31.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 252/37
Ricorso proposto il 1o luglio 2013 — Hawe Hydraulik/UAMI — HaWi Energietechnik (HAWI)
(Causa T-347/13)
2013/C 252/63
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hawe Hydraulik SE (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: HaWi Energietechnik AG (Eggenfelden, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 26 aprile 2013, nel procedimento R 1690/2012-4, concernente la domanda di marchio comunitario n. 6 558 589«HAWI»;
—
condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: HaWi Energietechnik AG
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «HAWI» per prodotti e servizi delle classi 7, 9, 35, 37 e 42 — Domanda di marchio comunitario n. 6 558 589
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «HAWE», per prodotti delle classi 7 e 9
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
—
violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009;
—
violazione del dritto a essere sentiti per quanto concerne l’errata valutazione del valore probatorio della dichiarazione resa sotto giuramento;
—
violazione del dritto a essere sentiti per quanto concerne l’errata valutazione del valore probatorio degli estratti da Internet;
—
violazione del dritto a essere sentiti per quanto concerne la valutazione delle prove d’uso nel loro insieme;
—
violazione del dritto a essere sentiti per quanto concerne la mancata considerazione delle prove d’uso;
—
violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
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