21.12.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 377/16
Ricorso proposto il 7 ottobre 2013 — Microsoft/UAMI — Softkinetic Software (KINECT)
(Causa T-536/13)
2013/C 377/39
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Microsoft Corp. (Redmond, Stati Uniti) (rappresentante: A. Meijboom, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Softkinetic Software SA (Bruxelles, Belgio)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 luglio 2013, procedimento R 2373/2011-1;
—
condannare il convenuto alle spese del procedimento; e
—
condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, nell’eventualità in cui dovesse intervenire, alle spese del procedimento dinanzi all’UAMI.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «KINECT» per prodotti della classe 9 — domanda di marchio comunitario n. 9 058 141
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «SOFTKINETIC» per prodotti e servizi delle classi 9, 28, 38, 41 e 42 — registrazione internazionale n. 1 025 034 che designa l’Unione europea; il marchio denominativo «SOFTKINETIC» per prodotti e servizi delle classi 9, 28, 38, 41 e 42 — registrazione di marchio in Benelux n. 850 946
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e annullamento della decisione impugnata
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafi 5 e 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario.
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