31.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 252/41
Ricorso proposto l’11 luglio 2013 — Spain Doce 13/UAMI — Ovejero Jiménez e Becerra Guilbert (VICTORIA DELEF)
(Causa T-359/13)
2013/C 252/69
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Spain Doce 13, SL (Crevillente, Spagna) (rappresentante: avv. S. Rizzo)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Gregorio Ovejero Jiménez e María Luisa Becerra Guilbert (Alicante, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 aprile 2013 nel procedimento R 1046/2012-5, nella parte in cui è respinta la richiesta di marchio comunitario n. 9 522 384 con riferimento ai seguenti prodotti e servizi:
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Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi;
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Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria;
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Classe 35: Servizi di vendita al dettaglio in negozio e servizi di commercio all'ingrosso d'indumenti, calzature, articoli di pelletteria e accessori.
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Condannare alle spese l’UAMI, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «VICTORIA DELEF» per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 9 522 384.
Titolari del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Gregorio Ovejero Jiménez e María Luisa Becerra Guilbert.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchi figurativi nazionali con elemento denominativo «VICTORIA», «Victoria» o «victoria» per prodotti della classe 25.
Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento parziale del ricorso.
Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
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