25.1.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/36
Impugnazione proposta il 26 novembre 2013 da Carla Faita avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 16 settembre 2013, causa F-92/11, Faita/CESE
(Causa T-619/13 P)
2014/C 24/67
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Carla Faita (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: D. Abreu Caldas, M. Abreu Caldas e J.-N. Louis, avvocati)
Controinteressato nel procedimento: Comitato economico e sociale europeo (CESE)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 settembre 2013, causa F-92/11 (Faita/CESE);
—
condannare il CESE a versare alla ricorrente la somma di EUR 15 000 per i danni morali derivanti dalla violazione del dovere di sollecitudine da parte dell’APN;
—
condannare il CESE alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1)
Primo motivo, vertente su un errore di diritto in ordine alle finalità del procedimento precontenzioso e sulla violazione del principio di buona amministrazione, in quanto il TFP non ha sanzionato il fatto che il rigetto del reclamo conteneva una motivazione identica, parola per parola, a quella contenuta nel rigetto della domanda contro cui era stato presentato il reclamo e ciò sebbene il reclamo contenesse argomenti diversi da quelli figuranti nella domanda (riguardanti i punti 44 e da 65 a 67 della sentenza impugnata).
2)
Secondo motivo vertente, da una parte, su una violazione dei diritti della difesa, in quanto, durante il procedimento dinanzi al TFP la ricorrente non avrebbe avuto occasione di discutere della conclusione, cui è giunto quest’ultimo, che l’APN si sarebbe basata su un quinto motivo implicito nella sua decisione recante rigetto della domanda della ricorrente e, dall’altra, su un errore di diritto in quanto il TFP avrebbe proceduto all’analisi delle condizioni previste dall’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea al momento del suo sindacato di legittimità riguardante l’attuazione dell’articolo 24 del predetto Statuto (riguardante i punti 94 e seguenti della sentenza impugnata).
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