7.9.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 260/43
Ricorso proposto il 4 luglio 2013 — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Commissione europea
(Causa T-354/13)
2013/C 260/78
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti I. Jung, M. Teworte-Vey, A. Renvert e J. T. Saatkamp)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della convenuta dell’8 aprile 2013 nel caso «Kołocz śląski/Kołacz śląski» — Schlesischer Streuselkuchen (Rif. Ares [2013] 619104 — 10 aprile 2013).
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1)
Primo motivo: errata base giuridica
—
Il ricorrente sostiene che la convenuta avrebbe commesso un errore di diritto fondando la sua decisione relativa alla domanda del ricorrente di annullare la registrazione della menzione «Kołocz śląski/Kołacz śląski» quale indicazione geografica protetta sul regolamento (UE) n. 1151/2012 (1) in vigore al momento della decisione della convenuta, invece che sul regolamento (CE) n. 510/2006 (2), in vigore al momento della domanda del ricorrente. In tal modo, la convenuta avrebbe violato il principio «tempus regit actum».
—
Il ricorrente sostiene altresì che la domanda di annullamento della registrazione sarebbe ricevibile e fondata secondo il regolamento (CE) n. 510/2006. A tal proposito esso osserva in particolare che sussisterebbero due motivi di annullamento della registrazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 (l’indicazione controversa sarebbe un’indicazione generica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 510/2006; nelle specifiche della menzione, la delimitazione geografica del territorio della Silesia sarebbe errata) e che un’interpretazione ed un’applicazione diverse di tale disposizione violerebbero i diritti fondamentali delle imprese di panetteria artigianale della Repubblica federale di Germania.
2)
Secondo motivo, vertente su una violazione del regolamento n. 1151/2012
—
Il ricorrente sostiene che la domanda sarebbe ricevibile e fondata, anche se valutata sulla base del regolamento n. 1151/2012.
(1) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12).
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