1.6.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 156/54
Ricorso proposto il 9 aprile 2013 — Telefónica/Commissione
(Causa T-216/13)
2013/C 156/100
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Telefónica, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez e E. Peinado Iríbar)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare gli articoli 1 e 2 della decisione della Commissione del 23 gennaio 2013, nella parte riguardante la ricorrente o, in subordine,
—
dichiarare la nullità parziale dell’articolo 2 della decisione impugnata e ridurre l’importo della sanzione irrogata, e
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa di cui alla causa T–208/13, Portugal Telecom/Commissione.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi in via principale.
1)
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 101 TFUE
—
La ricorrente afferma al riguardo che nella decisione impugnata è stata applicata in modo errato la giurisprudenza relativa alle restrizioni per oggetto e sono stati violati i principi relativi alla presunzione di innocenza, all’onere della prova e di in dubio pro reo, riguardo al contenuto della nona clausola dell’accordo di acquisto. Essa sostiene, in particolare, in ordine a tale punto, che detta clausola era connessa all’operazione e non può essere intesa né applicata a prescindere da quest’ultima e da un difficile processo di negoziazione, caratterizzato dalla permanente interferenza del governo portoghese.
2)
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 101 TFUE
—
Al riguardo la ricorrente eccepisce un errore manifesto di valutazione dei fatti e una violazione del principio di valutazione congiunta della prova, in considerazione del contesto in cui tale clausola è stata concordata, del comportamento delle parti coinvolte e della finalità della stessa.
3)
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi in materia di onere della prova e di buona amministrazione, del diritto di difesa e del principio della presunzione di innocenza in relazione alla prova dell’intervento del governo portoghese nei negoziati e nella creazione e nel mantenimento della clausola controversa.
4)
Quarto motivo, basato sulla violazione dell’articolo 101 TFUE
—
La ricorrente afferma, al riguardo, l’insufficiente motivazione e l’errata valutazione dell’idoneità della clausola a restringere la concorrenza, presupposto necessario perché possa prodursi un’infrazione, almeno per oggetto, dell’articolo 101 TFUE.
5)
Quinto motivo, basato sull’infrazione dell’articolo 101 TFUE.
—
Al riguardo, la ricorrente sostiene che la clausola di cui trattasi non costituisce nemmeno una restrizione per effetti contraria all’articolo 101 TFUE.
—
In subordine, la ricorrente lamenta altresì la violazione dei principi di proporzionalità e di motivazione, nonché la commissione di un errore manifesto nel mancato riconoscimento di circostanze attenuanti e nella valutazione insufficiente di queste ultime.
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