4.5.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 129/28
Ricorso proposto il 15 marzo 2013 — Sea Handling/Commission
(Causa T-152/13)
2013/C 129/53
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Sea Handling SpA (Somma Lombardo, Italia) (rappresentanti: B. Nascimbene, F. Rossi dal Pozzo, M. Merla e L. Cappelletti, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Annullare la decisione impugnata, con cui la Commissione ha dichiarato le misure adottate da SEA, sotto forma di aumenti di capitale, in favore di SEA Handling, aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune e ne ha ordinato il recupero;
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In subordine, annullare l’articolo 3 della decisione impugnata, con cui la Commissione ha ordinato il recupero dei presunti aiuti di Stato;
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Condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio.
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata nella presente causa è la stessa che nella causa T-125/13, Repubblica Italiana/Commissione.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1)
Primo motivo, vertente sulla violazione di talune violazioni di ordine procedurale.
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Si fa valere a questo riguardo la violazione del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1) e dei diritti procedimentali di SEA Handling, nonché difetto di istruttoria con riferimento all’ambito del periodo investigato, in ragione dell’assenza d’indagine e di valutazione preliminare con riferimento al periodo 2006-2010.
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Si fa anche valere la violazione dei principi di certezza del diritto e di buona amministrazione in relazione alla durata del procedimento ed in particolare della durata eccessivamente ingiustificata dell’indagine preliminare.
2)
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, primo paragrafo, TFUE, sotto il prisma dell’implicazione di risorse pubbliche.
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Si fanno valere su di questo punto un difetto di motivazione e carenza di istruttoria relativamente all’assenza di un onere per le finanze dello Stato; nonché la mancata dimostrazione della disponibilità delle risorse da parte dello Stato.
3)
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, primo paragrafo, TFUE, sotto il prisma dell’imputabilità.
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Secondo la ricorrente, la decisione impugnata non è basata su un esame individuale delle singole decisioni di aumento del capitale e la Commissione non ha spiegato le ragioni per cui vi sarebbe stato un disegno unitario di sostegno statale in favore di SEA Handling durante il periodo 2002-2010.
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Si aggiunge a questo riguardo che gli indizi invocati dalla Commissione sono inidonei a dimostrare l’imputabilità delle misure allo Stato e la Commissione ha omesso di considerare gli elementi addotti dalle parti per dimostrare l’assenza d’imputabilità delle misure allo Stato.
4)
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, primo paragrafo, TFUE, sotto il prisma della dottrina dell’investitore privato.
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Per la ricorrente, la Commissione non ha provato che in concreto un investitore privato comparabile a SEA non avrebbe optato per la ricapitalizzazione della propria controllata e si è limitata a contestare genericamente la correttezza dei parametri utilizzati da SEA ai fini della propria scelta imprenditoriale.
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Ci sarebbero anche da costatare la mancanza di contestualizzazione delle misure all’interno del Gruppo SEA e l’errata valutazione dei fatti con riferimento al confronto tra SEA Handling e gli altri operatori di mercato, nonché l’errata applicazione del principio dell’investitore privato per assenza di analisi delle singole operazioni di aumento di capitale.
5)
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 107, terzo paragrafo, TFUE.
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La ricorrente osserva su di questo punto un errore di diritto con riferimento all’ambito di applicazione degli Orientamenti per il settore aeroportuale, in quanto questi non erano applicabili al caso di specie.
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Ci sarebbe anche da osservare un manifesto errore di valutazione e difetto di motivazione nell’applicazione degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, nella misura in cu la Commissione avrebbe travisato il significato del requisito del ripristino della redditività della società nel lungo termine, avrebbe erroneamente rigettato le misure compensative offerte da SEA nell’ambito della ristrutturazione della propria controllata e non avrebbe tenuto in debita considerazione il fatto che i contestati aumenti di capitale sono sempre stati effettuati nei limiti dello stretto necessario per la ristrutturazione della società.
6)
Sesto motivo, vertente sull’illegittimità dell’ordine di ricupero.
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La ricorrente sostiene l’illegittimità dell’ordine di ricupero per violazione del principio della tutela del legittimo affidamento e dell’obbligo di motivazione.
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