazione CPT, le ricorrenti deducono i seguenti motivi:
1)
Primo motivo, vertente sull’errata applicazione dell’articolo 101 TFUE da parte della Commissione nel dichiarare che sussisteva una violazione unica e continuata comprendente tutti i tipi di CPT nel corso dell’intera durata della violazione e di tutti le pratiche che hanno avuto luogo in Asia.
2)
Secondo motivo, in subordine, vertente sull’errata determinazione da parte della Commissione delle date di inizio e di cessazione della partecipazione delle ricorrenti alla violazione CPT, che ha portato all’estensione della durata complessiva del cartello di almeno sedici mesi.
3)
Terzo motivo, in subordine, vertente sul fatto che la decisione della Commissione di non concedere alle ricorrenti la massima riduzione dell’ammenda pari al 50 % si è basata su fatti errati e su errori manifesti.
Per quanto riguarda la violazione CDT, le ricorrenti deducono i seguenti motivi:
1)
Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dei suoi Orientamenti per il calcolo delle ammende (1), avendo incluso le vendite di CDT consegnati alla Samsung Electronics in Europa nel valore delle vendite considerate per calcolare l’ammenda, nonostante il fatto che la concorrenza per tali vendite avesse avuto luogo interamente in Corea.
2)
Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dei suoi Orientamenti per il calcolo delle ammende, avendo preso in considerazione il fatturato medio anno sull’intero periodo della violazione per calcolare l’ammenda, con ciò discostandosi dalla regola di far riferimento all’ultimo completo esercizio della violazione.
3)
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione di non concedere alle ricorrenti la massima riduzione dell’ammenda pari al 50 % è fondata su fatti errati e su errori manifesti.
(1) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006 C 210, pag. 2).
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