3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 226/22
Ricorso proposto il 7 giugno 2013 — Repsol/UAMI — Argiles (ELECTROLINERA)
(Causa T-308/13)
(2013/C 226/30)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Repsol, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Devaureix e L. Montoya Terán)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Josep María Adell Argiles (Madrid, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare e privare di efficacia la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 7 marzo 2013, procedimento R 1565/2012-1, e, di conseguenza, concedere la registrazione del marchio comunitario n. 9 548 884«ELECTROLINERA» per prodotti delle classi 4, 37 e 39, che sono stati rifiutati dalla decisione impugnata;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «ELECTROLINERA» per prodotti e servizi delle classi 4, 35, 37 e 39 — Domanda di marchio comunitario n. 9 548 884
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Josep María Adell Argiles
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio nazionale denominativo «ELECTROLINERA» per prodotti delle classi 6, 9 e 12
Decisione della divisione d’opposizione: parziale rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento del ricorso, parziale annullamento della decisione della divisione d’opposizione e, pertanto, più ampio rigetto della domanda di marchio comunitario
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
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