20.7.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 207/44
Ricorso proposto il 21 maggio 2013 — Italia/Commissione
(Causa T-268/13)
2013/C 207/75
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: S. Fiorentino, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Annullare la decisione della Commissione n. C(2013) 1264 final del 7 marzo 2013, notificata il successivo 11 marzo per le ragioni illustrate nei tre motivi di ricorso.
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Condannare la Commissione al pagamento delle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, il Governo italiano impugna la decisione della Commissione europea n. C(2013) 1264 final del 7 marzo 2013, notificata il successivo 11 marzo, con la quale, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 17 novembre 2011, resa nella causa C-496/09, la Commissione ha intimato alla Repubblica italiana il pagamento di una somma di Euro 16 533 000 a titolo di penalità di mora.
Con tale sentenza, la Corte aveva, tra l’altro, condannato la Repubblica italiana a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una penalità di importo corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base di Euro 30 milioni per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della sentenza, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del 1o aprile 2004, resa nella causa C-99/02, Commissione/Italia.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1)
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 260, par. 1 e par. 3, comma 2 TFUE: violazione della sentenza oggetto di esecuzione (sentenza della Corte di giustizia 17 novembre 2011, causa C 496/09, Commissione c/Italia), in conseguenza dell’erronea interpretazione del punto di tale sentenza che, ai fini del calcolo della penalità, assume quale termine di riferimento gli «importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della sentenza».
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Ritiene il Governo italiano che tale punto della sentenza posta in esecuzione debba essere interpretato nel senso che assume rilievo non la data di deposito della sentenza, ma la data in cui si è conclusa, nel processo, la fase di acquisizione delle fonti di prova, vale a dire il momento in cui si è cristallizzata la situazione di fatto processuale sulla base della quale la Corte ha definito la controversia. Ritiene, infatti, il Governo italiano che delle attività di recupero da esso condotte in corso di causa — ma dopo che si era chiusa l’istruttoria del processo — si debba tenere conto ai fini della riduzione della penalità di mora semestrale.
2)
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 260, par. 1 e par. 3, comma 2 TFUE: violazione della sentenza oggetto di esecuzione, in conseguenza dell’erronea interpretazione del punto di tale sentenza in cui si prevede che, ai fini del calcolo della penalità dovuta per ciascun semestre, non si deve tenere conto degli importi relativi agli aiuti «il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi».
Ritiene il Governo italiano che tale punto della sentenza posta in esecuzione debba essere interpretato nel senso che, ai fini della suddetta valutazione, rileva la formazione del documento probatorio nel semestre di riferimento, e non anche la circostanza che tale documento sia stato portato a conoscenza della Commissione entro la scadenza del medesimo semestre. Ritiene, infatti, il Governo italiano che la contraria interpretazione della Commissione europea — secondo la quale la Repubblica italiana avrebbe l’onere di fornire le prove per il calcolo della penalità semestrale entro l’ultimo giorno del relativo semestre, escludendo così dal computo le somme il cui recupero, ancorché avvenuto nel corso di tale periodo, siano comunicate solo successivamente alla Commissione — sia contraria al principio di leale collaborazione e non sia giustificata dallo scopo del precetto imposto dalla Corte, finendo, di fatto, per abbreviare inammissibilmente il tempo a disposizione delle autorità italiane per adempiere al detto precetto e, così ridurre l’importo della penalità semestrale.
3)
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 260, par. 1 e par. 3, comma 2 TFUE violazione della sentenza oggetto di esecuzione, in relazione ai crediti verso le imprese in «concordato preventivo» o in «amministrazione concordata».
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La decisione, infatti, non detrae dall’aiuto in sospeso allo scadere del semestre di riferimento, i crediti verso tali imprese, insinuati al passivo delle relative procedure concorsuali, benché, ad avviso del Governo italiano, si tratta di crediti per il cui recupero lo Stato membro abbia impiegato tutta la diligenza necessaria e, pertanto, dovevano essere esclusi dall’importo degli aiuti in sospeso in base al disposto della sentenza posta in esecuzione.
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