9.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 325/44
Ricorso proposto il 28 agosto 2013 — Hermann Trollius/ECHA
(Causa T-466/13)
2013/C 325/72
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Hermann Trollius GmbH (Lauterhofen, Germania) (rappresentanti: M. Ahlhaus e J. Schrotz, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione n. SME(2013) 0191 dell’ECHA, del 31 gennaio 2013, nonché la fattura n. 10035033 dell’ECHA del 4 febbraio 2013; e
—
condannare la convenuta alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1)
Primo motivo, vertente sull’incompetenza della convenuta.
—
La ricorrente deduce che la convenuta non era competente ad adottare l’impugnata decisione n. SME (2013) 0191, in quanto né il regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) né il regolamento (CE) n. 340/2008 (2) conferiscono alla convenuta il potere di emettere una decisione separata in merito al fatto se un richiedente la registrazione rispetti le condizioni fissate per le SME [PMI, piccole e medie imprese]
2)
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento REACH in combinato disposto col regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 (3).
—
La ricorrente deduce che, in tutte le comunicazioni con essa, la convenuta ha violato il suo obbligo di rivolgersi a una persona soggetta alla sovranità di uno Stato membro nella lingua ufficiale di detto stato e che siffatta violazione ha impedito alla ricorrente di soddisfare i requisiti ad essa richiesti relativamente alla dimostrazione del suo status di piccola impresa.
3)
Terzo motivo, nel quale viene dedotto che la ricorrente è in concreto una piccola impresa ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (4) e che, di conseguenza, le decisioni impugnate sono errate nel merito.
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
(2) Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
(3) CEE Consiglio: Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea.
(4) Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
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