7.9.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 260/47
Ricorso proposto il 15 luglio 2013 — Repubblica di Polonia contro Commissione europea
(Causa T-367/13)
2013/C 260/84
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione di esecuzione della Commissione 2013/214/UE, del 2 maggio 2013, [notificata con il numero C(2013) 2436], che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione europea l’importo di EUR 8 292 783,94 nonché di EUR 71 610 559,39 erogati dall’organismo pagatore riconosciuto dalla Repubblica di Polonia;
—
condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce tre motivi.
1)
Il primo motivo concerne la violazione dell’articolo 7, paragrafo 4, prima frase, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, a causa dell’applicazione di una rettifica finanziaria sulla base di accertamenti fattuali erronei e di un’errata interpretazione del diritto, benché le spese siano state effettuate dalle autorità polacche conformemente alla normativa comunitaria.
Nell’ambito di siffatto motivo la ricorrente osserva che la ragione della rettifica applicata, alla luce della posizione della Commissione, era costituita da cinque presunte lacune nell’esecuzione della misura di «sostegno alle aziende che praticano un’agricoltura di semisussistenza». La prima lacuna riguardava la violazione del presunto requisito della destinazione, da parte del beneficiario, del 50 % almeno dei mezzi di sostegno a misure di ristrutturazione. La seconda lacuna riguardava la mancanza di controlli incrociati del bestiame delle aziende agricole nell’ambito del controllo amministrativo della domanda iniziale in ordine alla corretta indicazione della dimensione economica dell’azienda agricola (in unità di dimensione economica, UDE) da parte dell’agricoltore. La terza lacuna riguardava la violazione del presunto obbligo di effettuare un controllo in loco durante il primo anno di realizzazione del programma. La quarta lacuna, secondo la Commissione, consisteva nell’assenza di un’adeguata connessione tra gli obiettivi intermedi e il fabbisogno dell’azienda agricola. La quinta lacuna invece riguardava la violazione del presunto requisito di quantificazione degli obiettivi intermedi. La ricorrente contesta l’interpretazione giuridica e gli accertamenti fattuali della Commissione relativamente a ciascuna delle summenzionate presunte lacune.
2)
Il secondo motivo concerne la violazione delle forme essenziali, a causa dell’applicazione di un metodo di rettifica finanziaria manifestamente contrario all’articolo 7, paragrafo 4, quarta frase, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 nonché delle linee guida n. VI/5330/97.
La ricorrente sostiene a tal proposito che la Commissione ha adottato un metodo di rettifica contrario al diritto dell’Unione e alle linee guida n. VI/5330/97. Inoltre, a parere della ricorrente, la procedura bilaterale non ha permesso alle autorità polacche di effettuare una qualsiasi verifica della valutazione delle asserite lacune, dato che solo dopo la conclusione della procedura bilaterale la Commissione ha proceduto alla valutazione. La ricorrente afferma, su tale base, che la rettifica finanziaria è stata applicata da parte della Commissione in flagrante violazione della procedura di liquidazione dei conti.
3)
Il terzo motivo concerne la violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, a causa dell’insufficiente motivazione della decisione impugnata.
La ricorrente addebita alla Commissione il fatto che, nel contesto della decisione impugnata, le autorità polacche non sono state strettamente coinvolte nel processo decisionale, dal momento che la Commissione ha presentato la sua posizione di principio solo dopo le consultazioni bilaterali. La Commissione non ha fornito prove e non ha motivato gli accertamenti di fatto e di diritto posti alla base della rettifica finanziaria applicata.
(1) GU L 123 del 4.5.2013, pag. 11.
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