14.12.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 367/35
Ricorso proposto il 14 ottobre 2013 — Francia/Commissione
(Causa T-549/13)
2013/C 367/63
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica Francese (rappresentanti: G. De Bergues, D. Colas e C. Candat, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1)
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto la Commissione non avrebbe fatto emergere il proprio ragionamento in maniera chiara e inequivocabile e, pertanto, non avrebbe permesso agli interessati di conoscere le ragioni alla base del regolamento impugnato. La ricorrente sostiene che:
—
da un lato, l’obbligo di motivazione del regolamento impugnato era a maggior ragione fondamentale dal momento che la Commissione disponeva, per l’adozione del regolamento impugnato, di un ampio potere discrezionale e,
—
dall’altro, la Commissione era tenuta a sviluppare il proprio ragionamento in maniera esplicita in quanto, fissando un’aliquota pari a zero per le restituzioni alle esportazioni nel settore del pollame, il regolamento impugnato andava molto oltre i regolamenti precedenti in tale settore.
2)
Secondo motivo, diviso in due parti, vertente sulla violazione dell’articolo 164, paragrafo 3, del regolamento unico OCM (1), considerato che la situazione del mercato e il contesto interno e internazionale esistente al momento dell’adozione del regolamento impugnato giustificavano la fissazione di un’aliquota pari a zero per le restituzioni all’esportazione nel settore del pollame. La ricorrente sostiene che:
—
la valutazione della situazione di mercato da parte della Commissione è manifestamente erronea;
—
la Commissione non ha manifestamente tenuto conto dei limiti al proprio potere discrezionale per aver preso in considerazione, ai fini dell’adozione del regolamento impugnato, la recente riforma della politica agricola comune e i negoziati in corso nell’ambito dell’OMC, elementi che non figurano tra quelli sommariamente elencati all’articolo 164, paragrafo 3, del regolamento unico OMC.
(1) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).
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