25.5.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 147/21
Ricorso proposto l’8 marzo 2013 — Eltek/UAMI — Eltec Elektronik (ELTEK)
(Causa T-139/13)
2013/C 147/38
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Eltek SpA (Casale Monferrato, Italia) (rappresentanti: G. Floridia e R. Floridia, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Eltec Elektronik AG (Magonza, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della commissione di ricorso del 7 gennaio 2013 (come rettificata mediante corrigendum del 22 gennaio 2013), comunicata e ricevuta il 10 gennaio 2013, nel procedimento R 511/2012-1, riguardante il procedimento di opposizione n. B 992 851 e la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 4 368 064, in quanto sono pienamente soddisfatte tutte le condizioni per la valida registrazione di ciascun prodotto;
—
condannare l’UAMI alle spese afferenti al procedimento dinanzi al Tribunale e condannare l’opponente alle spese relative al procedimento dinanzi alla divisione d’opposizione e alla commissione di ricorso.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ELTEK», per prodotti della classe 9 — domanda di marchio comunitario n. 4 368 064
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio tedesco e la registrazione internazionale «ELTEC», che designa il Benelux, la Spagna, la Francia, l’Italia, l’Austria e il Portogallo, per prodotti e servizi delle classi 9, 37, 38, 41 e 42
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto della domanda di marchio comunitario in relazione a taluni prodotti della classe 9
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.
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