25.1.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/31
Ricorso proposto il 14 novembre 2013 — Léon Van Parys/Commissione
(Causa T-603/13)
2014/C 24/57
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Firma Léon Van Parys NV (Anversa, Belgio) (rappresentanti: P. Vlaemminck, B. Van Vooren e R. Verbeke, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la lettera della Commissione con cui chiede informazioni complementari all’amministrazione delle dogane e delle accise belga a titolo dell’articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93 nonché la lettera della Commissione europea del 16 settembre 2013 con cui essa informa la Firma Léon Van Parys di tale domanda e della sospensione del termine di esame conformemente all’articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93;
—
dichiarare che l’articolo 909 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è andato ad intero beneficio della ricorrente dopo la sentenza del Tribunale T-324/10 del 19 marzo 2013 nel caso REM/REC 07/07;
—
condannare la Commissione alle spese
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1)
Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione degli articoli 907 e 909 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (1), nonché dell’articolo 266, primo comma, TFUE. La ricorrente sostiene che il termine per la decisione di nove mesi previsto dai primi articoli citati era scaduto e che, pertanto, la Commissione non era più competente a statuire sulla domanda di sgravio. Di conseguenza, la Commissione non è più competente in quanto essa agisce in violazione della messa in conformità pura e semplice della sua decisone parzialmente annullata dalla sentenza del 19 marzo 2013, Firma Léon Van Parys/Commissione, T-324/10.
2)
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e segnatamente del suo articolo 41 relativo al diritto ad una buona amministrazione. La ricorrente sostiene che la Commissione ha fatto un uso illegittimo della sua facoltà di chiedere informazioni e di sospendere cosi il termine di nove mesi per evitare o perlomeno differire un’applicazione futura dell’articolo 909 del regolamento (CEE) n. 2454/93. La circostanza che la Commissione si arroghi, in merito ad una questione in linea di principio soggetta ad un termine di nove mesi, il diritto di iniziare nel 2013 un esame completo di una domanda di sgravio proposta sin dal 2007 e relativa a importazioni effettuate nel 1999 costituisce peraltro una violazione dl principio di buona amministrazione.
(1) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).
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