22.6.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 178/11
Ricorso proposto il 18 marzo 2013 — TestBioTech e altri/Commissione
(Causa T-177/13)
2013/C 178/20
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: TestBioTech eV (Monaco, Germania), European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV (Braunschweig, Germania); e Sambucus eV (Vahlde, Germania) (rappresentanti: K. Smith, QC, J. Stevenson, Barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
dichiarare ammissibile il ricorso;
—
annullare la decisione della Commissione dell’8 gennaio 2013 recante rigetto delle domande di riesame interno presentate dalle ricorrenti e aventi ad oggetto la decisione 2012/347/EU della Commissione, del 28 giugno 2012, che autorizza la Monsanto Europe SA all’immissione in commercio della sua soia geneticamente modificata «MON 87701 × MON 89788» a norma del regolamento n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;
—
condannare la Commissione alle spese;
—
ordinare qualunque altra misura che il Tribunale possa ritenere appropriata.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1)
Primo motivo, vertente sul fatto che la valutazione dell’AESA secondo la quale la soia è «sostanzialmente equivalente» ai suoi adeguati elementi di paragone è illegittima, è fondata su una valutazione scientifica che non è stata condotta conformemente agli orientamenti ad essa applicabili e/o è basata su un manifesto errore di valutazione.
2)
Secondo motivo, vertente sul fatto che, poiché l’AESA non ha adeguatamente considerato, o non ha considerato affatto, i potenziali effetti sinergici e combinatori tra la soia ed altri fattori, e/o richiesto che fosse condotta un’adeguata valutazione della tossicità, essa ha violato i propri orientamenti, obblighi giuridici e/o è incorsa in un manifesto errore di valutazione.
3)
Terzo motivo, vertente sul fatto che, poiché l’AESA non ha richiesto che fosse condotta un’adeguata valutazione immunologica, essa ha violato i propri orientamenti, obblighi giuridici e/o è incorsa in un manifesto errore di valutazione.
4)
Quarto motivo, vertente sul fatto che la determinazione dell’AESA secondo la quale non è necessaria alcuna sorveglianza post-autorizzazione del consumo di soia costituisce un errore manifesto e/o è inficiata dai vizi sollevati nei primi tre motivi.
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